Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20561 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15452-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FEDERICO PARDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2007/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso della parte contribuente relativo al diniego parziale tacito in merito ad una sua istanza conseguente ad una sentenza del Tribunale di Massa Carrara avente ad oggetto un credito per imposta di registro;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del contribuente ritenendo configurabile una istanza di sgravio da parte del contribuente nell’ipotesi di sentenza passata in giudicato che escluda la debenza dell’imposta di registro;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso con il quale documentava che in data 29 maggio 2019 aveva proposto domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente e conseguentemente avanzava istanza di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 77, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 3;

ritenuto che ai sensi del citato art. 6, commi 1 e 10, occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta nei termini di legge in tal senso, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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