Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20557 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26770-2017 proposto da:

COMUNE di VASTO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLINO ZACCARIA;

– ricorrente –

contro

M.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 134/2017 del TRIBUNALE di VASTO, emessa il

29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 23 settembre 2011, M.A.M. evocava in giudizio il Comune di Vasto, davanti al Giudice di pace di Vasto, esponendo che il giorno 20 settembre 2010, mentre attraversava le strisce pedonali di Corso Europa in Vasto, era caduta a causa di una buca, riportando lesioni e danni quantificati in Euro 4500. Si costituiva il Comune di Vasto rilevando che l’incidente si era verificato per colpa dell’attrice che era stata disattenta nell’attraversare e ciò in quanto la presunta buca risultava visibile e il fatto si era verificato in pieno giorno. In via subordinata chiedeva accertarsi una responsabilità concorrente;

il Giudice di pace con sentenza del 24 giugno 2015 accoglieva la domanda dichiarando l’amministrazione comunale responsabile del sinistro. Escludeva l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., ma riteneva comunque fondata la pretesa ai sensi dell’art. 2043 c.c., sussistendo l’ipotesi di insidia stradale, non visibile e non prevedibile;

con atto di citazione del 23 settembre 2015, l’amministrazione comunale proponeva impugnazione rilevando che il primo il giudice avrebbe ignorato che l’attrice si era avveduta dell’insidia oggetto di causa, decidendo comunque di attraversare. In via subordinata, rimarcava la sussistenza, quanto meno, di una concorrente e prevalente responsabilità dell’attrice. Quest’ultima si costituiva depositando documentazione fotografica;

il Tribunale di Vasto, con sentenza del 14 aprile 2017 dichiarava inammissibile l’impugnazione ritenendo che il Comune non avesse rispettato i criteri previsti all’art. 342 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

con successiva ordinanza si provvedeva alla correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Vasto sulla base di un unico motivo. M.A.M. non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione l’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Il Tribunale di Vasto avrebbe ritenuto inammissibile l’appello perchè, a seguito della recente riforma, l’impugnazione avrebbe dovuto prospettare al giudice del gravame un ragionato progetto alternativo di decisione. Al contrario, l’appellante avrebbe omesso la indicazione delle parti del provvedimento che s’intendono appellare, limitandosi a riportare l’intera motivazione del provvedimento gravato inerente il merito della causa. In sostanza, l’appellante si sarebbe limitato ad una mera riproposizione delle tesi immotivatamente disattese dal primo giudice. Rileva, al contrario, l’amministrazione ricorrente che nell’atto di appello vi era una dettagliata indicazione delle parti del provvedimento impugnato sottoposte a censura e la corrispondente motivata richiesta di modifica, nonchè un progetto alternativo di decisione, fondato su precise contestazioni mosse alla sentenza di primo grado. Sotto altro profilo la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che consente l’impugnazione della sentenza nella sua interezza sulla base di argomentazioni che si contrappongano a quelle della decisione appellata. Pertanto, non sarebbe sostenibile la tesi che pretenda dall’appellante la prospettazione di un “progetto alternativo di sentenza”, così come recentemente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 5 maggio 2017, n. 10916);

preliminarmente va rilevato che il ricorso è tempestivo in quanto il termine per l’impugnazione decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza di correzione e non da quello della sentenza (14 aprile 2017). Nel caso di specie, infatti, prima dell’ordinanza di correzione la sentenza presentava un evidente contrasto tra la parte motiva e quella dispositiva perchè all’interno della motivazione della sentenza risultava inserita una ulteriore motivazione, ultronea, e relativo dispositivo contrastante con la statuizione adottata. Opera a riguardo il principio secondo cui “l’art. 288 c.p.c., comma 4, nel prevedere che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate, per le parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, si riferisce alla sola ipotesi in cui l’errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione e non già quando l’errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poichè, in tale ultima ipotesi, un’eventuale correzione dell’errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell’impugnazione” (Cass. n. 2185 del 2014);

poichè solo la correzione del provvedimento ha evidenziato la sostanza della decisione, dovendosi ritenere che, nell’ipotesi in cui la statuizione presenti, nella parte successiva al dispositivo, l’inserimento di ulteriori argomentazioni ed un diverso dispositivo, evidentemente frutto di un refuso (copia/incolla), l’errore corretto determini un “obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione”, rilevando ai sensi dell’art. 288 c.p.c., u.c.;

il motivo, dedotto nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, attraverso la trascrizione dei passaggi salienti dell’atto di appello, censura la decisione impugnata che si pone in contrasto con l’orientamento da ultimo espresso da questa Corte, anche a Sezioni Unite, con riferimento all’art. 342 c.p.c.;

com’è noto la questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte che ha affermato il principio secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv, con modif, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cassazione civile Sez. Unite Sentenza n. 27199 del 16/11/2017);

in particolare, la norma in oggetto non contiene il riferimento all’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione presente nel testo precedente, ma dispone che “la motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che s’intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”;

la norma è stata variamente intesa dalla giurisprudenza di merito in alcuni casi richiedendosi all’appellante di “individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum”, escludendo, comunque, che il nuovo testo normativo imponga alla parte di compiere le proprie deduzioni in una determinata forma, magari ricalcando la decisione impugnata ma con diverso contenuto;

altre decisioni, richiamate anche dal Tribunale di Vasto nella sentenza impugnata, hanno richiesto all’appellante una specificità ben maggiore, rilevando che l’impugnazione, per non essere inammissibile, deve offrire una “ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”;

ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; però l’individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo giudice”, non dovrà necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza” poichè il legislatore non ha inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio;

è sufficiente che l’appellante consenta al giudice superiore di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili, senza però il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. Ciò in virtù della permanenza dell’appello quale revisio prioris instantiae con la possibilità di esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione;

nello specifico, parte ricorrente ha correttamente allegato, trascrivendo le parti rilevanti del proprio atto di appello, di avere specificato, con il primo motivo di gravame, che oggetto della censura era la parte della decisione evidenziata in grassetto, nella quale il primo giudice aveva sostanzialmente affermato che l’anomalia che avrebbe provocato la caduta della attrice era costituita da un’insidia del manto stradale, costituente pericolo occulto, non ravvisando alcuna condotta negligente da parte della danneggiata (pagina 7-8 del ricorso). Risulta pertanto chiaro che il gravame riguardava la valutazione delle risultanze probatorie con la successiva descrizione analitica del contenuto dell’interrogatorio formale dell’attrice, evidenziando che il primo giudice avrebbe omesso di valutare le ammissioni contenute nel predetto interrogatorio. Vengono poi riportate le considerazioni con le quali si contesta la decisione del primo giudice che avrebbe addossato la responsabilità esclusiva dell’accaduto sull’amministrazione comunale, trascurando di spiegare come la condotta dell’attrice, pur consapevole del pericolo, sia stata ritenuta irrilevante ai fini che qui interessano. Analoghe considerazioni riguardano il secondo motivo di appello (pagine 9-10 del ricorso) incentrato sulla richiesta di concorrente e prevalente responsabilità dell’attrice;

alla luce di tutto quanto precede l’appellante ha dedotto le parti della sentenza che intendeva modificare, individuando il nesso causale tra gli errori denunziati alla decisione impugnata e formulando questioni ulteriori rispetto a quelle poste a sostegno della sentenza di primo grado;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della decisione preliminare in rito, non erano stati esaminati presupposti fondamentali e decisivi dell’azione, che dovrà evidentemente esaminare il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di/ Vasto in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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