Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2056 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2056 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 13370-2011 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI C.F. 80184430587 in persona del Ministro pro
tempore, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO
EMILIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA
2013
3290

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrenti contro

SCUOLE ED ISTITUTI LIBERI ED AUTOGESTITI (SILA)

Data pubblicazione: 30/01/2014

S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore,

STACCIA GIUSEPPE C.F.

STCGPP48R22B381E,

AZZALI MARIA PAOLA C.F. ZZLMPL54A67H122D, RIVA
GIOVANNI C.F. RVIGNN42R06F2050, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo

difesi dall’Avvocato SAPORITO GUGLIELMO, giusta
delega in atti;
– controricorrenti-

avverso la sentenza n. 981/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 02/03/2011 R.G.N.
1068/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito

l’Avvocato

GIACOBBE

DANIELA

(AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

studio del Dott. PLACIDI ALFREDO, rappresentati e

RG n 13372011 Ministero del Lavoro e Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Emilia contro
Scuole ed Istituti Liberi Autogestiti (SILA), Riva Giovanni, Staccia Giuseppe, Azzali Maria Paola
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 2 marzo 2011 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza
del Tribunale di Reggio Emilia che aveva accolto le opposizioni proposte dalla Cooperativa SILA,
da Riva Giovanni,quale presidente della Coop Ungaretti dal 90 al 91, da Staccia Giuseppe quale
presidente di detta cooperativa dal 1989 al 1990 e da Azzali Maria Paola dal 1992 al 1993 quale

le ordinanze ingiunzioni basate sul verbale ispettivo del 25 febbraio 1994 redatto da Inps ed
Ispettorato del Lavoro per indebite assunzioni effettuate non tramite l’ufficio di collocamento.
La Corte territoriale ha rilevato che l’ attività di docenza non era assimilabile a tipologie di attività
prettamente manuali e ripetitive inquadrabili sicuramente nel lavoro subordinato , trattandosi di
lavoro contraddistinto da libertà di forme e contenuti ed espressione di libertà di pensiero.
I docenti, a parte la professoressa Ceni che aveva invece denunciato irregolarità nella costituzione
dei rapporti, avevano confermato 1 ‘effettività dei loro contratti di lavoro autonomo e la
corrispondenza alla situazione di fatto.
La Corte, inoltre, ha escluso che la stabilità operativa che prevedeva da parte dei docenti la
comunicazione tempestiva delle assenze, l’osservanza degli orari delle lezioni , la partecipazione ai
consigli di classe o ai colloqui con i genitori dimostrasse una diversa natura del rapporto .I-la
dedotto, infatti, che la libertà di svolgimento ed elaborazione dei corsi scolastici costituiva elemento
determinante essendo i docenti tenuti solo all’ osservanza del programma ministeriale,
nell’interesse degli studenti e che, inoltre, il vincolo associativo dei docenti alla Cooperativa
accentuava la loro discrezionalità ed autonomia.
Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Ministero formulando tre motivi.
Si costituiscono i resistenti con controricorso successivamente illustrato con memoria ex art 378
cpc.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il Ministero denuncia violazione dell’art 112 cpc per avere la Corte
omesso di esaminare un motivo sollevato in appello con cui si censurava la decisione del
Tribunale che aveva escluso la fondatezza dell’eccezione degli opponenti di gratuità della
prestazione ,quale soci della Cooperativa, ma aveva accolto , comunque, le opposizioni
affermando la natura autonoma del rapporto mai dedotta dalle parti.

1

presidente della Coop SILA,subentrata alla precedente cooperativa , opposizioni proposte avverso

Il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza. Il Ministero lamenta, infatti, che gli
opponenti non avevano mai dedotto la natura autonoma dei rapporti di lavoro con i docenti. Il
ricorrente, tuttavia ,ha omesso di depositare o, comunque, di esporre il contenuto del ricorso in
opposizione proposto dalla SILA e dai suoi rappresentanti.
Invero l’onere della parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che,
secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale costituisce il corollario del requisito di
specificità dei motivi di impugnazione, risulta tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni

SS.UU. 22 maggio 2012, n. 8077 in motivazione ) Sull’interpretazione dell’art. 366 cod. proc. civ.,
comma 1, n. 6, sono intervenute le SS.UU. di questa Corte con sentenza 2 dicembre 2008, n. 28547,
affermando il principio, puntualizzato con sentenza 25 marzo 2010, n. 7161, secondo cui l’art. 366
cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione
degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che
sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto. Tale prescrizione va correlata
all’ulteriore requisito di procedibilità a norma dell’art. 369, primo e secondo comma, n. 4), cod.
proc. civ., secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di
improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda ( cfr. Cass . n.
3689/2011)
Con il secondo motivo il Ministero denuncia violazione dell’art 2094 cc e con il terzo
motivo lamenta insufficiente motivazione circa l’affermata natura autonoma del rapporto .
Osserva che non era significativa la circostanza che il Preside non si ingeriva nell’attività di
insegnamento atteso che diversamente si verificherebbe una lesione della libertà di insegnamento.
Rileva che la Corte non aveva tenuto conto dell’inserimento stabile dei lavoratori
nell’organizzazione, dell’orario di lavoro determinato dalla scuola con obbligo di partecipare alla
programmazione formativa e didattica, ai consigli di classe ed ai colloqui con i genitori, alla
percezione di una retribuzione fissa e oraria con rischio a carico della scuola. Deduce, pertanto che
l’affermazione della natura autonoma era priva di motivazione.
Le censure sono fondate.
La Corte afferma la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra i docenti e la scuola
fondando la sua decisione essenzialmente, se non in via esclusiva, sulla libertà di insegnamento ad
essi riconosciuta essendo tenuti soltanto a svolgere i programmi stabiliti dal Ministero, Il giudice
di merito ,tuttavia, non ha valutato che detto requisito , non posto in discussione neppure da
controparte, non è idoneo ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato .

2

contenute nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 (cfr.

Deve considerarsi , altresì, che questa Corte ha più volte affermato che “In caso di prestazioni che,
per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di
lavoro ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con
collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione,
intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro , deve
essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice
deve individuare in concreto – con accertamento di fatto incensurabile in cassazione, se immune da

concreto svolgimento del rapporto -. ( cfr Cass. n. 5886 del 13/04/2012)
L’elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l’assoggettamento del lavoratore
al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ), che consente di distinguere il
rapporto di lavoro di cui all’art. 2094 cod. civ. dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto
elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un
complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione ,e ciò, in particolare, nei rapporti
di lavoro, aventi natura professionale ed intellettuale che è rimessa al giudice del merito.
Quest’ultimo, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro , da un
concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della
valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell’ambito di una specifica
tipologia contrattuale. Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non
è supportato da un’adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità.
Nella specie la Corte ha rilevato l’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con motivazione
che appare del tutto apodittica e, quindi, inidonea a sorreggere la predetta conclusione. La Corte
territoriale ha ritenuto irrilevanti elementi quali l’obbligo di comunicare l’assenza per consentire la
sostituzione in aula dei docenti , la partecipazione dei docenti ai consigli di classe o ai colloqui con i
genitori , lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale con obbligo di osservare gli orari.
Ha omesso , tuttavia, di spiegare le ragioni per cui tali elementi sono irrilevanti . Non ha, inoltre,
neppure riferito circa le modalità della retribuzione.
La Corte non ha fornito un’adeguata e corretta spiegazione delle ragioni che l’hanno indotta ad
escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Per I e r agioni e he p recedono I a s entenza ím pugnata de ve essere cassata in r elazionc a i m otivi
accolti ed il giudizio rinviato alla Corte d’Appello di Bologna , in diversa composizione, che
procederà ad un nuovo esame della controversia in base ai rilievi e alla stregua dei principi sopra
menzionati .
Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
3

vizi giuridici e adeguatamente motivato – accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal

PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa

composizione anche per le spese del presente giudizio.

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