Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20565 del 30/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.30/08/2017), n. 20565
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16623-2016 proposto da:
SAN PIETRO IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato
PICHIERRI STEFANO STUDIO SPERTI RICCARDO, rappresentata e difesa
dall’avvocato IGNAZIO PARIS;
– ricorrente –
contro
V.S., C.L., O.V., CO.MA.,
CONDOMINIO (OMISSIS), S.S., M.A.,
F.R., F.C., R.L., B.M.,
elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio
dell’avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIACOMO RADICI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 05/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 San Pietro Immobiliare in liquidazione srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 6/2016 (dep. 5.1.2016) della Corte di Appello di Brescia emessa all’esito di un giudizio contro di essa promosso nel 2006 davanti al Tribunale di Bergamo dal Condominio (OMISSIS) e dai condomini per ottenere l’eliminazione di vizi costruttivi alle proprietà esclusive e comuni e il risarcimento dei danni.
Resistono con controricorso il Condominio e i condomini in epigrafe indicati.
Il relatore ha formulato proposta di improcedibilità e comunque di inammissibilità.
2 Ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè nel ricorso si dà atto della avvenuta notifica della sentenza di appello in data 5.1.2016 “via pec ai sensi della L. n. 53 del 1994 presso il procuratore e domiciliatario” (v. pag. 2), ma in atti non si rinviene la copia autentica della stessa munita della relazione di notificazione (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28-9-2009 n. 20795, Cass. 1-12-2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 10-122010 n. 25070; più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014, queste ultime non massimate).
E’ vero che le sezioni unite hanno di recente affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile e tale formula prevale sulla inammissibilità, pure riscontrata nel caso in esame per violazione del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, perchè la notifica del ricorso è stata richiesta solo in data 29.6.2016 (v. timbro in calce al ricorso accanto alla specifica delle relative spese) a fronte di una notifica che, come si è visto, si assume avvenuta il 5.1.2016 (sulla prevalenza della declaratoria di improcedibilità rispetto a quella di inammissibilità v. in proposito Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 20/01/2006 Rv. 587885; Sez. 3, Ordinanza n. 11091 del 2009).
La parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese.
Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017