Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20558 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/08/2017, (ud. 10/11/2016, dep.30/08/2017),  n. 20558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27630-2014 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZANELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO SBARRA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del suo

amministratore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FASANA 16, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

RAMPIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO

VOLPE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9815/2013 del TRIBUNALE di MILANO, emessa il

1/04/2014 e depositata il 10/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Andrea Zanello (delega verbale Avvocato Alberto

Sbarra), per il ricorrente, che si riporta agli atti e chiede la

trattazione in pubblica udienza;

udito l’Avvocato Riccardo Rampioni, per il controricorrente, che si

riporta agli atti e chiede l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione del 30.6. 2011 S.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio di (OMISSIS), al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento dell’amministratore di Condominio di cui alla missiva del 30 maggio 2011 e la dichiarazione di legittimità delle opere realizzate dal ricorrente stesso.

Il Condominio restava intimato.

Il tribunale di Milano respingeva la domanda con sentenza del 10 luglio 2013. La Corte di appello di Milano con ordinanza n. 2117 comunicata telematicamente il 30 maggio 2014 (cfr ricorso, pag. 1 ultima riga) ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

Il ricorso per cassazione del S., notificato il 14 novembre 2014 e rivolto contro la sentenza di primo grado, è stato resistito con controricorso dal Condominio.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Ha proposto l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

2) La relazione preliminare ha rilevato che per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., applicabili al caso in esame (art. 54, comma 2 Decreto citato), quando è pronunciata ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c..

Ha citato Cass. 25208/15; 13622/15; 25115/15; 15235/15.

Ha ricordato che la sufficienza della comunicazione dell’ordinanza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di primo grado, con esclusione del termine lungo, è stata affermata tanto con riferimento alla comunicazione in via ordinaria che a quella avvenuta via Pec. Cass. 10723/14 ha anche affermato che il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa.

Trattasi di una di quelle ipotesi derogatorie e speciali che il legislatore ha disseminato nel sistema (si veda l’art. 702 quater c.p.c.) che sono giustificate dall’esigenza di imprimere ragionevole durata al processo e di non vanificare il senso dello strumento acceleratorio di volta in volta creato.

Le critiche della dottrina, pregevolmente valorizzate in memoria, si sono infrante contro le successive pronunce della Corte la quale, anche a Sezioni Unite (cfr SU 15513/16), ha sancito che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento. E’ stato chiarito che trattasi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 c.p.c., comma 2, nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”, norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria (Cass. 19177/16).

Il Collegio conferma pertanto il contenuto della relazione preliminare e rileva l’inammissibilità del ricorso, notificato il 14 novembre 2014 e dunque oltre il termine, che scadeva il 29 luglio 2014.

Discende da quanto esposto anche la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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