Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20558 del 06/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20558 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 18944-2015 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
1125

contro

TONINI VALENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA G. MARCONI 15, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI CICCARELLI, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 06/08/2018

dall’avvocato MARINA DELLA ROSA;, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1119/2014 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/08/2014 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per: accoglimento del secondo motivo, rigetto del
resto;
udito l’avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega
verbale Avvocato LUIGI FIORILLO.

551/2009;

Fatti di causa
1. Il giudice di primo grado, pronunziando sul ricorso di Valentina
Tonini, accertava la nullità del termine apposto al contratto in data
2.1.2003 concluso con Poste italiane s.p.a. , la natura a tempo
indeterminato del rapporto tra le parti e condannava la società

dalla data di messa in mora, detratto quanto corrisposto a titolo di
TFR.
2.

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione

osservando che l’art. 4 bis d. Igs n. 368/2001, invocato da Poste
Italiane s.p.a., era stato dichiarato incostituzionale, che le censure in
punto di errata valutazione delle risultanze probatorie e mancata
attivazione dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ. erano generiche, che
in tema di effetti della nullità della clausola del termine non trovava
applicazione l’art. 1419, comma 1°, cod. civ. bensì il comma 2° il
quale escludeva la nullità dell’intero contratto in presenza di
sostituzione di diritto con norme imperative della singole clausole
affette da nullità.
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste
Italiane s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito
con tempestivo controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. deduce, ai
sensi dell’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 342 cod. proc. civ. nonchè degli artt. 115,116, 253, 420 e
421 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere
affermato la genericità del motivo di appello con il quale essa Poste
Italiane aveva criticato la mancata integrazione del quadro probatorio

convenuta al relativo ripristino ed al pagamento delle retribuzioni

da parte del giudice di prime cure al fine della verifica della effettività
delle esigenze sostitutive alla base dell’assunzione a termine.
2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 , cod.
proc. civ., violazione dell’art. 32, comma 5, Legge 04/11/2010 n.
183, censurando la mancata applicazione, in punto di conseguenze

32, comma 5, Legge n. 183/2010 cit.

Evidenzia che alcuna

preclusione nascente da giudicato si era realizzata in relazione al capo
della sentenza di primo grado avente ad oggetto la condanna
risarcitoria; ciò sia perché di tale capo era stata espressamente
chiesta la riforma, in applicazione del sistema indennitario di cui
all’art. 4 bis D. Igs n. 368/2001 07/,norma, in seguito, dichiarata
incostituzionale, sia perché con l’atto di appello era stata contestata
l’accertamento della illegittimità del termine, statuizione dalla quale
dipendeva quella relativa al risarcimento del danno.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata
ha ritenuto inammissibile il secondo motivo dell’appello di Poste
Italiane s.p.a. in ragione della “assoluta genericità” dello stesso, privo
di qualsiasi riferimento agli aspetti di erronea valutazione probatoria
compiuta in primo grado ed anche alle prove che sarebbe stato
necessario acquisire d’ufficio ed alla utilità delle stesse ai fini della
decisione. Parte ricorrente sostiene la conformità del proprio atto di
gravame – riprodotto in ricorso nelle parti di pertinenza – al modello
legale delineato dall’art. 342 cod. proc. civ. , applicabile alla
fattispecie in oggetto nel testo antecedente alla novella introdotta con
l’art. 54 , comma primo lett. a 0) D.L. 22/06/2012 n. 83 , convertito
con modificazione in Legge 07/08/2012 n. 134; richiamare inoltre
giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di specificità dei
requisiti prescritti dall’art. 342 cod. proc. civ. nel testo ante novella .

risarcitorie connesse alla illegittima apposizione del termine, dell’art.

3. Dall’esame diretto dell’atto di gravame di Poste Italiane s.p.a.,
consentito al giudice di legittimità ove sia denunziato

l’error in

procedendo della sentenza impugnata, non emergono elementi idonei
ad inficiare la valutazione di genericità formulata dalla Corte
territoriale con riferimento al primo motivo di appello. Con esso la

per non avere il giudice di prime cure esercitato i poteri istruttori di
ufficio ex art. 421 cod. proc. civ.; sostiene, infatti, con riguardo
all’accertamento del nesso tra la causale riportata in contratto e la
effettiva necessità della società di procedere all’assunzione in
controversia, la necessità di integrazione del quadro probatorio
delineatosi in prime cure, mediante escussione di “altri testi” oppure
mediante ordine di deposito dei singoli modelli delle presenze -70/P.
L’appellante non chiarisce in che modo l’attivazione dei poteri di
ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. avrebbe potuto contribuire, con
riguardo al quadro probatorio delineatosi in prime cure, alla
ricostruzione della vicenda fattuale, quali gli elementi di dubbio
residuati in relazione alla prova delle circostanze di fatto oggetto di
allegazione. In particolare, la richiesta di escussione di “altri testi”,
neppure identificati, non offre elementi sufficienti a dimostrare la
necessità di approfondimento istruttorio in quanto manca qualsiasi
riferimento a precise circostanze di fatto, riferibili alle allegazioni e
deduzioni difensive formulate nella memoria di costituzione in primo
grado. Analogamente deve ritenersi quanto alla richiesta di
acquisizione dei modelli prospetti di presenza dei quali non è chiarita
la utilità in relazione alle allegazioni e deduzioni sviluppatesi nel
contraddittorio tra le parti.
3.1. In ragione di quanto ora osservato deve convenirsi con la
valutazione del giudice di appello circa la inammissibilità del secondo
motivo di gravame in quanto articolato con modalità non conformi

società Poste Italiane, critica, in sostanza, la sentenza di primo grado

alle prescrizioni di cui all’art. 342 cod. proc. civ., applicabile, ratione

temporis, nel testo antecedente alla novella del 2012.
4. Il secondo motivo di ricorso è fondato. E’ innanzitutto da
escludere la formazione del giudicato in relazione alla statuizione di
primo grado con la quale la società Poste Italiane è stata condannata

impugnata si evince, infatti, che la società, con il proprio atto di
appello, aveva specificamente investito tale capo chiedendo in via
pregiudiziale l’applicazione dell’art. 4 bis D. Igs 06/09/2001 n. 368
introdotto dall’art.
convertito,

con

21, comma 1-bis, D.L.

modificazioni,

dalla

25/06/ 2008, n. 112,

Legge 06/08/ 2008,

n.

133,

norma dichiarata incostituzionale ( Corte cost. 214/2009) nelle more
del giudizio. La norma invocata, infatti, stabiliva, in caso di
illegittimità della clausola appositiva del termine, l’esclusione della
conversione in rapporto a tempo indeterminato e la condanna di parte
datoriale a corrispondere unicamente un’indennità di importo
compreso fra 2, 5 e sei mensilità della retribuzione globale di fatto. La
richiesta dell’odierna ricorrente di riforma della statuizione di
condanna al risarcimento del danno è sufficiente ad escludere la
formazione del giudicato sul punto restando ininfluente a tal fine la
sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma invocata.
La formazione del giudicato sulla statuizione risarcitoria è, peraltro,
da escludersi anche alla luce del dictum di Cass. Sez. Un. 27/10/2016
n. 21691 – resa in fattispecie nella quale si era posta la questione del
riflesso sulla statuizione di condanna della impugnazione della sola
statuizione di accertamento della illegittimità del termine – il quale ha
chiarito che, in presenza di capi della domanda strettamente
connessi, la sorte del capo principale condiziona quella dei capi
dipendenti, sicché non è configurabile alcun giudicato interno in
ordine a questi ultimi ove sia impugnato solo il primo, atteso che

al risarcimento del danno. Dallo storico di lite della sentenza

l’acquiescenza parziale, insita nell’impugnazione parziale ex art. 329,
comma 2, cod. proc. civ., è riferibile esclusivamente ai capi della
sentenza autonomi ed indipendenti da quello impugnato, come
desumibile dall’art.336, comma 1, cod. proc. civ.
4.1. Tanto premesso, essendo rimasta «liquida» la questione

termine, il giudice di appello non poteva limitarsi a confermare la
statuizione di primo grado ma doveva regolare le conseguenze
risarcitorie in conformità dello ius superveniens di cui all’art. 32
comma 5 Legge n. 183 /2010, applicabile , anche d’ufficio, ai giudizi
in corso alla data di entrata in vigore della norma, ivi compreso quelli
di legittimità ( Cass. 09/08/2013 n. 19098, Cass. 29/02/2012 n.
3056„ Cass. 05/06/2012 n. 90239).
4.2. A tanto consegue l’accoglimento del secondo motivo di
ricorso e la cassazione della decisione in relazione ai motivi accolti,
con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte
d’appello di Bologna in diversa composizione. Al giudice del rinvio è
demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di
legittimità .
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
di appello di Bologna, in diversa composizione, alla quale è
demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di
legittimità.
Roma, 15 marzo 2018
Il Consigliere estensore

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delle conseguenze risarcitorie connesse alla illegittima apposizione del

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