Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20558 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28452-2017 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso SALVATORE SALOME’;

– ricorrente –

contro

C.R., PROGRESS ASSICURAZIONI SPA IN LCA, GENERALI

ITALIA SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 5878/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE.

POSITANO.

Fatto

RITENUTO

che:

N.L. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Pozzuoli, Assicurazioni Generali Italia S.p.A., nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia vittime per la strada, Progress Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e C.R. per ottenere il risarcimento per le lesioni subite per effetto del sinistro verificatosi il 15 maggio 2008, in Pozzuoli, deducendo che, mentre percorreva una strada in tale comune, a bordo del proprio motociclo, era stato urtato dall’autovettura di proprietà di C.R. e assicurata con la compagnia Progress Assicurazioni S.p.A., poi posta in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente legittimazione passiva di Generali Italia. Il Giudice di pace rigettava la domanda ritenendo non provato che il veicolo del convenuto fosse garantito con la compagnia Progress Assicurazioni S.p.A. al momento del sinistro;

avverso tale decisione N. proponeva appello ritenendo errata la decisione in quanto il teste escusso aveva riferito della esistenza della copertura assicurativa del veicolo investitore. Sì costituiva esclusivamente Generali Italia concludendo per il rigetto dell’appello;

il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2017, riteneva errata la decisione di primo grado perchè il teste escusso aveva espressamente riferito di avere visto il contrassegno assicurativo in questione. Deposizione confermata dall’esibizione in appello del contrassegno, da ritenere legittima in quanto indispensabile. In ordine alla determinazione del danno il Tribunale rilevava che le lesioni sarebbero state evitate con l’uso di un casco regolare, mentre nel caso di specie, come dichiarato dal teste, l’attore indossava un casco cd a scodella. Si tratta di un accessorio il cui uso non era consentito per i conducenti dei motocicli. Pertanto, in applicazione l’art. 1227 c.c., comma 2. il Tribunale riteneva risarcibili solo le lesioni diverse da quelle subite al volto (spalla e corpo) liquidando il relativo danno;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione N.L. affidandosi a due motivi.

Gli intimati non svolgono attività difensiva in sede di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 171 (Codice della strada), in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva il ricorrente che il sinistro si è verificato nel lontano 15 maggio 2008 per cui il giudice di appello, nel ritenere illegale il casco protettivo cd a scodella, cioè con omologazione DGM non avrebbe tenuto conto che tale disposizione era stata introdotta a partire dal 12 ottobre 2010. La L.29 luglio 2010, n. 120, art. 28, in materia di sicurezza stradale, aveva modificato l’art. 171 del C.d.S., che riguarda l’utilizzo del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote adeguando la normativa italiana ai regolamenti comunitari, prevedendo, al comma 2, che le modificate disposizioni dell’art. 171, avrebbero trovato applicazione dal 60 giorno successivo alla entrata in vigore della legge (12 ottobre 2010). Pertanto poichè il sinistro era intervenuto prima di quella data al conducente non avrebbe potuto essere addebitata alcuna responsabilità per l’utilizzo di un casco di protezione comunque legittimo;

con il secondo motivo si lamenta la violazione di artt. 112 e 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando che la circostanza posta a sostegno della decisione, rappresentata dall’uso di un casco non previsto dalla legge, era stata rilevata d’ufficio dal Tribunale in difetto di eccezione di controparte. Pertanto, il giudice di appello avrebbe esaminato circostanze di fatto in violazione dell’art. 112 c.p.c.;

il primo motivo è infondato perchè la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, ha resto illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000. Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che la vicenda riguardava la circolazione di un ciclomotore, cioè di un veicolo a due ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. e velocità massima di 45 km all’ora. Tale elemento difetta nel ricorso ed anzi, il Tribunale si riferisce sempre alla circolazione in un motociclo, cioè di un veicolo con cilindrata e velocità superiori, per il quale il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era assai precedente alla data di verificazione del sinistro;

il secondo motivo è infondato poichè il principio di non contestazione è evocato a torto, dato che si fa riferimento non alla mancata contestazione di un fatto, bensì alla mancata contestazione di una qualificazione di liceità dell’uso del casco a scodella, che, inerendo ad un problema di individuazione del diritto applicabile ai fatti doverosamente il Tribunale ha fatto, applicando il principio iura novit curia;

per il resto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017, Rv. 644383 – 01);

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; nulla per le spese perchè la parte intimata non ha svolto attività processuale in questa sede. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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