Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20558 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 12/10/2016), n.20558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28502-2010 proposto da:

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CADUTI DELLA MONTAGNOLA 48, presso lo studio del dott.

SCRIMIERI Rosario, rappresentato e difeso dall’avvocato BENITO

SCHITO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI e CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1263/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/06/2010, R.G.N. 2738/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO per delega orale MAURO RICCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 4.6.2010, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda di M.A. volta a conseguire la riliquidazione dell’assegno sociale in godimento con gli incrementi di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 67, e L. n. 488 del 1999, art. 52.

La Corte in particolare riteneva che, nella formazione del reddito coniugale utile ai fini del calcolo della soglia massima consentita per l’accesso ai benefici, dovesse rientrare anche l’importo dell’assegno sociale sul quale vengono richiesti gli incrementi e, sul rilievo che l’assistita veniva in tal modo a godere di un reddito superiore a tale soglia, negava il suo diritto a fruire dei benefici in questione.

Contro questa pronuncia ricorre M.A., formulando un unico motivo di censura. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, L. n. 448 del 1998, art. 67, comma 2, e L. n. 488 del 1999, art. 52, comma 2, nonchè vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito ritenuto che nella formazione del reddito coniugale dovesse rientrare anche l’importo dell’assegno sociale rispetto al quale sono stati chiesti gli incrementi di cui alle leggi citate.

Il motivo è fondato. Tanto la L. n. 448 del 1998, art. 67, comma 2, quanto la L. n. 488 del 1999, art. 52, comma 2, stabiliscono che le maggiorazioni ivi previste si applicano “in una misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo (…) dell’assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo” e “tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo (…) dell’assegno sociale”, e la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede a sua volta che, ai fini dell’accesso all’assegno de quo, non si computa, tra l’altro, “il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.

Risulta di conseguenza sfornito di base normativa l’assunto della Corte di merito secondo cui l’esclusione dal coacervo dei redditi dell’importo goduto a titolo di assegno sociale concernerebbe “esclusivamente l’ipotesi delle successive conferme del beneficio assistenziale” (giacchè “sarebbe incomprensibile (…) condizionare la riconferma alla mancanza del reddito derivante proprio dal beneficio che dovrebbe costituire oggetto della riconferma stessa”), onde non si tratterebbe “di un principio estensibile alle maggiorazioni e integrazioni in esame”. Prova ne sia che, quando il legislatore ha voluto includere l’importo dell’assegno sociale nel coacervo dei redditi, allo scopo di utilizzarlo al fine di identificare la soglia oltre la quale non viene corrisposta alcuna maggiorazione, lo ha fatto espressamente: la L. n. 388 del 2000, art. 70, comma 3, stabilisce infatti che “Agli effetti dell’aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia”. Non essendosi attenuta la Corte territoriale al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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