Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20566 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20566 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 23846 – 2015 R.G. proposto da:
R.S.V. di SPANU ANDREA 81 C. s.n.c. – p.i.v.a. 01510130907 – in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura
speciale a margine del ricorso dall’avvocato Franco Dore ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via A. Friggeri, n. 82, presso io studio dell’avvocato
Mario Fiandanese.
RICORRENTE
contro
CANALICCHIO MARCO – c.f. CNLMRC76C24A192T – eiettivamente domiciliato,
con indicazione dell’indirizzo di p.e.c., in Sassari, alla via Capitano Bellieni, n. 36,
presso lo studio dell’avvocato Giovanni Carta che lo rappresenta e difende in
virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 291 del 19.6.2015 della corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari,

Data pubblicazione: 07/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la “R.S.V. di Spanu Andrea & C.”
s.n.c. conveniva dinanzi al tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero,

Esponeva che il convenuto le aveva affidato in appalto l’esecuzione dei lavori
di costruzione di un fabbricato in Comune di Olmedo, in località “Su Furraghe”;
che era rimasto insoluto il saldo del corrispettivo, oltre all’i.v.a..
Chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma
di euro 84.430,40, oltre accessori.
Si costituiva Marco Canalicchio.
Deduceva, tra l’altro, che l’opera eseguita presentava vizi e difformità.
Instava, tra l’altro, per il rigetto dell’avversa domanda.
Disposto il mutamento del rito, respinte le istanze istruttorie, con sentenza n.
1566/2014 l’adito tribunale rigettava le domande tutte della società attrice.
Interponeva appello la “R.S.V. di Spanu Andrea & C.” s.n.c..
Resisteva Marco Canalicchio.
Con sentenza n. 291 del 19.6.2015 la corte d’appello di Cagliari – sezione
distaccata di Sassari accoglieva in parte il gravame e per l’effetto condannava
l’appellato a pagare all’appellante la somma di euro 7.230,40 a titolo di i.v.a. su
precedenti fatture, oltre interessi; compensava fino a concorrenza dei 2/3 le
spese del doppio grado e poneva il residuo 1/3 a carico dell’appellato.
Evidenziava la corte che erano rimasti indimostrati i fatti costitutivi
dell’eccezione di decadenza sollevata dall’appaltatrice, la quale non aveva

M

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Marco Canalicchio.

provato che l’opera fosse stata consegnata o accettata dal committente in epoca
antecedente alla tempestiva denuncia dei vizi inviata in data 12.9.2005; che al
contempo gli atti di vendita posti in essere dall’appellato risalivano tutti a periodi
successivi.
Evidenziava altresì che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata

correttamente, in conformità alle regole dell’arte, adempiuto la propria
prestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “R.S.V. di Spanu Andrea & C.”
s.n.c.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni
conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Marco Canalicchio ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale
articolato in quattro motivi, di cui due autonomi e due condizionati
all’accoglimento dell’avverso ricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o
rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle
spese del giudizio di legittimità.
La ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia la violazione o falsa
applicazione degli artt. 1665, 1667 e 2697 cod. civ. e degli artt. 91, 92, 115 e
116 cod. proc. civ..
Deduce che la corte di merito, allorché ha reputato indimostrata
l’accettazione dell’opera da parte del committente antecedentemente alla
denuncia dei vizi, non ha tenuto conto delle evidenze probatorie, alla luce delle
quali l’opera doveva reputarsi realizzata, consegnata ed accettata agli inizi del
2003.

dal convenuto – committente, la “R.S.V.” non aveva provato di aver

Deduce invero che all’udienza del 5.6.2012 ha prodotto le copie degli atti
pubblici con i quali Marco Canalicchio, già nel possesso dello stabile, aveva
provveduto alla alienazione degli appartamenti ricompresi nell’edificio oggetto del
contratto di appalto; che in tali atti il committente – venditore ha dichiarato di
aver realizzato gli immobili a norma di legge ed in conformità al progetto

cespiti, in tal guisa negando la sussistenza di vizi e difformità.
Deduce inoltre che, contrariamente all’affermazione della corte distrettuale,
tre rogiti di compravendita risalgono al 17.7.2003, al 18.7.2003 ed al 13.9.2004,
ovvero ad epoca significativamente antecedente rispetto al 12.9.2005, data di
inoltro della denuncia dei vizi; che pur l’appartamento alienato il 25.5.2006 a
Maurizio Marras era stato promesso in vendita in data 30.3.2005 a tale Mario
Luciano Laconi, quindi in epoca precedente la denuncia dei vizi; che anche
l’appartamento poi alienato il 16.4.2007 a Giovanna Bianchi era da epoca
anteriore al 12.9.2005 nella disponibilità materiale e giuridica del Canalicchio.
Con il primo motivo (autonomo) il ricorrente incidentale denuncia la
violazione o falsa applicazione dell’art. 1666 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ. e degli artt. 13 e 18 d.p.r. n. 633/1972.
Deduce che non può operare il principio di non contestazione; che non vi è
prova che fossero stati pattuiti acconti al netto dell’i.v.a..
Con il secondo motivo (autonomo) il ricorrente incidentale denuncia la
violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; l’omesso
esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la decisione di seconde cure è motivata in forma apparente; che
non vi è stata alcuna ammissione circa il saldo del prezzo.

approvato; che in pari tempo i terzi acquirenti hanno dichiarato di accettare i

Si dà atto previamente che non vi è ragione ché si disponga la riunione
(invocata dalla ricorrente con la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.) al
presente procedimento (scaturito dal ricorso esperito avverso la sentenza n. 291
del 19.6.2015 della corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari) del
procedimento scaturito dal ricorso iscritto al n. 8613/2018 R.G. proposto avverso

Sassari della corte di Cagliari.
Vero è che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse,
previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l’economia ed il
minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in
sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse
pronunciate in separati giudizi sia, a maggior ragione, in presenza di sentenze
pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l’una all’altra da
un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per
cassazione (cfr. Cass. 31.10.2011, n. 22631; cfr. Cass. 4.4.1997, n. 2922).
Nondimeno la pronuncia in ordine ai ricorsi (principale ed incidentale) de
quibus agitur, esperiti avverso la sentenza n. 291 del 19.6.2015 della corte
d’appello di Sassari, risulta particolarmente agevole e lineare, sicché la riunione che sarebbe da ascrivere alla prima delle due ipotesi astratte dapprima enucleate
– ingiustificatamente ritarderebbe la relativa decisione (si tenga conto che la
valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è
rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono:
cfr. Cass. (ord.) 18.11.2014, n. 24496; Cass. 19.1.1979, n. 402).
Il ricorso principale è destituito di fondamento.

la sentenza n. 345 dei 18/20.9.2017 della medesima sezione distaccata di

Si premette che l’unico motivo in cui il ricorso della “R.S.V.” s.n.c. si articola,
è da qualificare in relazione alla previsione del n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod.
proc. civ..
Occorre tener conto, da un lato, che con l’esperito mezzo la collettiva
ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte territoriale ha

di rigettare la predetta domanda appare incoerente coi fatti dedotti e provati in
corso di causa”: così ricorso principale, pagg. 12 – 13);

dall’altro, che è

propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che
concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione
della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
In tal guisa l’asserito, gli asseriti vizi motivazionali rilevano, ratione temporis,
nei limiti della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.
e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n.
8053 del 7.4.2014.
In quest’ottica si osserva quanto segue.
Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di
“anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della
pronuncia a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle
motivazioni cui la corte di Sassari ha ancorato il suo dictum.
Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita
disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo
seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte sarda -siccome si è anticipato
– ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

atteso (“il percorso logico – giuridico con il quale la Corte è giunta alla decisione

Dall’altro, che la corte ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti
discusso, a carattere decisivo, connotante la

res litigiosa ovvero l’avvenute

consegna ed accettazione (o meno) dell’opera da parte del committente in epoca
antecedente alla denuncia dei pretesi vizi, delle pretese difformità.
D’altronde, con l’addotto motivo, la “R.S.V.” s.n.c. censura la pretesa distorta

operando, (…) ha violato le norme relative alle evidenze probatorie”: così ricorso
principale, pag. 13; “il Giudice del Gravame, pertanto, omettendo di considerare i
fatti costitutivi dedotti e provati in merito all’eccezione di decadenza formulata
dalla stazione appaltante, (…)”: così ricorso principale, pag. 15).
Tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali
da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il
ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 10
co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per
il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante
(cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
Ingiustificato è inoltre l’assunto della principale ricorrente secondo cui il
“Canalicchio mai prende una posizione per contrastare la tesi della accettazione
dello stabile” (così ricorso principale, pag. 14).
In proposito è sufficiente il riferimento ai rilievi del controricorrente di cui a
pagina 9 del controricorso (ove è riferimento alla comparsa di costituzione e
risposta di prime cure).
Un’ulteriore puntualizzazione si impone.

ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“la Corte (….), in questo modo

La corte d’appello ha affermato che “gli atti di vendita perfezionati dal
Canalicchio con terzi risalgono tutti a periodi successivi” al 12.9.2005, data di
inoltro all’appaltatore della denuncia dei vizi e delle difformità.
L’affermazione sembra rinvenire smentita alla stregua delle date – 17.7.2003,
18.7.2003 e 13.9.2004 – di cui è menzione e specificazione alle pagine 18 e 19

Nondimeno il vizio che in parte qua sembra inficiare l’impugnato dictum
appare, se del caso, destinato a rivestire valenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.
proc. civ. (cfr. Cass. 26.9.2013, n. 22080).
Del resto avverso la sentenza n. 291 del 19.6.2015 della corte d’appello di
Cagliari – sezione distaccata di Sassari in questa sede impugnata la principale
ricorrente ha proposto con atto di citazione del 23.6.2015 impugnazione per
revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

(cfr. ricorso principale,

pag. 8), revocazione che, con sentenza n. 345 dei 18/20.9.2017, la medesima
sezione distaccata di Sassari ha respinto (unitamente all’istanza di revocazione
proposta avverso la stessa sentenza n. 291/2015 da Marco Canalicchio).
I motivi autonomi del ricorso incidentale sono strettamente connessi.
Il che ne giustifica l’esame contestuale.
Ambedue i motivi sono privi di fondamento.
Si evidenzia che la corte d’appello ha accertato l’avvenuto pagamento a titolo
di acconto delle fatture n. 2/2003 e n. 1/2005, fatture di cui il ricorrente
incidentale, pur in questa sede, non contesta in forma pertinente e congrua la
inerenza ai lavori oggetto dell’appalto per cui è controversia.
Non si giustifica pertanto la prospettazione, specificamente veicolata dal
primo motivo, secondo cui “in mancanza dell’accertamento della debenza del

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del ricorso principale.

corrispettivo non può quindi pronunciarsi condanna al pagamento delle somme
accessorie” (così controricorso, pag. 9).
E parimenti non si giustifica la deduzione, specificamente veicolata dal
secondo motivo, secondo cui la motivazione in parte qua dell’impugnato dictum
sarebbe solo apparente.

ammissione circa il saldo del prezzo” (così ricorso incidentale, pag. 10) non si
correla puntualmente alla ratio decidendi: la corte sarda ha puntualizzato che la
non contestazione riguardava la inerenza delle fatture – pagate in acconto – ai
lavori de quibus.
Il rigetto del ricorso principale assorbe e rende vana la disamina di motivi di
ricorso incidentale, espressamente formulati “condizionatamente all’accoglimento
del ricorso principale” (così controricorso, pag. 10).
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.
Si dà atto che il ricorso principale è datato 22.9.2015.
Si dà atto che il ricorso incidentale è datato 6.11.2015.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia della
ricorrente principale sia del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni ai sensi
dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta i motivi autonomi del ricorso
incidentale; dichiara assorbita la disamina dei motivi condizionati del ricorso
incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;

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Più esattamente la prospettazione secondo cui “non vi è stata alcuna

ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento sia da parte della ricorrente
principale, “R.S.V. di Spanu Andrea & C.” s.n.c., sia da parte del ricorrente
incidentale, Marco Canalicchio, degli ulteriori importi a titolo di contributo
unificato pari a quelli dovuti per le rispettive impugnazioni ai sensi dell’art. 13,

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.

comma 1 bis, cit..

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