Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20562 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 16/06/2017, dep.30/08/2017),  n. 20562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28833-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAVIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO GUGLIUCCI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

N.A., P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VICOLO ORBITELLI, 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA

MARTINO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4504/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 B.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma (del 23.7.2015) che, decidendo in sede di rinvio disposto con ordinanza di accoglimento della Cassazione 28487/2013 – ha rigettato l’impugnazione del B. e confermato la sentenza di primo grado di con cui era stata accolta la domanda di risoluzione di un contratto di appalto e quella di danni proposta dagli attori P.S. e N.A. contro l’appaltatore B..

Resistono con controricorso i P.- N., deducendo, tra l’altro. l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 3.

Il relatore ha proposto l’inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

2 Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 perchè in esso manca del tutto l’esposizione sommaria dei fatti della causa, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3. Ed infatti, subito dopo l’intestazione, si elencano i quattro motivi di ricorso e si procede direttamente alla illustrazione degli stessi dai quali peraltro non è possibile neppure ricavare l’esposizione dei fatti perchè nei motivi si espongono le linee difensive dandosi per scontata la conoscenza della vicenda, la cui esposizione è ancor più necessaria allorchè il ricorso per cassazione sia rivolto – come nel caso in esame – avverso una decisione della Corte di appello pronunciata in sede di rinvio in esito al primo giudizio di cassazione, posto che in tal caso essa serve ai fini della corretta delimitazione dei confini del giudizio di rinvio (v. in termini Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014 Rv. 633187; v. altresì sulla inammissibilità del ricorso privo del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, Sez. 1, Sentenza n. 24291 del 29/11/2016 Rv. 642801; Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014 Rv. 630843; Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008 Rv. 603631).

L’esito del giudizio comporta inevitabilmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, per cui ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi delle L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 bis al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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