Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20563 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.30/08/2017),  n. 20563

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5211/2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI

35, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FEDERICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO GENOVESI;

– ricorrente –

contro

MO.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GROENLANDIA 5,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSIO MENCONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 940/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:

– M.G. e Mo.Ma. erano proprietari di due appartamenti confinanti sito nel Condominio (OMISSIS), frazione (OMISSIS), nonchè di un posto auto ciascuno collocati nel cortile condominiale e coperti con tettoia;

– il Comune di Carrara, accertato l’abuso edilizio commesso dal M., ordinava allo stesso ed a Mo.Ma. la demolizione delle opere in questione;

– Mo.Ma. agiva in giudizio davanti al Tribunale di Massa, Sez. dist. di Carrara, perchè fosse condannato il solo M. a demolire detto manufatto;

– M.G. chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l’usucapione dell’area oggetto di causa;

– nel corso del giudizio, Mo.Ma. proponeva querela di falso contro il documento 2 depositato da M.G. (foglio contenente una foto dei luoghi con alcune firme in calce);

– il Tribunale di Massa, con sentenza n. 424/2011, rigettava la querela di falso proposta in via incidentale dal Mo.;

– con atto di appello notificato il 16 dicembre 2011, Mo.Ma. impugnava la sentenza;

– il Tribunale di Massa, con sentenza n. 492/2015, con riferimento alla causa principale, rigettava la domanda di Mo.Ma. ed accoglieva la domanda riconvenzionale di acquisto della porzione di terreno per usucapione;

– la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 940/2015, dichiarava la carenza di interesse di Mo.Ma. a coltivare la querela di falso e ad impugnare la sentenza di primo grado del Tribunale di Massa, compensando le spese dei due gradi di giudizio;

– M.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e ha depositato memoria;

– il solo Mo.Ma. ha depositato controricorso e memoria;

Considerato che:

– le critiche sul contenuto della proposta del relatore – sollevate con la memoria dal ricorrente – sono prive di fondamento perchè, come già affermato da questa Corte, in materia di procedimento di legittimità, l’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede che la “proposta” del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017 Rv. 643132);

– il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 91,92 e 222 c.p.c., nonchè illegittima omessa pronuncia sull’appello e illegittima statuizione sulle spese processuali è manifestamente infondato, in quanto in tema di prova documentale e con riguardo a querela di falso proposta in via incidentale, la risposta affermativa all’interpello rivolto dal giudice alla parte, circa l’intenzione di avvalersi del documento contestato, è revocabile, poichè l’utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che l’ha prodotto e che può, pertanto, dichiarare successivamente di non avvalersene (tra le varie, Cass. Sez. 1, n. 7108 del 25 maggio 2001, Rv. 546979; Cass. SU, n. 9409 dell’11 novembre 1994, Rv. 488519): nel caso di specie si era verificata proprio tale situazione, avendo il convenuto M. rinunziato all’utilizzo del documento n. 2), come accertato dalla Corte d’Appello e dunque del tutto lineare è la conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse del querelante Mo. a proseguire il giudizio sulla querela di falso con la conseguenza di una inutilità di una pronuncia nel merito sulla querela;

– il secondo motivo, avente ad oggetto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’illogicità della motivazione sulla compensazione delle spese processuali, è inammissibile perchè:

a) il vizio di motivazione non può essere più dedotto come motivo di ricorso (cfr. art. 360, n. 5, nella versione attualmente in vigore ed applicabile alla fattispecie in esame): le gravi ragioni ravvisate dalla Corte d’Appello a sostegno della compensazione si sottraggono pertanto al sindacato di legittimità;

b) la dedotta violazione di legge non sussiste perchè secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la violazione dell’art. 91 c.p.c., si configura nel solo caso in cui il giudice ponga, anche parzialmente, le spese a carico della parte vittoriosa e per quanto concerne la compensazione, questa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito che può disporre la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite anche in caso di totale soccombenza di un parte (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 4388 del 2007 non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 Rv. 572524): e nel caso di specie non risulta certamente pronunciata condanna di una parte vittoriosa, ma è stata disposta la compensazione;

ritenuto pertanto che il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente e che, essendo stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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