Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20564 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 07/10/2011), n.20564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8937-2009 proposto da:

AZIENDA SERVIZI SANITARI N. (OMISSIS) TRIESTINA, in persona del

Direttore

Generale, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso

lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SIMEONI BRUNO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 142/2007 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 28/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SIMEONI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda Servizi Sanitari N. (OMISSIS) Triestina impugna la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, indicata in epigrafe, che, in accoglimento del gravame della agenzia delle entrate, disattendeva l’impugnativa della contribuente avverso l’accertamento in rettifica dell’imposta sui redditi Irpeg per gli anni 1999, fondato sulla inapplicabilità dell’agevolazione sui ricavi diversi da quelli relativi alle prestazioni istituzionali, trattandosi di soggetto diverso dagli enti ospedalieri.

A sostegno deduce un unico motivo, illustrato con memoria, e l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col medesimo denunzia “violazione e/o falsa applicazione, errata interpretazione delle norme di diritto, in particolare del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e D.P.R. n. 917 del 1992, art. 74”: sostiene che l’agevolazione relativa agli enti ospedalieri circa l’attività diversa da quella di assistenza sanitaria, ed inerente ai redditi da terreni, fabbricati e capitale, non può non applicarsi anche alle aziende sanitarie locali, istituite dopo i primi e con quelli rimasti, operanti nello stesso settore e con le identiche modalità in base allo spirito della legge, che disciplina il loro funzionamento in modo unitario.

Il motivo apparentemente sembrerebbe infondato secondo una certa giurisprudenza, come osservato anche dal giudice di appello, e che tuttavia questo Collegio allo stato non ritiene di condividere del tutto, se le agevolazioni in materia tributaria non possono certo implicare un’interpretazione analogica delle relative disposizioni, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste, anche se tuttavia non ne impediscono quella estensiva. Tale indirizzo giurisprudenziale si basa sul fatto che gli enti ospedalieri non coincidono perfettamente con la struttura e le finalità proprie delle più recenti aziende sanitarie. Invero secondo tale giurisprudenza, in tema di imposte sui redditi, ai fini applicativi dell’IRPEG, siccome il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c) include fra i soggetti passivi anche gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio delle attività commerciali, a nulla rilevando che l’attività in parola sia marginale o strumentale, devono considerarsi soggetti passivi anche tutti gli enti pubblici diversi da quelli espressamente previsti nella disciplina agevolativa, compresi quindi le aziende sanitarie e i consorzi, fra enti locali, questi ultimi relativamente agli anni di imposta maturati prima del 1 gennaio 1998. Infatti soltanto con la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 22 in vigore appunto dal 1 gennaio 1998, modificandosi il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88 tali consorzi fra enti locali sono stati esplicitamento indicati come non soggetti all’imposta in questione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 8042 del 28/03/2008, n. 10818 del 2002). Al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell’I.R.P.E.G., ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 in favore degli enti di assistenza e beneficenza, non è sufficiente che tali enti siano sorti con gli enunciati fini, ma – dovendosi la norma anzidetta coordinare con le disposizioni dettate in via generale dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 2 – occorre, altresì, accertare che l’attività dagli stessi esercitata non abbia carattere commerciale esclusivo o principale, ovvero quando si tratti di attività commerciale non prevalente, che essa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini predetti.

Tale rapporto di strumentalità deve essere accertato dal giudice del merito – ed il relativo accertamento ove sia logicamente e congruamente motivato è incensurabile in sede di legittimità e lo stesso viene ad essere correttamente escluso quando si tratta di attività volta al procacciamento di mozzi economici, ove, per la intrinseca natura o per la sua estraneità rispetto al fine, non sia con esso coerente, in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine (V. pure Cass. Sentenze n. 2705 del 08/03/1995, n. 2573 del 1990).

Inoltre secondo tale indirizzo, ai sensi del D.P.R. n. 598 del 1973, artt. 2, 19 e 20 nonchè dello stesso art. 108 del T.U.I.R. approvato successivamente con il D.P.R. n. 917 del 1986, i corrispettivi percepiti da un ente non avente per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni estranee alle sue attività istituzionali, danno luogo a reddito tassabile, e incombe eventualmente sull’ente medesimo l’onere di provare 1’inconfigurabilità in concreto di tale estraneità (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14989 del 20/11/2000, n. 3850 del 2000). Orbene, tutto ciò premesso, tuttavia pare che nel caso in esame non possa escludersi l’applicabilità dell’agevolazione invocata, dal momento che si tratta comunque di ente pubblico, appunto l’azienda ospedaliera, che opera nel campo dell’assistenza sanitaria, e questo mediante un’interpretazione estensiva della norma agevolativa di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. Trattandosi perciò di contrasto interpretativo della disposizione normativa di che trattasi, appare allora quanto mai opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente, perchè voglia valutare l’eventualità di assegnare il ricorso per la decisione alle Sezioni Unite, atteso che esso presenta una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, nonchè (una questione) di massima che appare di particolare importanza ex art. 374 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

LA CORTE Rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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