Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20563 del 06/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20563 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 19346-2013 proposto da:
TABURCHI ANTONELLA C.F. TBRNNL63S50G4780, domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dallAvvocato GIOVANNI SPINA giusta delega in atti;
– ricorrente 2018
1907

contro
AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA, in persona del Direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato
CARLO BORROMEO, che la rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 06/08/2018

delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 86/2013 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 09/04/2013 R.G.N. 125/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SPINA GIOVANNI.

udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA

RG 19346/2013

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Giudice del lavoro del
locale Tribunale, che aveva accolto l’opposizione proposta dall’Azienda ospedaliera di Perugia e
revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Antonella Taburchi, recante l’ingiunzione di
pagamento, a carico della medesima Azienda, della somma di euro 6.525,79, oltre interessi
legali, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente nel processo penale
avviato a suo carico per i reati di truffa aggravata, falso in atto pubblico e sostituzione di

Perugia negli anni 2006 e 2007.
2. Il processo si era concluso nel 2010 con l’assoluzione dai reati ascritti e la dipendente aveva
domandato, ai sensi dell’art. 41 d.p.r. 270 del 1987, il rimborso delle spese legali sostenute.
3. Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto
infondati i motivi di appello aventi ad oggetto il rigetto dell’eccezione di nullità della procura
alle liti relativa al ricorso in opposizione, eccezione sollevata dalla lavoratrice in primo grado. Al
riguardo, ha osservato che non risultavano pertinenti i richiami di parte appellante al T.U.
unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/01) e al Codice dei contratti della Pubblica
Amministrazione (d.lgs. n. 163 del 2006), in quanto l’assistenza in giudizio integra un
contratto d’opera intellettuale e va tenuta distinta dall’attività di assistenza e consulenza
giuridica di carattere continuativo, come affermato anche dal Consiglio di Stato, sez. V, sent.
n. 2730 del 2012; in ogni caso, il Codice dei contratti, all’art. 125, consente l’affidamento
diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro. Ha aggiunto che, anche qualora
fossero stati violati i limiti e le condizioni di cui all’art. 7 d.lgs. n. 165 del 2011, l’eventuale
illegittimità della delibera di conferimento dell’incarico professionale non inciderebbe sulla
regolarità e sulla validità della costituzione in giudizio dell’Amministrazione, ma sarebbe causa
di responsabilità (amministrativa o penale) dell’organo che l’ha adottata (v. Consiglio di Stato,
sez. V, sent. n. 650 del 2012).
4. Nel merito, la Corte di appello ha confermato l’insussistenza del diritto della lavoratrice al
rimborsolle spese legali per difetto dei presupposti richiesti dalla disciplina legale (art. 41 d.p.r.
270 del 1997, conv. in L. 23 maggio 1997 e il d.p.r. n. 335 del 1990), la quale esige che il
procedimento in cui è coinvolto il dipendente si riferisca a fatti o atti direttamente connessi
all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio e che non deve sussistere
il.

conflitto di interessi traTelipendente e l’ente pubblico. Ha osservato che il procedimento penale
avviato a carico della dipendente concerneva la timbratura del cartellino marcatempo di un
altro dipendente, comportamento che non può essere ritenuto un atto compiuto in
adempimento di un dovere attinente al rapporto di servizio, né inerente al rapporto di ufficio,

i

persona commessi durante il servizio presso l’Ospedale di Santa Maria della Misericordia di

RG 19346/2013

mancando così il primo dei presupposti che tutte le fonti normative richiedono ai fini del
rimborso delle spese legali; che inoltre, il conflitto di interessi non è rimosso dall’assoluzione
all’esito del giudizio penale. Ha poi rilevato che la sentenza della Corte di cassazione richiamata
dall’appellante (Cass. n. 25379/2011), contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnazione,
aveva confermato la necessità che il giudizio cui si riferisce la richiesta di rimborso delle spese
legali riguardi procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei compiti
istituzionali, situazione sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del

5. Per la cassazione di tale sentenza Antonella Taburchi propone ricorso affidato cinque motivi.
Resiste con controricorso l’Azienda ospedaliera di Perugia.
6. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 244 del 2007,
dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013 e dell’art. 83 cod. proc. civ. (art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ.). Si assume che la sentenza impugnata aveva omesso di
considerare l’eccezione di inefficacia della procura alle liti per difetto delle forme di
pubblicazione previste dall’art. 3, comma 18, legge n. 244 del 2007 – abrogato dall’art. 53,
comma 1, d.lgs. 33 del 2013, ma vigente all’epoca dei fatti di causa -, che subordina l’efficacia
degli atti negoziali compiuti da una Pubblica Amministrazione nell’ambito delle relazioni di
collaborazione con professionisti esterni, all’avvenuta pubblicazione del nominativo del
consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale
dell’Amministrazione stipulante.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. n. 165 del
2001, dell’art. 3 r.d. 2440 del 1923, dell’art. 37 del r.d. n. 827 del 1924, dell’art. 83 cod. proc.
civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Si assume: a) che la capacità negoziale
della Pubblica Amministrazione deve essere esercitata attraverso

l’iter procedimentale di

“evidenza pubblica”, disciplinato in via generale dal r.d. 2440 del 1923 e dal relativo
regolamento di attuazione, contenuto nel r.d. 827 del 1924; b) che, con particolare riguardo ai
contratti d’opera professionale stipulati dalla Pubblica Amministrazione con soggetti esterni alla
loro organizzazione, l’art. 7 d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che le Amministrazioni non
possono conferire tali incarichi se non dopo avere accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 27 e 125 d.lgs. n.
163 del 2006, dell’art. 331 e segg. d.p.r. 207 del 2010, dell’art. 97 Cost. (art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ.). Si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso

2

pubblico dipendente direttamenterAmministrazione di appartenenza

RG 19346/2013

l’applicabilità del Codice degli appalti al conferimento esterno di incarichi difensivi da parte
delle Pubbliche Amministrazioni.
4. Il quarto e il quinto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 d.p.r. n.
270 del 1987 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) e omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma,
n. 5 cod. proc. civ.). Ripercorrendo l’iter giudiziario che ha condotto all’assoluzione dai reati
contestati, la ricorrente sostiene che la condotta ascritta “era certamente connessa

l’obbligo di timbratura del badge” e che il diritto del pubblico dipendente al rimborso, da parte
dell’Amministrazione di appartenenza, delle spese anticipate per la difesa nei procedimenti
penali in cui è stato coinvolto, resta escluso soltanto in relazione a condotte coinvolgenti
interessi o relazioni esclusivamente personali poste in essere dal dipendente come semplice
cittadino nella vita di tutti giorni.
5.

Con il quinto motivo, denunciando violazione delle medesime norme, si deduce

l’insussistenza di un conflitto interessi con l’Azienda ospedaliera, avendo la Corte di appello
trascurato di considerare circostanze quali: a) la mancata costituzione dell’Azienda quale parte
civile nel processo penale, a dimostrazione dell’insussistenza di un danno risarcibile patito a
causa della condotta imputata alla dipendente; b) la mancata adozione, da parte dell’Azienda
ospedaliera, di sanzioni disciplinari nei confronti della dipendente convenuta in opposizione; c)
il mancato esercizio da parte della Procura della Corte dei Conti dell’azione di responsabilità
amministrativa nei confronti dell’odierna ricorrente. Tali circostanze, se debitamente
considerate, avrebbero dovuto condurre la Corte d’appello ad escludere l’esistenza del conflitto
di interessi tra la dipendente e l’ente di appartenenza.
6. Il primo motivo e’ inammissibile.
6.1. Anche a voler prescindere dalla rubrica del motivo, che denuncia omesso esame di motivo
di appello, ossia un error in procedendo, da cui l’erroneo riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ., è assorbente rilevare che la Corte territoriale ha implicitamente
rigettato l’eccezione (della cui formulazione tra i motivi di appello ha dato atto nella narrativa
dello svolgimento processuale) per l’assorbente rilievo di avere escluso che nella fattispecie si
sia in presenza di un rapporto di collaborazione professionale, come si desume dal tenore
complessivo della sentenza e dal fatto di avere ritenuto non applicabile la disciplina che postula
il conferimento di incarichi professionali o la stipulazione di contratti di consulenza giuridica di
carattere continuativo. La Corte territoriale ha qualificato la fattispecie come conferimento di
singolo incarico di patrocinio legale, inquadrabile come contratto d’opera professionale.

3

l’espletamento del servizio e/o dell’adempimento dei compiti dell’ufficio, che includono anche

RG 19346/2013

7. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità al

decisum. La sentenza

impugnata ha escluso che si sia in presenza di un incarico professionale rientrante nel novero
degli incarichi cui si riferisce l’art. 7 d.lgs. n. 165/01, come pure dal novero dei contratti che
richiedono la procedura di evidenza pubblica. Il ricorso non censura in modo specifico in quale
modo e in quali passaggi argomentativi la sentenza abbia violato le norme richiamate,
limitandosi ad un assunto apodittico di violazione e/o falsa applicazione di legge che postula
l’inclusione, nel novero delle fattispecie regolate dalle norme richiamate, della ipotesi

8. In ogni caso, il secondo e il terzo motivo presentano un ulteriore profilo di inammissibilità
per difetto di decisività. Difatti, la sentenza ha argomentato, con distinta ratio decidendi, che
anche qualora la delibera di conferimento dell’incarico professionale fosse invalida, comunque
ciò non inciderebbe sulla validità della costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera, ma
sarebbe semmai fonte di responsabilità dell’organo che l’ha emanata.
8.1. Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed
autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è
inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali

rationes

decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sezioni Unite, n. 7931 del
2013; conf. Cass. n. 4293 del 2016). L’omessa impugnazione di una autonoma ratio decidendi
rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo
divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre
l’annullamento della sentenza (da ultimo, Cass. 9752 del 2017).
9. Il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per essere tra loro
connessi, sono infondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte formatasi sul tema.
9.1. E’ stato affermato che il contributo, da parte della P.A., alle spese per la difesa del proprio
dipendente, che sia imputato in un procedimento penale, presuppone l’esistenza di uno
specifico interesse proprio dell’Amministrazione, che sussiste ove l’attività sia imputabile alla
Pubblica Amministrazione e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico,
dovendosi ritenere ch il diritto al rimborso costituisca espressione di un principio generale di
difesa volto, da un lato, a tutelare l’interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio
nonché l’immagine della Pubblica Amministrazione per cui lo stesso abbia agito, e, dall’altro, a
riferire al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato di chi agisce per suo
conto (Cass. n. 2366 del 2016, con cui è stata confermata la sentenza di appello, di diniego del
rimborso delle spese legali in favore di un dipendente pubblico accusato dei reati di truffa e
falso materiale ed ideologico, ritenendo irrilevanti sia la carenza di procedimento disciplinare

4

dell’assistenza e difesa legale in un singolo giudizio.

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sia la mancata costituzione di parte civile del datore di lavoro nel processo penale, conclusosi
con pronuncia di assoluzione).
9.2. Come osservato in Cass. n. 2366 del 2016, l’Amministrazione è legittimata a contribuire
alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale sempreché sussista un
interesse specifico al riguardo e tale interesse è ravvisabile qualora sussista imputabilità
dell’attività all’Amministrazione stessa e dunque una diretta connessione di tale attività con il
fine pubblico (così Cass. n. 5718 del 2011, n. 24480 del 2013, Cass. n. 27871 del 2008) La

istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del
dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi,
dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della
pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del
dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi
compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto (Consiglio di Stato 26 febbraio 2013, n. 1190
e Consiglio di Stato 22 dicembre 1993, n. 1392).
9.3. Quanto all’ulteriore requisito costituito dall’assenza di un conflitto di interessi con
l’Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha osservato che il conflitto d’interessi è
rilevante indipendentemente dall’esito del giudizio penale e dalla relativa formula di
assoluzione; ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall’imputazione, non compete
il rimborso delle spese legali, qualora il giudice penale abbia evidenziato che i fatti ascrittigli
esulavano dalla funzione svolta e costituivano grave violazione dei doveri d’ufficio (Cass. n.
2297 del 2014).
10. La Corte di appello ha fornito una soluzione conforme ai suddetti principi laddove ha
affermato che i suddetti requisiti della imputabilità dell’attività all’Amministrazione e della
diretta connessione dell’attività stessa con il fine pubblico erano palesemente mancanti nella
fattispecie in esame in cui era stato contestato all’odierna ricorrente il compimento di
un’attività illecita. Si tratta dunque di un’ipotesi in cui sussiste, al contrario, l’interesse
dell’Amministrazione a vedere sanzionate le eventuali attività abusive compiute dal soggetto
svolgente un servizio alle sue dipendenze.
11. La circostanza dell’assoluzione dell’odierna ricorrente non ha alcuna rilevanza, così come
non rileva la mancata costituzione di parte civile dell’Amministrazione nel giudizio penale o la
mancata instaurazione di un procedimento disciplinare, come già affermato nei precedenti di
questa Corte sopra richiamati, i cui principi sono qui ribaditi.
12.

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese

del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi

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connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi

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professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la
prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
13. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.

legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali,
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso
articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

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