Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20564 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20564 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 3478 – 2015 R.G. proposto da:
BERNARDINI MARIA PIA – c.f. BRNMRP52E57H501I – elettivamente domiciliata in
Roma, al viale Liegi, n. 49, presso lo studio dell’avvocato Carlo Arnulfo che la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
FEDELINI ALFREDO – c.f. FDLLRD47D05H501U – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Gregorio VII, n. 426, presso lo studio dell’avvocato Alessandra
Sarmati che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del
controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 7139 del 19.11.2014 della corte d’appello di Roma,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1

Data pubblicazione: 07/08/2018

„0Con atto notificato il 12.5.2007 Alfredo Fedelini citava a comparire innanzi al
tribunale di Roma Maria Pia Bernardini.
Chiedeva, tra l’altro, farsi luogo alla divisione, se del caso mediante vendita
giudiziale, del compendio immobiliare in Roma, alla via Resti, n. 50, costituito
dall’appartamento interno n. 13, dalla cantina n. 14 e dal posto – auto n. 4.

Con sentenza non definitiva n. 9096/2011 il tribunale dichiarava le parti in lite
comproprietarie per la quota, ciascuna, del 50% del compendio immobiliare e
disponeva per la vendita a mezzo notaio.
Interponeva appello Maria Pia Bernardini.
Lamentava l’omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata, volta a
conseguire il riconoscimento della maggior quota del 75% – avendo provveduto
al pagamento del prezzo nella medesima percentuale – e quindi l’attribuzione
degli immobili con onere di pagamento alla controparte del controvalore della
minor quota del 25%.
Resisteva Alfredo Fedelini.
Con sentenza n. 7139 del 19.11.2014 la corte d’appello di Roma rigettava il
gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte che all’atto dello scioglimento della comunione legale tra
i coniugi, in applicazione dell’art. 194, 1° co., cod. civ., l’attivo ed il passivo
devono essere ripartiti in pari misura, indipendentemente dal quantum della
partecipazione di ciascun coniuge; che l’omessa pronuncia si giustificava alla
stregua dell’anzidetto principio.

2

Resisteva Maria Pia Bernardini.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Maria Pia Bernardini; ne ha chiesto
sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione
anche in ordine alle spese.
Alfredo Fedelini ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 179, lett. a),
cod. civ..
Deduce che antecedentemente al matrimonio era titolare della quota di
partecipazione nella “Capoiale Star” Cooperativa Edilizia a r.I., quota dunque
acquistata con denaro proprio.
Deduce perciò che la quota deve considerarsi bene personale, riconducibile
alla previsione della lett. a) dell’art. 179 cod. civ., ed ulteriormente che il
compendio immobiliare non è oggetto della comunione legale.
Il ricorso va respinto.
La corte di merito ha altresì puntualizzato che limitatamente alla domanda di
attribuzione degli immobili era stata formulata espressa rinuncia in sede di
precisazione delle conclusioni innanzi al tribunale e pertanto che la domanda non
era più riproponibile in appello.
E’ evidente quindi che il motivo esperito a sostegno del ricorso non si correla
perfettamente alla ratio decidendi (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i
motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in
conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione
impugnata).

3

legittimità.

Tanto

ovviamente

a

prescindere

dall’ineccepibilità

argomentazioni cui è ancorato l’impugnato

díctum,

delle

ulteriori

appieno aderenti alla

condivisibile elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. 9.11.2012,
n. 19454, secondo cui, allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai
sensi dell’art. 192, 3 0 co., cod. civ., devono essere restituiti solo gli importi

non il denaro personale impiegato per l’acquisto di immobile che concorre a
formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l’art. 194,

10 co.,

cod. civ., secondo il quale all’atto dello scioglimento l’attivo ed il passivo devono
essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della
partecipazione di ciascuno dei coniugi).
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, Maria Pia Bernardini, va
condannata a rimborsare al controricorrente, Alfredo Fedelini, le spese del
presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Si dà atto che il ricorso è datato 18.1.2015.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
inoltre della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, Maria Pia Bernardini, a
rimborsare al controricorrente, Alfredo Fedelini, le spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1
4

quater, d.p.r. n.

impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma

115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, Maria Pia Bernardini, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione

H della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.

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