Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20563 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22377-2017 proposto da:

D.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO

BARGONI 78, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA STEMPERINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO LEGATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALBA ADRIATICA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 28, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA RECCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCELLO FANI’ COVELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8C 1/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2002 D.W. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo – Sezione distaccata di Giulianova, il Comune di Alba Adriatica e l’Associazione Calcio Alba Adriatica per sentirli condannare, in solido, ex art. 2041 c.c., al pagamento di Lire 20.000.000 (Euro 10.329,14) per aver svolto l’attività di custode, per la stagione calcistica 1994/1995, presso il campo sportivo di proprietà del Comune di Alba Adriatica, su incarico conferito in virtù di un accordo tra suo padre, D.V., e il Presidente pro tempore della suddetta Associazione, il quale aveva dichiarato di agire di concerto con gli amministratori del Comune di Alba Adriatica.

Si costituì in giudizio il Comune di Alba Adriatica, il quale concluse per il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 73/2009 il Tribunale adito accolse la domanda attorea nei confronti dell’Associazione Calcio Alba Adriatica, condannando quest’ultima al pagamento di Euro 10.329,14 a titolo di corrispettivo per la prestazione d’opera resa dall’attore a vantaggio esclusivo di essa, oltre interessi ex lege dalla maturazione al soddisfo, e rigettò la domanda nei confronti del Comune di Alba Adriatica, negando l’imputabilità dell’utilitas della prestazione resa in favore dell’amministrazione convenuta, nella qualità di proprietario del campo.

D.W. impugnò, nei confronti del Comune di Alba Adriatica, la predetta sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda ex art. 2014 c.c., proposta nei confronti dell’ente già indicato.

Il Comune di Alba Adriatica, costituendo in quel grado, chiese il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 801/2016, pubblicata il 22 luglio 2016, rigettò il gravame e condannò l’appellante al pagamento delle spese di quel grado, ritenendo inammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti del Comune per mancanza del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., potendo l’attore esperire l’azione diretta nei confronti del funzionario dell’Ente locale che aveva conferito l’incarico ovvero consentito l’attività, essendosi l’attività dell’appellante compiuta nella vigenza del D.L. n. 66 del 1989, art. 23. La Corte territoriale evidenziò la mancanza di qualsivoglia deliberazione dell’Ente locale dell’impegno di spesa, ovvero anche del successivo riconoscimento dell’impegno.

Avverso la sentenza della Corte di merito D.W. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito il Comune di Alba Adriatica con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2042 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha dichiarato l’infondatezza dell’appello per inammissibilità dell’azione esperita la mancanza del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., fondando tale decisione sulla asserita possibilità dell’attore di esperire l’azione diretta nei confronti del funzionario dell’ente locale che aveva conferito l’incarico ovvero consentito l’attività, ritenendo l’applicabilità al caso di specie, ratione temporis, del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, poi trasfuso negli artt. 191, 153 e 194.

Sostiene il ricorrente che il ragionamento della Corte territoriale sarebbe “del tutto distaccato dalla realtà processuale”, non essendovi stata “non solo alcuna allegazione delle parti, ma neppure alcuna evidenza istruttoria sulla circostanza che un amministratore e/o un funzionario comunale abbia(no) mai dato, ovvero consentito, che l’odierno ricorrente svolgesse la propria attività di custode dello stadio comunale”.

2.1. Il motivo è infondato tenuto conto delle stesse allegazioni dell’attuale ricorrente, originario attore, riportate a p. 2 del ricorso e nella premessa dell’atto di citazione, (queste ultime testualmente riportate dal controricorrente, v. p. 3 del controricorso).

L’attuale ricorrente, infatti, rappresenta, a p. 2 del ricorso, di aver sostenuto, nell’atto di citazione, che “l’incarico di custode gli era stato conferito in virtù di accodo tra il proprio padre e il Presidente pro-tempore dell’Associazione summenzionata, il quale dichiarava di agire di concerto con gli amministratori del Comune di Alba Adriatica”.

Pertanto è lo stesso D. a prospettare che vi era stato un “concerto” con gli amministratori comunali, così evidenziando che qualcuno per conto dell’Amministrazione aveva assentito – non si sa e non si dice come – al suo preteso incarico e così non si avvede che, secondo la disciplina normativa, mancando la dimostrazione dell’esistenza di una deliberazione di spesa, l’azione configurabile sarebbe stata solo contro quegli amministratori.

Il ricorrente, d’altro canto, là dove sostiene – contro le sue stesse allegazioni e, comunque, anche a non volerne tener conto ed a seguire il suo assunto (parte finale del primo motivo) – che non era stato dedotto che qualche amministratore avesse assentito allo svolgimento della propria attività, non si avvede che in tal modo egli stesso prospetta la palese e manifesta mancanza di decisività della censura. Infatti, se anche fosse stato vero che l’azione non era stata impostata sulla base dell’allegazione di un incarico assentito da un qualche amministratore, la sua azione avrebbe avuto in thesi una qualche prospettiva di fondatezza solo se la p.a. non avesse eccepito che l’eventuale arricchimento fosse stato “imposto”.

Al riguardo si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 26 maggio 2015, n. 10798, hanno affermato che “Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto””.

Pertanto, poichè la prospettazione di parte ricorrente omette del tutto la censura – fermo che contraddice le allegazioni dello stesso D. – risulta pure priva di decisività.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per assenza del requisito essenziale costituito dalla motivazione. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, il D. lamenta l’assenza della motivazione per aver la Corte di merito “eluso il debito motivazionale attraverso formule stereotipate che celano al controllo estrinseco di legittimità gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, e le ragioni giuridiche che vanno enunciate a sostegno del convincimento espresso nella sentenza impugnata”. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe potuto limitarsi ad affermare che “… Deve, infatti, rammentarsi come in virtù del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, applicabile ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio, nell’ipotesi di affidamento di una qualsivoglia prestazione di servizi ad opera di un ente locale in mancanza della deliberazione di impegno di spesa, sussiste la responsabilità personale del pubblico funzionario che ha conferito l’incarico ovvero che ha consentito che si effettuasse l’attività a favore dell’Ente Locale” ma la medesima Corte avrebbe dovuto “quantomeno fare cenno, nell’assoluta mancanza di allegazioni delle parti e/o di riscontri istruttori, per come evidenziato, in base a quale circostanza di fatto ha ritenuto tale presupposto”.

3.1. Il motivo va disatteso, risultando la sentenza impugnata non apparentemente motivata, alla luce delle stesse allegazioni di parte appellante, attuale ricorrente.

3.1. Il motivo all’esame, peraltro, non solo viola pure il principio di specificità del motivo di ricorso per cassazione (ribadito da Cass., sez. un., 20/03/2017, n. 7074 – non massimata sul punto -, che ha ripreso il consolidato principio di diritto di cui a Cass. 4/03/2005, n. 4741 e numerose conformi), ma finisce per imputare alla sentenza impugnata di non avere individuato ex actis il funzionario o amministratore contro il quale si doveva rivolgere la pretesa, quasi che fosse onere del comune e non del ricorrente (proprio avuto riguardo alla sua prospettazione di cui all’atto di citazione e riportata in ricorso a p. 2) individuarlo.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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