Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2056 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14484-2005 proposto da:

Dott. M.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

rappresentato e difeso dagli Avvocati MANISCALCO BASILE GIOVANNI e

DONATI MASSIMO quest’ultimo con studio in 95131 CATANIA Via Luigi

Rizzo, 21;

– ricorrente –

contro

Notaio P.G. (OMISSIS), e Avv. P.

S. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 641 PAL C

INT 18, presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO DELFO MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FARINA VINCENZO con studio in

95131 CATANIA Via MONS. VENTIMIGLIA, 219;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1229/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 24/11/2004; depositata il

07/12/2004; R.G.N. 762/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G. fu condannato dal Tribunale di Catania, quale conduttore di un immobile di proprietà dei P., a pagare a questi una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese necessarie al ripristino dell’immobile locato.

La Corte d’appello di Catania ha solo parzialmente riformato la sentenza, riducendo l’importo liquidato dalla prima sentenza, stabilendo che il conduttore non era tenuto al rimborso della carta da parato (che non risultava essersi deteriorata a seguito di uso abnorme della cosa), nè del cancello d’ingresso al giardino (per il quale non v’era prova che fosse stato sottratto o sostituito con altro).

Propone ricorso per cassazione il G. a mezzo di tre motivi.

Rispondono con controricorso i P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondato è il primo motivo attraverso il quale il ricorrente censura la sentenza (per violazione di legge e vizi della motivazione) per avere omesso di rilevare che i locatori non avevano chiesto la rimessione in pristino dei locali prima della riconsegna dell’immobile, così rinunciando (si sostiene) alla stessa rimessione. Sul punto la sentenza spiega che i locatori, attraverso l’atto di citazione hanno esercitato il diritto di chiedere, sia pure per equivalente, la riduzione in pristino dell’immobile, come espressamente riconosciutogli dall’apposita clausola contrattuale, con riferimento alle modifiche apportate dal conduttore in conformità a quanto a costui consentito dalla medesima clausola. Si tratta, dunque, del potere del giudice d’interpretare sia l’atto introduttivo del giudizio, sia il contratto dedotto; potere, in questo caso, esercitato in maniera immune da vizi logici e giuridici.

Infondato è il secondo motivo, che concerne il punto in cui la sentenza accerta il deterioramento di alcuni dei componenti dell’immobile per uso normale o anormale dello stesso. Si tratta di accertamento di fatto del quale il giudice da conto attraverso una motivazione congrua e logica, nonchè immune da vizi giuridici.

Altrettanto infondato è il terzo motivo, che riguarda il punto in cui la sentenza ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal conduttore per la condanna dei locatori a corrispondergli il risarcimento del danno L. n. 392 del 1978, ex art. 31 per non avere essi tempestivamente adibito l’immobile all’uso che avevano indicato nel formulare il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, ex art. 29 della Legge stessa. Anche in questo caso si discute dell’accertamento di merito intorno alla serietà dell’intento dei locatori, desunta dal comportamento successivo al rilascio. Accertamento reso attraverso una motivazione congrua e logica, nonchè immune da vizi giuridici.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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