Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20560 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 10/11/2016, dep.30/08/2017),  n. 20560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13182-2013 proposto da:

SERVIZI LOGISTICI SURL, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante e Presidente del consiglio di amministrazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato DORA BREGLIANO

giusta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOGEGROSS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente del

consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. DUSE 37, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SBARBARO, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

DAMONTE TRASPORTI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE FILIBERTO 271, presso lo studio dell’avvocato BERARDO

SERAFINI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato ANDREA ETTORE TRACCI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3740/2012 del TRIBUNALE di GENOVA, emessa il

16/11/2012 e depositata il 16/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA PASQUALE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) La causa concerne una somma di 2356, 56 euro richiesta in via monitoria da Servizi Logistici Surl (di seguito S.L.) quale residuo corrispettivo per trasporti di rifiuti ad apposita stazione di smaltimento.

Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto nei confronti della società Ianua poi incorporata in Sogegross spa, la quale ha indicato la società Damonte, chiamata in causa, quale esecutrice dei trasporti, puntualmente remunerata. Damonte ha confermato tale linea difensiva.

Il decreto ingiuntivo è stato revocato e il Tribunale di Genova ha confermato il rigetto della domanda, ma ha rivisto la motivazione della sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza resa il 17 maggio 2013, S.L. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

Sogegross spa e Damonte Trasporti srl hanno resistito con separati controricorsi.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

2) Il primo motivo di ricorso lamenta omesso esame di un “fatto decisivo per il giudizio”.

Esso ha di mira una considerazione svolta dal tribunale, secondo il quale sarebbe stato irragionevole per un operatore della grande distribuzione stipulare un contratto per il trasporto di rifiuti senza una documentazione scritta.

Parte ricorrente lamenta che Damonte non avrebbe fornito traccia di registri e formulari e che il giudice di merito non avrebbe detto nulla sulla “equiparazione dei rifiuti alle altre merci”; che inoltre non emergerebbe dalla documentazione Damonte l’invio di merci dai supermercati, ma solo “per” supermercati”; che non sarebbe stata fornita prova della inclusione del trasporto di rifiuti nel rapporto SL/Damonte.

Altro profilo critica la parte della sentenza di appello in cui viene detto che oltre a dimostrare l’esistenza di contratto con altro soggetto per il medesimo oggetto, vi sarebbe prova di pagamenti eseguiti dal nuovo vettore in favore della SL.

La ricorrente lamenta che tali prove sarebbero tratte da fatture emesse da SL verso Damonte senza che si possa verificare che riguardassero rifiuti.

Le censure non meritano accoglimento.

2.1) La seconda costituisce palesemente un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa, poichè chiede al giudice di legittimità di rifare l’apprezzamento, esclusivamente di merito, relativo al valore probatorio dei documenti (fatture etc) prodotti da controparte.

Non è quindi lamentato l’omesso esame di un fatto controverso.

2.1) La prima censura non coglie la ratio decidendi che sorregge la sentenza.

Il tribunale, prima di dare atto della esistenza di prova da parte delle opponenti dell’oggetto “del rapporto tra loro intercorso”, ha rilevato che parte odierna ricorrente aveva l’onere di provare l’esistenza di “un contratto di trasporto nei termini” esposti nei suoi atti introduttivi e che tale onere non era stato assolto.

Il tribunale non si è limitato al riscontro di una carenza probatoria. Ha analizzato tutta la catena dei rapporti tra le parti; ha rilevato che Damonte aveva avuto un incarico dopo l’autunno 2008; ha ritenuto che nell’ambito del contratto con Damonte doveva ritenersi compreso il trasferimento degli imballi non riciclabili, che sarebbe altrimenti rimasto inspiegabilmente escluso senza che vi fosse traccia scritta di questa anomalia. E’ stata esaminata la prova di pagamenti, è stata respinta motivatamente la prova testimoniale volta a prospettare un incarico verbale limitato al solo settore rifiuti.

Ha osservato che i formulari avevano come trasportatore SL e come committente la catena di supermercati Basko e non Sogegross, che dunque non potrebbe in alcun modo essere considerata come committente.

Le tesi esposte nel motivo di ricorso cercano si smontare la validità della prova del rapporto con Damonte, ma non indicano da dove si dovrebbe desumere la prova positiva dell’effettiva esistenza di un rapporto con SL relativo a questi trasporti.

Dunque non superano l’onere probatorio che gravava sull’opposta e restano mere illazioni, a fronte di un apparato motivazionale saldo e argomentato.

3) Il secondo motivo di ricorso lamenta, invocando l’art. 132 c.p.c., omessa motivazione con riguardo alla subordinata richiesta di pagamento rivolta dalla ingiungente a Damonte anzichè a Sogegross.

La censura è smentita dal penultimo capoverso di pag. 5 della sentenza di appello. Ivi si legge, a conclusione della motivazione che si è sopra sommariamente riassunta, che la domanda veniva respinta tanto con riferimento alla parte convenuta (Sogegross), quanto “per il vettore chiamato in causa”.

La motivazione precedente era coerentemente sviluppata sulle due posizioni.

La doglianza è quindi manifestamente infondata.

Al rigetto del ricorso segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in relazione al valore della controversia.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%) per ciascuno dei controricorrenti.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta 2^ sezione civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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