Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2056 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5844-2010 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA C. NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

PAZIENZA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BOCCHINI DILETTA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, in persona

dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25-B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3756/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11/06/09, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato Pazienza Michele, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dr. APICE UMBERTO che ha concluso

per la trattazione del ricorso in P.U..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell’11.6-16.9.2009 la Corte d’Appello di Napoli, accogliendo l’impugnazione proposta dalla Banca di Roma spa – Gruppo Unicredito Italiano spa, ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare irrogato a M.A. con comunicazione del 31.10.2005, configurandosi nella specie il giustificato motivo soggettivo.

Avverso tale decisione M.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’Unicredit spa (incorporante della Banca di Roma spa già ridenominata Unicredit Banca di Roma spa) ha resistito con controricorso.

A seguito di relazione, e previo deposito di memoria da parte del ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

2. Con il primo motivo il ricorrente assume sussistere illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto la Corte territoriale la sua posizione accessoria, indiretta e secondaria rispetto a quella del direttore della filiale, ma, non di meno, per avere ritenuto proporzionale la sanzione espulsiva.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato, poichè non è ravvisabile alcuna contraddizione logica nell’avere accertato che il comportamento addebitato al M. era stato accessorio rispetto alle operazioni irregolari poste in essere, ma, al contempo, nell’avere ritenuto la gravità della sua condotta, siccome consistita nella violazione di normative bancarie specifiche sulla sicurezza, consentendo l’utilizzo a un soggetto terzo della propria postazione informatica, affidatagli in via esclusiva, a sessione avviata con le proprie credenziali e, quindi, con la possibilità di accedere indebitamente ad aree del tutto riservate; nè la rilevata posizione del M. nella gerarchia interna della Banca costituisce elemento tale da far venir meno l’inadempimento dal medesimo realizzato e da escludere, anche sotto il profilo soggettivo, la proporzionalità fra la condotta inadempiente e la sanzione espulsiva inflitta.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione sotto i profilo delle erronea valutazione del materiale probatorio in ordine:

a) alla posizione di estraneità del soggetto a cui esso ricorrente aveva consentito l’utilizzo della propria postazione informatica;

b) all’avere escluso che ciò fosse avvenuto dietro ordini o disposizioni del direttore della filiale.

3.1 Il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 27464/2006; 3994/2005; 11933/2003; 9716/2000; 6023/2000;

5231/2001).

Al contempo la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia occorrendo, a tal fine, che la risultanza processuale non esaminata attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13981/2004; 1203/2000;

10778/1997; 7000/1993).

Nel caso all’esame le risultanze testimoniali di cui il ricorrente assume l’erroneo apprezzamento sono prive del requisito della decisività.

Più in particolare deve osservarsi che, in base alle testimonianze P. e D. non può ritenersi provato “l’ordine” del superiore, poichè costoro dicono altro (che era implicitamente tollerata “la presenza” del soggetto estraneo alla Banca, ma non che costui operasse sui terminali; nè l’esistenza di un cosiddetto contratto di sviluppo può essere affidata ad una generica testimonianza e tanto meno ciò può autorizzare a ritenere che tale soggetto fosse stato automaticamente autorizzato – e da chi – ad operare sui terminali); inoltre il ricorrente non indica la fonte probatoria da cui dovrebbe risultare che il direttore era stato soltanto trasferito, nè riporta in ricorso il testo della relazione degli ispettori da cui dovrebbe ricavarsi l’esistenza del ridetto contratto di sviluppo esterno. Va poi rilevato che la sentenza impugnata ha esaminato il complesso delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice dei merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.

In definitiva, quindi, le doglianze del ricorrente si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data da giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di non meglio precisate norme di legge e della normativa bancaria, assumendo che egli non aveva lasciato incustodito il proprio terminale senza effettuare le operazioni di sicurezza, ma, al contrario, lo aveva aperto senza comunicare la password. 4.1 Il motivo è inammissibile poichè:

a) non indica quale norma di legge sarebbe stata violata o falsamente applicata;

b) in violazione del principio di autosufficienza, non riporta in ricorso, se non per un breve passo, la normativa bancaria interna (anch’essa non meglio specificata) della cui violazione e falsa applicazione si duole;

c) non svolge argomenti di critica pertinenti alla ratto decidendi e, in particolare, all’osservazione della Corte territoriale secondo cui a indebita fruibilità di dati riservati può avvenire consentendo una assoluta e generale possibilità di accesso tramite rivelazione della password ovvero, come nella specie, cedendo la disponibilità del proprio terminale dopo averlo abilitato alla operatività con la digitazione della password di esclusiva pertinenza.

5. L’eccezione d’inammissibilità del controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria è infondata, risultando ex actis che la richiesta all’Ufficiale Giudiziario di notifica del controricorso è stata effettuata in data 14.4.2010 e, perciò, avuto riguardo alla data di notifica de ricorso, nel rispetto del termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, giusta il principio secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 (che hanno affermato che il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il “principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio”), si intende perfezionata, dal lato dell’istante, a momento dell’affidamento dell’atto all’Ufficiale Giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante ne relativo procedimento vincolato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 390/2007; 2261/2007; 2565/2007).

6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 3.000,00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA