Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20566 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 19/07/2021), n.20566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1884/2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2624/2019 del TRIBUNALE di SALERNO,

depositato il 20/11/2019 R.G.N. 2983/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 20 novembre (comunicato il 3 dicembre) 2019, il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso di M.A., cittadino pakistano proveniente dal Punjab, avverso la decisione della Commissione territoriale di Salerno, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. egli riferiva di avere, nell’esercizio della propria attività di fotografo insieme con il fratello, casualmente filmato il (OMISSIS), trovandosi sul luogo per un servizio in occasione di una “Majlis sciita”, un violento attentato posto in essere da alcuni giovani con una bomba che deflagrava cagionando ventotto morti e oltre settanta feriti, tra cui il proprio fratello, in seguito deceduto e rimanendo egli stesso ferito; di essere stato rintracciato dalle persone responsabili dell’attentato a casa propria, nuovamente tornate a richiedere foto e video dell’attentato la sera stessa della denuncia alla polizia della morte del fratello e del primo accesso minaccioso delle stesse a casa: e picchiandone violentemente, non avendolo trovato, il padre e la madre; sicché, consigliato anche dal padre, che aveva già perso un figlio, lasciava il Pakistan il 1 gennaio 2005 arrivando in Italia soltanto nel 2014 (dopo avere raggiunto la Grecia, dove permaneva sei anni presentando una domanda di protezione internazionale, di cui ignorava l’esito ed essendo quindi passato in Austria, restandovi fino al 2013, pure qui proponendo analoga domanda, che gli era rigettata);

3. come già la Commissione territoriale, il Tribunale, tenuto conto dei quindici anni trascorsi dai fatti raccontati e delle perplessità suscitate dalla prospettata collusione della polizia con il gruppo terrorista (che essa avrebbe, secondo il richiedente, avvisato della denuncia), escludeva la ricorrenza dei requisiti dello status di rifugiato e così pure di protezione sussidiaria, anche per il documentato miglioramento della sicurezza in Punjab (avendo, secondo uno studio Easo del 2018, le condotte operazioni di polizia ridotto i conflitti interni e gli attentati di militanti estremisti dal 2017), nonché di protezione umanitaria, in assenza di un pericolo attuale di rimpatrio in ragione dell’ampio intervallo temporale decorso (anche considerato il rigetto di due domande di protezione in altri Stati Europei) e di possibile valorizzazione di un eventuale inserimento sociale, non risultando il rimpatrio nel Paese di provenienza costituire rischio di compromissione dei diritti fondamentali del richiedente;

4. con atto notificato il 2 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, art. 14, lett. b), per la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria in riferimento alla domanda di protezione internazionale, in assenza di riscontro con report e informative (ben possibile sulla scorta della rassegna stampa dell’epoca), nonché dei rischi e timori prospettati sulla base della situazione attuale di tutela in Punjab dei rimpatriati e dei minacciati da membri di gruppi fondamentalisti ancora dopo anni dall’accaduto, nonché di corruttela delle forze di polizia (primo motivo); omesso esame di fatti decisivi, relativi al riconoscimento della protezione umanitaria, in riferimento alla propria condizione soggettiva e oggettiva del Pakistan (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

2.1 a fronte di un apprezzamento giudiziale basato su informazioni ufficiali e specifiche, relative al miglioramento della sicurezza in Punjab per la riduzione dei conflitti interni e degli attentati di militanti estremisti dal 2017, per effetto delle operazioni di polizia (studio Easo del 2018, indicato al quint’ultimo capoverso di pg. 10 del decreto), aggiornate al momento di adozione della decisione (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230), il ricorrente ha opposto considerazioni di carattere generale, non riscontrate da una censura idonea a dimostrare, con puntuali elementi di fatto, che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, in totale assenza di fonti alternative o successive proposte, tali da consentire l’effettiva verifica di violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769), nell’assoluta inadeguatezza dell’indicata “rassegna stampa dell’epoca” dei fatti (all’ultimo capoverso di pg. 12 del ricorso), pure sostanzialmente inconferente ai fini della ratio decidenti del decreto;

2.2. non è poi configurabile l’omissione di esame di fatti, per carenza del carattere della decisività proprio per la deduzione della loro pluralità, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), così il vizio denunciato collocandosi al di fuori del più circoscritto ambito devolutivo del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in ogni caso, non riguardante l’esame di alcun “fatto storico”, quanto piuttosto valutazioni probatorie, sinteticamente ricondotte alle condizioni soggettiva propria del richiedente ed oggettiva del Pakistan: eccedente il più rigoroso ambito devolutivo della norma denunciata, da cui esclusa la valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

3. il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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