Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2056 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 650/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 135/2009 della COMM. TRIB. REG. della EMILIA

ROMAGNA, SEZ. DIST. di PARMA, depositata il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha riconosciuto a M.S., esercente la professione di architetto, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003 e 2004.

Il giudice d’appello ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per l’assoggettabilità all’IRAP del contribuente, libero professionista che prestava la propria attività senza l’utilizzo di personale dipendente e con modesto apporto di beni strumentali.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con i due motivi di ricorso che, pur evocando distinti parametri normativi (art. 360 c.p.c., n. 3, art. 360 c.p.c., n. 5), possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, si censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello adeguatamente valutato i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, i quali attestavano che, negli anni di imposta in contestazione, il contribuente aveva corrisposto a terzi importi significativi per prestazioni afferenti la propria attività professionale, sicchè doveva ritenersi sussistente, nella specie, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento del professionista ad IRAP.

Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata in merito alla sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP, dopo alcune enunciazioni di ordine generale sui caratteri dell’imposta, si risolve nell’affermazione secondo cui non dispone di una autonoma organizzazione “il libero professionista che presti la propria attività personale, senza l’utilizzo di personale dipendente nonchè senza l’apporto di capitali o con un modesto apporto di beni strumentali, come avvenuto nel caso concreto”.

In tale motivazione, del tutto generica e priva di specifici riferimenti alla fattispecie concreta, la C.T.R. non ha espresso alcuna considerazione in merito alle specifiche deduzioni formulate dall’Agenzia delle Entrate, che aveva evidenziato che il contribuente aveva sostenuto spese per compensi corrisposti a terzi, pari ad Euro 22.637,00 per l’anno 2003 ed Euro 12.668,00 per l’anno 2004. La motivazione della sentenza impugnata non consente, dunque, di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata insussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP, non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo così ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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