Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2056 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 21818/2014, proposto da:

D.B.V.M., rappresentato e difeso dall’avv. Antonia

D’Alessandro, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cristoforo

Colombo, n. 436, presso lo studio dell’avv. Bianca Maria Caruso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Viviana De Bello, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Antonio Cantore, n. 5, presso lo studio

dell’avv. Francesco Maria Gazzoni;

– controricorrente –

e:

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 258/13/2014 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata il 31/01/2014 e non notificata;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre

2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Dalla sentenza impugnata risulta che, in data 1 giugno 2010, Equitalia ETR s.p.a. (poi denominata Equitalia Sud. s.p.a.) notificò a D.B.V.M. nonché a Poste Italiane s.p.a., quale terzo debitore, un verbale di pignoramento di crediti verso terzi, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 72 bis, relativo ad un credito erariale di Euro 630.633,10; che D.B.V.M., unitamente al suo amministratore di sostegno, D.B.V.B., presentò ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari eccependo sia l’inesistenza del debito contestato – derivante dall’assoggettamento a tassazione di una plusvalenza conseguente a permuta immobiliare – sia la nullità, per il vizio di notifica, della cartella esattoriale in quanto avvenuta con raccomandata semplice, nonché dell’atto di pignoramento per violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3; che la Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso; che, dunque, il contribuente propose appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in relazione all’impugnazione del verbale di pignoramento presso i terzi, in quanto atto riconducibile all’espropriazione forzata ed ha rilevato l’irregolarità del mandato alle liti sia perché conferito da persona incapace, sia perché riguardante procura rilasciata da D.B.V.B., al tempo non ancora nominato amministratore di sostegno.

5. D.B.V.M. ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza.

6. Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso mentre l’Amministrazione finanziaria ha depositato “fogli” di costituzione al solo fine della sua partecipazione all’udienza pubblica.

7. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

8. Con ordinanza dell’11/02/2021, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto più profili: in primo luogo, denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere stata pronunciata in assenza di comunicazione della data di fissazione dell’udienza di trattazione alla parte o ai suoi procuratori, nonostante la difesa di D.B.V.M. avesse depositato, in data 26/06/2012, apposita istanza e perché, nonostante la richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata da Equitalia Sud s.p.a., per l’estinzione del pignoramento presso i terzi, i giudici di secondo grado non solo non hanno rilevato tale causa di estinzione ma hanno condannato ingiustamente il contribuente alle spese di giudizio. In secondo luogo, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’erroneità della dichiarazione di nullità della procura alle liti, omettendo di esaminare il fatto che negli atti del giudizio di primo grado era stato allegato il decreto di nomina di amministratore di sostegno di D.B.V.B.. Evidenzia, altresì, che la Commissione tributaria regionale pur non essendo tenuta ad entrare nel merito si è pronunciata per la condivisibilità della sentenza di primo grado in merito alla validità della notifica della cartella ed al difetto di giurisdizione, non prendendo in esame gli altri motivi di nullità eccepiti nel ricorso in appello.

2. Questa Corte, atteso il carattere pregiudiziale ed assorbente in quanto determinante un vizio radicale dell’intera sentenza – della questione riguardante la mancata comunicazione dell’udienza di trattazione, con ordinanza del 11 febbraio 2021, ha disposto l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

2.1. L’acquisizione di tale fascicolo ha evidenziato che effettivamente non risulta comunicato alcun avviso dell’udienza pubblica di discussione né alla parte personalmente né tramite i suoi procuratori.

2.2. Ed infatti, dagli atti del fascicolo di appello, anzitutto, risulta la ricevuta n. S-7386/12, rilasciata dalla Commissione tributaria regionale di Bari, di presentazione, nell’interesse di d.B.V.M., dell’istanza di discussione dell’udienza pubblica; risulta, altresì, che il messaggio di posta certificata, inviato in data 22/10/2013, contenente l’avviso di trattazione dell’udienza pubblica del 9/12/2013 a d.B.V.M., destinato all’utente dalessandro.silvana.avvocati.legalmail.it, quale procuratore costituito in primo grado, “e’ stato rifiutato dal sistema”, con esito acquisito della documentazione “negativo”; dal processo verbale dell’udienza pubblica del 9/12/2013 risulta, infine, lo svolgimento dell’udienza con la presenza solo dell’Ufficio, con delega all’avvocato C.M.. Agli atti di tale fascicolo risulta allegata anche la comunicazione del 11/02/2014 del dispositivo della sentenza di appello, andata a buon fine, destinata al procuratore d.S. presso l’indirizzo di posta certificata dalessandro.silvana.avvocatibari.legalmail.it.

3. Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con la conseguenza che la omessa comunicazione, almeno trenta giorni prima, rendendo impossibile l’esercizio del diritto di difesa delle parti, determina la nullità della decisione della commissione tributaria.

3.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte la trattazione del ricorso in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte in presenza di una istanza in tal senso, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva; tuttavia, la predetta nullità non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dal citato D.Lgs. n. 546, art. 59, e costituendo l’appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (cfr., Sez. 5, 26/10/2005, n. 20852; Sez. 5, 10/02/2006, n. 2948; Sez. 5, 16/02/2010, n. 3559; Sez. 5, 30/12/2014, n. 27496). In tal senso depone, da un lato, il carattere dell’appello, che anche nel processo tributario costituisce un gravame generale a carattere sostitutivo e, dall’altro, la regola ormai consolidata che i casi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, di nullità verificatesi in primo grado che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi (Sez. 5, 03/08/2007, n. 17127) e che tra essi non rientra l’ipotesi in esame.

3.2. Sul punto si è anche precisato, sia pure con riferimento alla norma omologa dell’art. 354 c.p.c., dettata per il processo civile, che tale interpretazione non è in contrasto né con il principio del doppio grado di giurisdizione – che, com’e’ noto, non è coperto da garanzia costituzionale – né con il diritto di difesa, che appare ampiamente salvaguardato dalla previsione del potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito (Cass. 05/06/ 2003 n. 8993). La stessa regola vale anche per il giudizio di legittimità ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa, una questione di mero diritto (v. Sez. 3, 24/10/2011, n. 21985).

4. Ne segue, in definitiva, l’accoglimento del ricorso per nullità della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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