Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20562 del 29/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34023-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.A.C., S.M., quali eredi di
V.C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RUFFINI, 2/A,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINO, che li rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4963/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata 1 12/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
Letto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate contro S.A.C., S.M., quali eredi di V.C.M. avverso la sentenza della CTR Lazio meglio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla rideterminazione della classe dell’immobile meglio indicato in ricorso in ragione dell’inesistenza della notifica dell’atto di impugnazione effettuato dall’Agenzia a mezzo poste private;
Diritto
CONSIDERATO
che le parti intimate si sono costituite con controricorso; Rilevato che ai fini della decisione appare necessario sollecitare l’acquisizione del fascicolo di merito già richiesta dal consigliere relatore.
P.Q.M.
Manda alla Cancelleria di provvedere nei termini di cui alla parte motiva, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020