Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20560 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13134-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente relativo ad una cartella di pagamento per IRES afferente l’anno d’imposta 2011;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio ritenendo che le agevolazioni per la riqualificazione energetica spettano a tutti gli edifici esistenti senza alcuna limitazione, contrariamente alla tesi dell’Ufficio che ritiene la non spettanza nel caso di edifici non dati in locazione;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in data 28 maggio 2019 proponeva istanza di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020, del D.L. n. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e 345, e del D.M. 19 febbraio 2007, n. 25345, art. 2, comma 1, lett. b), in quanto gli immobili in locazione non avrebbero il diritto ad usufruire della detrazione per la riqualificazione energetica;

ritenuto che ai sensi del citato art. 6, commi 1 e 10, occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta nei termini di legge in tal senso, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

PQM

La Corte dispone la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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