Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20564 del 29/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel.Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28399-2018 proposto da:
A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA
VALLE N. 4, presso lo studio dell’avvocato TUCCILLO LUIGI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI FILIPPO ALFANI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1141/1 /2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
A.E. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, n. 1141/1/2018 dep. 26 giugno 2018, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2015, per il recupero delle imposte in misura fissa per rinegoziazione di mutuo – con la quale era stata concordata una diversa modalità di restituzione di un debito precedentemente contratto- in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto che il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, come correttamente interpretato dalla giurisprudenza, prevede un regime agevolativo che esonera dall’imposta solo “operazioni che hanno ad oggetto la creazione di provvista per nuove disponibilità finanziarie e non genericamente tutte le operazioni che trovano la loro causa in un finanziamento”.
L’Agenzia è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, e dell’art. 12 preleggi, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR correttamente interpretato la normativa indicata, che esonera dall’imposta di registro e di bollo anche gli atti costituiti da contratti modificativi di operazioni di finanziamento a medio e lungo termine (in particolare l’atto rogato dal ricorrente notaio, “aggiuntivo a contratto di mutuo fondiario” e modificativo dell’originario contratto di finanziamento). Richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5128/2001), sulla interpretazione secondo la ratio legis e il testo dell’art. 15, che cita testualmente quali beneficiari dell’agevolazione le operazioni di finanziamento e tutti i provvedimenti inerenti alle operazioni medesime.
Rilevato che non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c..
PQM
Rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020