Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20562 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34023-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.C., S.M., quali eredi di

V.C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RUFFINI, 2/A,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4963/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata 1 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

Letto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate contro S.A.C., S.M., quali eredi di V.C.M. avverso la sentenza della CTR Lazio meglio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla rideterminazione della classe dell’immobile meglio indicato in ricorso in ragione dell’inesistenza della notifica dell’atto di impugnazione effettuato dall’Agenzia a mezzo poste private;

Diritto

CONSIDERATO

che le parti intimate si sono costituite con controricorso; Rilevato che ai fini della decisione appare necessario sollecitare l’acquisizione del fascicolo di merito già richiesta dal consigliere relatore.

P.Q.M.

Manda alla Cancelleria di provvedere nei termini di cui alla parte motiva, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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