Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20556 del 30/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.30/08/2017),  n. 20556

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 15917 del 2016 proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni

Romano, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Valadier,

n. 43;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato in data

24 dicembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto in data 24 dicembre 2015, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione proposta da C.G., ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Campania e al Consiglio di Stato, iniziato in data 30 giugno 1994 e conclusosi il 21 dicembre 2010.

La Corte d’appello ha rilevato che il ricorrente non ha presentato istanza di prelievo nè al TAR Campania nè, quanto al giudizio di appello, al Consiglio di Stato, sottolineando che l’istanza di prelievo non è stata depositata dal C., controinteressato nel giudizio amministrativo presupposto, bensì soltanto dalla parte ricorrente in detto giudizio.

2. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 giugno 2016, sulla base di due motivi.

L’intimato Ministero non ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, la L. n. 89 del 2001, art. 2, il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito nella L. n. 133 del 2008, così come modificato dall’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, entrato in vigore il 16 settembre 2010) si censura che la Corte d’appello non abbia considerato che la condizione di proponibilità è soddisfatta dalla presenza della domanda di prelievo nel processo presupposto, indipendentemente dalla parte che l’ha presentata. Nella specie – si osserva – l’urgenza nella definizione del ricorso dinanzi al TAR era già stata segnalata dalla parte principale del procedimento presupposto, sicchè non vi era per il controinteressato C. l’onere di segnalare l’urgenza nella definizione del giudizio.

Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, la L. n. 89 del 2001, art. 2,D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito nella L. n. 133 del 2008, così come modificato dall’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23; questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, cit., con riferimento all’art. 6, par. 1, e art. 13 della CE-DU, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo) il ricorrente ritiene che l’impianto normativo nazionale sia in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, alla luce soprattutto della sentenza Olivieri ed altri c. Italia del 25 febbraio 2016. Con tale decisione, la Corte EDU ha stabilito che l’istanza di prelievo non costituisce un mezzo di tutela effettivo ai sensi dell’art. 13 della Convenzione, idoneo a garantire l’effettiva accelerazione dei processi e conseguentemente, anche in caso di mancata presentazione dell’istanza di prelievo, sussiste la violazione dell’art. 6 della Convenzione quando il processo amministrativo eccede la sua ragionevole durata. Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, cit., per l’ipotesi in cui non sia possibile interpretarlo conformemente alla CEDU.

2. – Il primo motivo è fondato.

Il decreto impugnato risulta erroneo nella parte in cui ha ritenuto che la presentazione della istanza di prelievo costituisca condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione con riferimento alla posizione di ciascuna parte del giudizio amministrativo, e che quindi fosse irrilevante l’istanza di prelievo presentata, nel caso di specie, dalla controparte ricorrente nel giudizio dinanzi al TAR.

Come già statuito da questa Corte (Cass., Sez. 6^-2, 19 ottobre 2015, n. 21140), una simile conclusione non trova conferma nella lettera del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, dell’allegato 4, atteso che tale disposizione si limita a prevedere che la domanda di equa riparazione non possa essere proposta se nel giudizio amministrativo non sia stata presentata l’istanza di prelievo, e non stabilisce invece che la domanda non può essere proposta se la parte interessata a far valere la irragionevole durata non abbia essa stessa presentato istanza di prelievo.

Dunque, essendo incontestato che nel giudizio di amministrativo l’istanza di prelievo era stata presentata dalla controparte, erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto improponibile la domanda per non avere il C. presentato una autonoma istanza di prelievo.

3. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo.

4. – Il decreto impugnato è cassato.

La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, che la deciderà in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2017

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