Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20564 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 31/07/2019), n.20564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6339-2018 proposto da:

CURATELA (OMISSIS), in persona del curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA LISA BUCCI;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato A.A.;

– resistente –

contro

T.M., T.A.;

– intimati –

sul regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 14390/2017

del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

SERGIO DEL CORE che conclude per l’inammissibilità o per il rigetto

del ricorso.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 Con ordinanza depositata il 10 gennaio 2018, pronunciata nel procedimento n. r.g. 14390/2017, il Tribunale di Torino, adito da P.E. con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., preliminarmente rigettava l’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, la Curatela dell'(OMISSIS) e T.M.; accoglieva poi la domanda e dichiarava eredi di T.G., avendone tacitamente accettato l’eredità, T.M., A. e B. (quest’ultimo a sua volta deceduto).

2. Avverso l’ordinanza propone istanza di regolamento di competenza ex artt. 42 c.p.c. e ss., la Curatela dell'(OMISSIS).

Gli intimati T.M. ed T.A. non hanno proposto difese.

P.E. resiste con memoria e ha depositato nota spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è inammissibile.

Come ha precisato il Sostituto Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, il ricorso per regolamento di competenza è strutturato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunciano sulla competenza; esso, pur implicando l’esercizio da parte di questa Corte di poteri di indagine e di valutazione, deve quindi necessariamente contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l’art. 47 c.p.c., non dispone una regolamentazione differenziata; pertanto, come il ricorso c.d. ordinario deve contenere l’esposizione “sommaria dei fatti della causa” ed essere articolato in motivi specifici, così in sede di regolamento di competenza la parte istante ha l’onere di esporre il fatto e la storia del procedimento, nonchè di indicare in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla pronuncia impugnata.

Nel ricorso per regolamento in esame, invece, è assente una chiara esposizione dei fatti e manca l’articolazione in specifici motivi: sotto la rubrica “Motivi in fatto e in diritto”, vi è una prima parte (paragrafi 1-3, pp. 3-8 del ricorso) priva di precisi riferimenti ai fatti, che evidentemente riprende la comparsa di risposta fatta valere nel giudizio davanti al Tribunale di Torino, e una seconda (paragrafo 4, pp. 8-9) in cui la ricorrente denunzia “l’assoluta assenza di motivazione del provvedimento gravato”, trattandosi di “provvedimento di rigetto implicito”, che ne manifesterebbe “l’erroneità”, in tal modo non confrontandosi, se non con un poco chiaro cenno (p. 9 del ricorso), con gli argomenti che il Tribunale ha posto alla base del rigetto – esplicito – dell’eccezione di incompetenza.

II. La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente curatela dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente curatela al pagamento delle spese del giudizio in favore di P.E., che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente curatela dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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