Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20560 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3719-2018 proposto da:

M.A., L.S., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DEGLI OTTAVI N. 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

SCARINGELLA, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.E., C.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VINCENZO CARDARELLI, 9, presso lo studio dell’avvocato

VERA SANNIO, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 5117/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2009, C.A. ed S.E. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, L.L. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti come conseguenza del reato di cui al combinato disposto degli artt. 81 e 527 c.p., accertato con sentenza del Tribunale penale di Roma, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in data 29 maggio 2008 e divenuta irrevocabile. Aggiungevano di avere ripetutamente assistito ad atti osceni posti in essere dal L. sul balcone antistante la propria abitazione, aggravati alla circostanza della presenza del minore A.. La reiterazione di tali comportamenti aveva indotto la famiglia a traslocare dalla propria originaria residenza;

si costituiva in giudizio il convenuto contestando l’idoneità della sentenza di patteggiamento a costituire prova, in sede civile, dei fatti a lui ascritti in sede penale, adducendo, peraltro, di essere affetto da demenza senile, oltre che da patologia diabetica e ischemica, tali da limitare gravemente le facoltà cognitive;

il giudizio, interrotto per il decesso del convenuto è stato riassunto dagli attori nei confronti delle eredi, rispettivamente moglie, M.A. e figlia, L.S., e deciso dal Tribunale con sentenza del 23 marzo 2013 che condannava le convenute al risarcimento dei danni;

con atto di appello notificato il 26 giugno 2013 le predette eredi proponevano impugnazione e si costituivano in giudizio di originari attori;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 26 luglio 2017 rigettava l’impugnazione condannando le appellanti alla rifusione delle spese;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M.A. e L.S. sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso C.A. e S.E..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la Corte territoriale, esaminando congiuntamente i motivi di doglianza, fondati essenzialmente sulla inidoneità della applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. del codice di rito penale a provare in (in sede civile il fatto contestato, rilevava che tale statuizione, pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, conteneva pur sempre una ipotesi di responsabilità, che il giudice di merito non avrebbe potuto ignorare, senza un’adeguata motivazione. Nel caso di specie, i fatti ascritti all’imputato sarebbero stati riscontrati anche dalla dichiarazione di una testimone, che aveva dichiarato di avere visto il L. porre in essere le condotte indicate in citazione. Tale elemento, unito alla pronunzia di patteggiamento avrebbe consentito di superare le doglianze di parte appellante, anche con riferimento alla documentazione sanitaria allegata, che non attestava, comunque, una condizione di assoluta incapacità, idonea ad escludere la responsabilità civile ai sensi dell’art. 2046 c.c. La norma, infatti, richiede la totale assenza della capacità di autodeterminazione, non essendo sufficiente il mero dubbio o l’incertezza sull’incapacità. Inoltre, gli attori avevano fornito numerosi elementi documentali, costituiti dalla denunzia, dalle fotografie scattate e allegate alla medesima, dall’indicazione dei testimoni utili a confermare i fatti e avevano invocato l’ammissione delle prove, non espletate nel giudizio di primo grado, per convalidare i fatti allegati che l’indagine penale aveva confermato;

con il ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 poichè il giudice di appello non avrebbe valutato il tenore dell’art. 2697 c.c., che richiede la dimostrazione di un danno, che sia conseguenza diretta della condotta del danneggiante. Al contrario, nel capo d’imputazione non vi sarebbe alcuna indicazione di atti compiuti ai danni della Scarsella, che fu l’unica a costituirsi parte civile. Ai fini penali non è necessaria la presenza di qualcuno che veda l’atto e ne rimanga turbato e il tenore dell’imputazione lascia intendere che nessuno abbia visto il L. mentre compiva gli atti contestati. In secondo luogo, mancherebbe la prova del danno patrimoniale, ai fini di una liquidazione equitativa. Neppure sarebbe indicato il criterio presuntivo sulla base del quale determinare il pregiudizio. L’art. 1226 c.c., non troverebbe, infine, applicazione nell’ipotesi di risarcimento del danno conseguente al mancato godimento di un immobile, potendosi fare riferimento ai dati de mercato locativo e alla relativa disciplina normativa;

con atto di rinuncia del 25 luglio 2018, depositato il 18 dicembre 2018 le ricorrenti fanno presente che le parti si sono determinate a definire bonariamente il giudizio per cui è causa. Sulla base di tali premesse dichiarano di rinunziare al ricorso per cassazione;

tale rinuncia è stata accettata, con le medesime modalità, ma tale comunicazione non può determinare l’estinzione del processo in quanto, sia la proposta che l’accettazione non risultano sottoscritte;

il ricorso è, comunque, inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè nell’esposizione dei fatti di causa non sono puntualmente individuate le voci di danno richieste dagli attori a titolo di danno patrimoniale, ed anche non patrimoniale, e le prove documentali allegate in primo grado e le argomentazioni poste a sostegno della sentenza del Tribunale (in luogo del mero dispositivo che non consente di comprendere quali voci di danno e per quale motivo siano state riconosciute) e ciò sebbene le censure del ricorrente riguardino solo tali profili;

inoltre, il motivo è inammissibile perchè introduce due elementi di novità: la condotta descritta dal capo di imputazione ritenuta inidonea ad essere percepita come lesiva del senso del pudore degli attori e la prova del danno patrimoniale da mancato godimento dell’immobile. I ricorrenti avrebbero dovuto allegare ex art. 366 c.p.c., n. 6, di avere sottoposto la questione al giudice di appello;

infine, non si confronta con la ratio decidendi che si fonda sul valore indiziario del provvedimento ex art. 444 c.p.p., riscontrato dalla prova atipica delle dichiarazioni rese a s.i., dalla denuncia, dall’indicazione dei testimoni e dalle fotografie allegate, in linea con l’orientamento di questa Corte (Cass. 6.12.11 n. 26263);

le spese vanno compensate tenendo conto che gli atti di rinuncia e di accettazione, comunque, provengono dai legali delle parti che manifestano la volontà delle stesse di conciliare la lite;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di cassazione integralmente compensate. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass., 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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