Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20559 del 06/08/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20559 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BELLE’ ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 5661-2013 proposto da:
NAPOLI

MARIA

C.F.

NPLMRA80D55H224W,

titolare

dell’omonima Ditta, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
NATALE CARBONE, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1410

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 06/08/2018

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE
ROSE, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– controricorrente nonché contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (già EQUITALIA E.TR. S.P.A.);

avverso la sentenza n. 1569/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/02/2012 R.G.N.
1569/2011.

– intimata –

R. G. n. 5661/2013

RILEVATO CHE

Napoli Maria ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, nei riguardi della
sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 1569/2011, con la quale è
stata confermata la pronuncia del Tribunale della medesima sede di reiezione
dell’opposizione avverso una cartella esattoriale per recupero contributivo
relativo alle prestazioni di lavoro svolte presso il negozio di articoli casalinghi

l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso, mentre Equitalia Sud è rimasta intimata;
la Napoli ha depositato memoria illustrativa;

CONSIDERATO CHE

la Corte d’Appello, nel rigettare il gravame, ha valorizzato il fatto che gli ispettori
I.N.P.S. per ben tre volte, due nel gennaio ed una nel maggio 2006, avessero
trovato il Cutrì nel negozio della Napoli intento alla vendita, nonché il fatto che il
medesimo, fin dal febbraio 2003, avesse firmato bolle di consegna per il negozio
della ricorrente, dal che veniva desunta l’effettiva sussistenza di un rapporto di
lavoro non regolarizzato;
a fronte di ciò la Corte riteneva che la documentazione prodotta al fine di
dimostrare che il medesimo Cutrì lavorava come bracciante agricolo alle
dipendenza della madre della Napoli fosse «non probante», rimarcando come la
conferma della veridicità di quanto in essa attestato fosse insufficiente, in quanto
suffragata soltanto dalle sik( deposizioni di persone (la madre e due fratelli) che
erano familiari della Napoli, allorquando poi altra teste, sempre sorella della
ricorrente, aveva per due volte affermato in sede testimoniale che la madre non
avesse un’azienda agricola;
con i tre motivi di ricorso la Napoli adduce difetto di motivazione, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alla mancata valorizzazione degli elementi
documentali e della deposizione del teste Domenico Napoli, rispetto alla
dimostrazione che il Cutrì in realtà lavorava come bracciante agricolo per la
madre della Napoli, sottolineando come le risultanze processuali poste a base
della pronuncia fossero quanto meno contraddittorie e sostenendo che fosse
stata indebitamente ritenuta l’attendibilità, in senso contrario rispetto all’impiego
del Cutrì quale bracciante agricolo, della contraddittoria deposizione della teste
Concetta Napoli, ascoltata – a dire della ricorrente – in stato di obnubilazione per

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della stessa Napoli dal suo fidanzato Giuseppe Cutrì;

R. G. n. 5661/2013

il diabete di cui era affetta, mentre poi la firma delle ricevute di consegna poteva
spiegarsi anche con ragioni di cortesia;
la linea ricostruttiva fornita dalla Corte d’Appello non è in sé innplausibile e
dunque i motivi addotti si caratterizzano come richiesta di una rilettura di merito
dei dati istruttori, inammissibile in sede di legittimità;
costituisce infatti

ius receptum

quello per cui

«la motivazione omessa o

insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di

di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia
evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del
procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo
convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese
ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo
attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in
un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di
quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente
estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione»

(Cass. S.U.

25/10/2013, n. 24148);
ed è altresì costante l’affermazione per cui «l’esame dei documenti esibiti e delle
deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze
della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di
alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di
quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti
di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della
propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro
limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento» (Cass. 2 agosto
2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097);
tutto ciò vale rispetto alla preminenza attribuita ai riscontri ispettivi rispetto ai
dati documentali inerenti il presunto ed asseritannente incompatibile rapporto di
lavoro agricolo, ma anche rispetto alla valutazione di inattendibilità delle
deposizioni favorevoli alla ricorrente, in quanto provenienti dai suoi familiari;
non diversamente è però a dirsi anche per quanto attiene alla deposizione della
teste Napoli Concetta;
rientra infatti ancora nella valutazione propria del giudice del merito
l’apprezzamento in ordine al fatto che, pur a fronte di ritrattazione, debba darsi
prevalenza ad alcune o ad altre dichiarazioni rese dal testimone, così come
quello sull’incidenza o meno di una situazione patologica sull’attendibilità delle

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merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione

R. G. n. 5661/2013

dichiarazioni stesse, profili entrambi non sindacabili se sorretti da non
implausibili ragioni di convincimento e comunque soggetti ai limiti che l’art. 360
n. 5 c.p.c. pone rispetto alle censure inerenti la motivazione;
la Corte territoriale ha in questo caso fatto leva, per valorizzare alcuni passaggi
della deposizione di Napoli Concetta, sulla qualità di figlia della testimone
rispetto alla presunta datrice di lavoro agricolo e sul lungo periodo in cui la
stessa teste ha lavorato presso quei fondi, per desumerne evidentemente che sui

potesse essere errore né confusione, pur se poi ritrattati;
si tratta di valutazione non irragionevole, stante la pluralità degli elementi
valorizzati (legame filiale con la presunta datrice di lavoro agricolo; perdurare del
lavoro agricolo della stessa teste su quei fondi) e la concretezza di essi;
rispetto al diabete, non emerge una certificazione che attesti il concreto
verificarsi di un’incidenza di esso rispetto all’andamento della deposizione della
predetta teste (il ricorso fa riferimento ad un certificazione di tale malattia, ma
non si dice che ne emergesse alcunché di specifico rispetto all’accaduto), sicché
non resterebbe che quanto la stessa Napoli ha affermato nel corso della
deposizione, ovverosia che essa si era confusa e soffriva di quella malattia;
tale evenienza, tenuto conto della possibilità che la teste si fosse avveduta di
avere riferito circostanze sfavorevoli ai propri congiunti ed intendesse per ciò
solo ritrattarle e giustificarsi, non appare decisiva per sostenere che,
sottovalutando la questione sul diabete, su cui effettivamente la Corte non si
sofferma più di tanto, sia stata resa una motivazione insufficiente e tale da
risultare certamente superata dagli elementi istruttori disponibili;
infatti, anche rispetto alla disciplina di cui alla previgente formulazione dell’art.
360 n. 5 c.p.c., qui

ratione temporis

ancora applicabile, è costante

l’orientamento per cui «spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la
concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi
sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova.
Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto
decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la
circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla
controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata
considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un

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fatti inerenti l’inesistenza di un’azienda della madre, dapprima riferiti, non ci

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giudizio di certezza e non di mera probabilità» (Cass. 14 novembre 2013, n.
25608; Cass. 28 giugno 2006, n. 14973);
tali estremi di decisività e di certezza, per quanto detto finora, non sono integrati
rispetto alla valutazione della deposizione della teste Napoli, neanche per quanto
attiene all’incidenza su di essa del diabete di cui la medesima è affetta;
le critiche mosse dalla ricorrente costituiscono quindi ancora tentativi di proporre
una diversa lettura di dati istruttori, in sé non irragionevolmente soppesati dal

in definitiva il ricorso va respinto, con regolazione secondo soccombenza delle
spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente
le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed
in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma

1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 29.3.2018.

giudice del merito;

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