Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20557 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., G.M.T., V.A.,

S.F., A.L., A.R., B.R.,

L.R., C.M., T.G., con domicilio

eletto in Roma, Via Andrea Doria n. 48, presso l’Avv. ABBATE

Ferdinando Emilio che li rappresenta e difende come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma n. 2683

cron. depositato il 5 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento

parziale del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando per ognuno dei ricorrenti Euro 5.000,00 per anni dieci di ritardo, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dal novembre 1993 e non ancora definito alla data di proposizione delle domande (2007).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il P.G. ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL primo motivo con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonchè difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale che il giudice del merito ha determinato in Euro 500,00 per ogni anno eccedente il periodo di tre anni ritenuto ragionevole è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come fa valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla modestia della posta in gioco.

Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 1173 c.c., per avere il giudice del merito liquidato gli interessi a far tempo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda.

La censura è fondata in quanto è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità dei credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il terzo motivo che attiene alla liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, tenuto conto del principio enunciato dalla Corte (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma (liquidata sulla base dei precedenti della Corte) di Euro 7.000,00 oltre interessi di legge dalla data della domanda.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, tenuto conto del principio enunciato in tema di abuso del processo (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10634).

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 7.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio che liquida, quanto alla fase di merito, in complessivi Euro 2.854,00 di cui Euro 799,00 per diritti, Euro 2.005,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, spese distratte in favore degli Avv.ti Giovambattista Ferraioli e Ferdinando Emilio Abbate, antistatari, e quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dell’Avv. Ferdinando Emilio Abbate difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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