Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20560 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 12/10/2016), n.20560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8051-2014 proposto da:

D.G.P., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MONALDI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

GIULIO BARBIERI S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

GIULIO BARBIERI S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FAZZALARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO MARIA LOPEZ, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

D.G.P., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 970/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/08/2013, R.G. N. 1112/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato GENNARO MARIA LOPEZ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Matera, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, assorbimento del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 22 agosto 2013) respinge l’appello proposto da D.G.P. avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 219/2008, di rigetto della domanda del D. volta alla declaratoria dell’illegittimità del licenziamento irrogatogli il (OMISSIS) dalla Giulio Barbieri s.p.a., che lo aveva assunto ai sensi della L. n. 68 del 1999, per aggravamento delle condizioni di salute del dipendente.

La Corte d’appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che:

a) in questa sede la Giulio Barbieri s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’appello sul presupposto della non configurabilità in base alla L. n. 68 del 1999 di un obbligo datoriale di mutamento dell’organizzazione aziendale con la creazione di un posto di lavoro presso il domicilio del lavoratore;

b) in effetti quella del lavoro a domicilio è la sola possibilità di prosecuzione del rapporto prospettata dalla Commissione medica come compatibile con lo stato di disabilità del D.;

c) è vero che il provvedimento della Commissione medica non è stato impugnato, in sede amministrativa, dalla società, ma questo non comporta alcuna preclusione anche con riguardo alla decisione del recesso motivata dalla inattuabilità del lavoro a domicilio, anzi, precisamente dalla “sopravvenuta impossibilità del lavoratore disabile di prestare opera in azienda”;

d) in base alla L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 3, il rapporto di lavoro con il disabile, in caso di aggravamenti delle condizioni di salute di questi, può essere risolto se, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la Commissione ivi prevista accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda;

e) correttamente – e in conformità con Cass. 12 settembre 2012, n. 15269 – il primo giudice ha escluso che il lavoro a distanza potesse rientrare tra gli adattamenti esigibili rappresentando una modifica sostanziale non imposta dal suddetto art. 10, da leggere alla luce dell’art. 41 Cost.;

f) neppure il concetto di adattamenti esigibili può dilatarsi fino a pretendere che il datore di lavoro provi l’impossibilità di apportare le modifiche necessarie a consentire il lavoro a domicilio.

2.- Il ricorso di D.G.P. domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato, motivo; resiste, con controricorso, la Giulio Barbieri s.p.a., che propone, a sua volta, ricorso incidentale, per un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1. Quanto ai profili di inammissibilità del ricorso, prospettati dalla società controricorrente, per pretesa violazione dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, va ricordato che questa Corte ha precisato al riguardo che:

a) il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1 deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla, posto che anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata (Cass. SU 16 settembre 2010, n. 19051);

b) in applicazione dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, deve essere dichiarato inammissibile, per contrasto con la suddetta disposizione, il ricorso per cassazione che non solo non è conforme allo schema di cui all’art. 360 c.p.c. (e, per tale ragione, è inammissibile) ma le cui (inammissibili) censure sono prospettate sul presupposto della contestazione dell’interpretazione della normativa applica bile adottata dalla sentenza impugnata – conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità – senza però offrire elementi validi a modificare i suddetti orientamenti (Cass. 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27064).

Ne deriva, che l’ambito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per contrasto con l’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, risulta estremamente ristretto e condizionato alla sussistenza di presupposti che nella specie, con tutta evidenza, non ricorrono e, d’altra parte, neppure ricorrono i presupposti per pervenire, sulla base della medesima disposizione, ad un rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, non risultando la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità, anzi risultando assolutamente in contrasto con tale giurisprudenza e, in particolare, con la sentenza di questa Corte 12 settembre 2012, n. 15269, che pure viene citata dalla Corte d’appello di Bologna.

In tale sentenza infatti questa Corte ha affermato il principio secondo cui il licenziamento dell’invalido, assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, ove sia determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo – ai sensi alla L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 3, applicabile “ratione temporis” – solo in presenza della perdita totale della capacità lavorativa, ovvero dl una situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, il cui accertamento compete all’apposita commissione medica prevista dalla L. n. 104 del 1992, cui spetta altresì la verifica dell’impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, il disabile all’interno dell’azienda (nello stesso senso vedi: Cass. 17 luglio 2002, n. 10347 e Cass. 10 aprile 2014, n. 8450).

D’altra parte, la sentenza impugnata non ha neppure tenuto conto del consolidato indirizzo di questa Corte in base al quale il lavoro a domicilio nel quale sia presente il vincolo della subordinazione anche se non si svolge fisicamente nel locali dell’azienda comunque comporta l’inserimento dell’attività del prestatore nel ciclo produttivo dell’azienda stessa (Cass. 16 ottobre 2006, n. 22129 Cass. 14 marzo 2007, n. 5913; Cass. 11 gennaio 20911, n. 461; Cass. 5 aprile 2011, n. 7747).

Ne risulta confermato che non vi sono gli estremi per l’applicabilità dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1.

3 – Sintesi del ricorso principale.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 10 letto in relazione con: a) l’art. 5 della direttiva 2000/78/CE; b) la sentenza della CGUE 4 luglio 2013, nella causa C-312/11; c) l’art. 41 Cost., comma 3.

Si sostiene che tutta la sentenza è basata sull’erronea premessa secondo cui la Commissione medica il 3 gennaio 2006 avrebbe certificato una assoluta idoneità del dipendente al reinserimento lavorativo in azienda, quando invece la suddetta Commissione ha affermato l’idoneità alle mansioni della qualifica purchè fosse consentito il lavoro a domicilio.

Tale provvedimento non è stato impugnato – nei sei mesi prescritti a pena di decadenza – sicchè il datore di lavoro aveva l’obbligo di darvi esecuzione operando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, potendo giungere alla soluzione estrema del licenziamento solo che la Commissione di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 4 avesse accertato la definitiva impossibilità di reinserimento del disabile.

Nella specie, il datore di lavoro non ha provato nè ha chiesto di provare l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni a domicilio e lo ha direttamente licenziato.

A ciò si aggiunge che Cass. 12 settembre 2012, n. 15269 – richiamata dalla Corte di Bologna – ha affermato un principio che non si adatterebbe alla presente fattispecie nella quale la Commissione ha sancito l’idoneità fisica-psichica-funzionale ai sensi del D.P.C.M. 13 gennaio 2000, richiamato dalla L. n. 68 del 1999, art. 1, comma 4, e 10, comma 3.

Infine, si sottolinea che il suddetto comportamento datoriale è contrario anche al diritto UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, in particolare nella richiamata sentenza.

L’art. 5 della richiamata direttiva 2000/78/CE esige, in particolare, che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, siano tenuti ad adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze concrete in favore dei disabili.

Con la sentenza della Corte di giustizia UE del 4 luglio 2013, causa C 312/11, il nostro Stato è stato condannato per non corretta e completa trasposizione del citato art. 5 della direttiva, avendo la CGUE ritenuto che legislazione nazionale, anche se valutata nel suo complesso, “non impone all’insieme dei datori di lavoro l’obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione”.

3 – Sintesi del ricorso incidentale.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte bolognese esaminato la questione – ritualmente proposta dall’appellato – di inammissibilità dell’appello per tardività, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Si rileva, al riguardo, che la sentenza di primo grado del Tribunale di Ferrara è stata depositata il 22 ottobre 2008, mentre l’atto di appello è stato depositato il 4 dicembre 2009, quindi oltre il termine annuale applicabile nella specie ratione temporis.

4. – Esame delle censure.

4.- Deve essere esaminato, per primo, in ordine logico, il motivo di ricorso incidentale, che va accolto, per le ragioni di seguito esposte.

L’esame degli atti – reso necessario dal tipo di censura proposta – conferma che la sentenza di primo grado è stata depositata il 22 ottobre 2008. Il termine annuale per la proposizione dell’impugnazione, stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c. nel testo all’epoca vigente – che nel rito del lavoro va riferito alla data di deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice (vedi art. 433 c.p.c. nonchè ex plurimi Cass. 26 aprile 2011, n. 9344) – era quindi scaduto da più di quaranta giorni il 4 dicembre 2009, giorno nel quale è stato effettuato il deposito dell’atto di appello.

Del resto è noto che la L. 3 ottobre 1969, n. 742, art. 3 esclude le controversie di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale (vedi, per tutte. Cass. 16 ottobre 2015, n. 21003).

Risulta, altresì, che l’attuale controricorrente aveva già rilevato tale inconveniente nella propria memoria di costituzione in appello, mentre nella sentenza impugnata la questione non viene trattata.

Peraltro, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’inosservanza del termine decadenza per proporre l’impugnazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione stessa, che è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di cassazione ed è insanabile, trattandosi di inammissibilità correlata alla tutela di interessi di carattere generale e indisponibile (vedi, per tutte: Cass. SU 5 aprile 2005, n. 6893; Cass. 11 febbraio 1985, n. 11151; Cass. 18 luglio 2003, n. 11227; Cass. 25 maggio 2004, n. 10038;; Cass. 11 novembre 2009, n. 23907; Cass. 5 giugno 2015, n. 11666).

6.- Di qui l’accoglimento del ricorso incidentale che comporta l’assorbimento di tutte le censure proposte con il ricorso principale.

5 – Conclusioni.

7.- In sintesi, il ricorso incidentale deve essere accolto e il ricorso principale va dichiarato assorbito.

L’errore commesso dalla Corte bolognese, consistente nell’aver deciso sull’appello nel merito, escludendone l’inammissibilità, rientra fra quelli cui questa Corte può rimediare, cassando senza rinvio la sentenza di appello ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il processo di appello non poteva proseguire, con conseguente consolidamento della sentenza di primo grado (vedi, fra le tante: Cass. 22 aprile 2014, n. 9085; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2872; Cass. 5 marzo 2014, n. 5112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 21 novembre 2001, n. 14726; Cass. 27 marzo 1987, n. 2978; Cass. 20 gennaio 1982, n. 348; sempre nella stessa ottica, Cass. 1 marzo 2005, n. 4320; Cass. 12 maggio 2003, n. 7258).

8.- Le spese processuali dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel seguente modo: 1) per il giudizio di appello nella misura già liquidata nella sentenza della Corte d’appello di Bologna; 2) per il presente giudizio di cassazione nella misura indicata in dispositivo.

9.- L’avvenuta ammissione del ricorrente principale al patrocinio a spese dello Stato (risultante da delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna in data 18 febbraio 2014, in atti) comporta il venir meno dell’obbligo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (vedi, tra le tante: Cass. 2 settembre 2014, n. 18523; Cass. 16 marzo 2016, n. 5258; Cass. 8 giugno 2016, n. 11751).

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Quanto alle spese processuali, condanna l’attuale ricorrente principale: a) per il giudizio d’appello al pagamento delle spese nella misura liquidata nella sentenza della Corte d’appello di Bologna; b) per il presente giudizio di cassazione, al pagamento delle spese, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così preciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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