Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20557 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. II, 19/07/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 19/07/2021), n.20557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13673/2017 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in Filetto (Chieti)

Corso San Giacomo n. 70, presso lo studio dell’avv.to FAUSTO

ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CHIETI, e MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 783/2016 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.L. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale la prefettura di Chieti gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 110,20 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del C.d.S.. Si costituiva nel giudizio dinanzi al giudice di pace la prefettura – ufficio territoriale del governo di Chieti – eccependo il superamento del termine per la proposizione del ricorso e contestando in ogni caso la fondatezza dell’opposizione. All’udienza di prima comparizione in data 5 gennaio 2015, il giudice di pace, constatata la mancata comparizione dell’opponente e rilevata l’insussistenza di elementi di illegittimità relativi al procedimento sanzionatorio, convalidava l’ordinanza ingiunzione impugnata.

2. A.L. proponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo la nullità del provvedimento per difetto di motivazione e per mancanza valutazione del legittimo impedimento a comparire del difensore, costituito dalla sottrazione dell’autovettura nella mattinata dell’udienza.

3. Il tribunale di Chieti quale giudice dell’appello rigettava l’impugnazione.

Rilevava il giudice dell’appello che non era contestata la circostanza della mancata comparizione del ricorrente all’udienza dinanzi al giudice di pace che aveva dato atto dell’avvenuto deposito della documentazione da parte dell’amministrazione e dell’insussistenza dei profili di illegittimità.

L’appellante aveva dedotto l’impedimento a comparire all’udienza del 5 gennaio 2015 del proprio difensore, deducendo che era possibile fornire la prova di tale legittimo impedimento anche dopo l’ordinanza di convalida del verbale di accertamento, dovendo tuttavia dimostrare che l’impedimento era stato improvviso, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dell’opponente o del procuratore. Nella specie l’appellante aveva prodotto il processo verbale di reintegra nel possesso da cui risultava che il giorno dell’udienza alle ore 9.45 l’autovettura di proprietà dell’avvocato Fausto Antonucci era stata rimossa a mezzo di un carro attrezzi. A parere del Tribunale tale evento non poteva ritenersi né impeditivo né indipendente dalla volontà del procuratore dell’appellante. In primo luogo, doveva rilevarsi come la vettura fosse stata rimossa dopo le 9.45 mentre l’udienza del giudice di pace era fissata per le 9.00 sicché ove il procuratore si fosse presentato all’udienza nell’ora prefissata avrebbe evitato la sottrazione dell’autovettura. In secondo luogo, l’autovettura era stata rimossa alla presenza dell’avvocato Fausto Antonucci in quanto la stessa impediva l’accesso al terreno nel quale dovevano essere installati dei cancelli in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Chieti del 24 maggio 2011. Risultava evidente pertanto che il procuratore dell’appellante presente sul posto avrebbe potuto evitare la sottrazione dell’autovettura rimuovendola autonomamente così da comparire all’udienza fissata dinanzi al giudice di pace. Peraltro, non era stata né allegato né provato che l’autovettura rimossa con il carro attrezzi fosse l’unico mezzo di cui il procuratore disponeva per recarsi presso l’ufficio del giudice di pace, né vi era alcuna deduzione o dimostrazione dell’impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere l’ufficio.

4. A.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

5. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Chieti sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 437,168 bis, 174,53,156 c.p.c. e segg., artt. 24,25 e 111 Cost., art. 6 CEDU e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e L. n. 689 del 1981.

Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe nulla per violazione delle norme indicate in rubrica in quanto il giudice istruttore di appello non è stato quello regolarmente designato è comunicato alla parte e vi è stata un’astensione non comunicata del Dottor P. e i giudici di appello risultano irregolarmente più di uno. La sentenza è stata decisa senza dare lettura immediata del dispositivo in violazione dell’art. 337 c.p.c., con motivazioni depositate il giorno dopo in cancelleria.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente lamenta una serie di presunte irregolarità nell’assegnazione del processo che non hanno alcuna rilevanza nel giudizio e che non possono determinare la nullità della sentenza. Ciò in particolare, quanto alla presunta violazione delle norme tabellare di assegnazione e alla presunta mancata comunicazione dell’astensione. Quanto alla lettura della motivazione contestualmente al dispositivo di tale circostanza si dà atto nella sentenza. In proposito deve richiamarsi il seguente pricnipio di diritto cui il collegio intende dare continuità: La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l’udienza. Invero, la previsione normativa dell’immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, con l’attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall’altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente, in forma esecutiva).

1.2 Il ricorrente pone altre censure sempre con il primo motivo relative alla manifesta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e degli artt. 203,204,204 bis, 205 C.d.S. e dell’art. 383 reg. C.d.S., oltre al mansionario ministeriale e alla circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento di pubblica sicurezza sui controlli della circolazione stradale nonché decreto del prefetto di Chieti relativi mai prodotti in relazione al caso specifico come da eccezioni il cui esame è stato completamente omesso.

A parere ricorrente il giudice dovrebbe accogliere l’opposizione mancando prove sufficienti per affermare la responsabilità dell’opponente ed emergendo dalla documentazione allegata l’illegittimità del provvedimento opposto.

1.2 Le censure sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Deve richiamarsi in proposito la pronuncia a sezioni unite di Questa Corte che ha affermato il seguente principio di diritto: Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, l’ordinanza di cui del citato art. 23, comma 5, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione hinc ed inde, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere – alla stregua della ratio sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso – che l’onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all’esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Ne consegue che, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell’esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità (Sez. U., Sentenza n. 10506 del 2010).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia impugnati e contestati amministrativamente.

La nullità dell’ordinanza di convalida del giudice di pace eccepita sarebbe manifesta non essendo stata valutato il legittimo impedimento. Inoltre, la causa di appello sarebbe stata discussa e decisa all’udienza dei 17 novembre 2016 e la contestuale motivazione sarebbe contraddetta dal verbale e dal successivo depositato in cancelleria in violazione dell’art. 437 c.p.c..

2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente propone la censura sulla base della vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, e contraddittoria motivazione, vizio espunto dalla riforma della norma citata avvenuta con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla L. n. 134 del 2012, che pertanto ne ha reso inammissibile la censura.

In ogni caso la motivazione del Tribunale circa l’assenza di legittimo impedimento dell’avv.to del ricorrente a comparire all’udienza dinanzi al giudice di pace è del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità. Risulta evidente, infatti, che il prelievo forzoso con un carro attrezzi dell’automobile privata del procuratore del ricorrente, peraltro avvenuto in sua presenza e in orario successivo all’inizio dell’udienza, non possa costituire alcun legittimo impedimento, dovendosi considerare tale solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà.

Quanto alla violazione dell’art. 437 c.p.c., vale quanto detto con riferimento al primo motivo.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: manifesta nullità della decisione opposta e del procedimento speciale in materia di contravvenzione stradale e di opposizione a verbale e all’ordinanza di ingiunzione prefettizia della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e degli artt. 204 bis e 205 C.d.S., nonché degli artt. 168 bis, 174,158,159,160 e 437 c.p.c..

Il ricorrente ripropone richiamando quanto esposto in fatto e in diritto nell’opposizione il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito e ribadisce i motivi di opposizione.

3.1 Il terzo motivo è inammissibile per le ragioni già esposte con riferimento ai precedenti motivi.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile, nulla sulle spese non essendosi costituita la controparte rimasta intimata.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

 

 

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