Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20556 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 12/10/2016), n.20556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso il proposto da:

MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO (già MINISTERO DELLE

COMUNICAZIONI) C.F. 80230390587. IN PERSONA DEL Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA Generale dello stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.M.D., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

CALLEGARI GIOVANNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 421/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/02/2011 r.g.n. 778/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’avvocato CORSINI ISABELLA;

udito l’avvocato ZAMPIERI NICOLA;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Venezia ha respinto il gravame proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di M.D., + ALTRI OMESSI

2 – La Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, e, conseguentemente, ha escluso che l’assegno pensionabile riconosciuto agli appellati, in quanto non riassorbibile, potesse essere revocato. Ha aggiunto che, anche a volere seguire la tesi sostenuta dal Ministero, a detta del quale la comparazione doveva essere effettuata al momento dell’inquadramento definitivo risalente all’anno (OMISSIS), la domanda proposta dai dipendenti sarebbe stata egualmente fondata perchè il raffronto, in tal caso, doveva essere operato fra contratti vigenti nello stesso periodo. Ha precisato al riguardo che gli appellati avevano prodotto tabelle, non contestate dalla difesa del Ministero, dalle quali emergeva che “vi era comunque un trattamento di maggiore favore in Poste rispetto a quello ministeriale e questo rendeva comunque applicabile il disposto normativo della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57”.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero per lo Sviluppo Economico sulla base un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso eccependo la inammissibilità della impugnazione e, comunque, la infondatezza della stessa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il Ministero per lo Sviluppo Economico con l’unico motivo di ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3”. Rileva che erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la norma sopra indicata, la quale in realtà disciplina solo i passaggi di carriera nell’ambito dell’amministrazione statale. Richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che l’assegno doveva essere ritenuto riassorbibile, in quanto lo stesso trovava la sua giustificazione solo nel divieto di reformatio in peius, sicchè il riconoscimento del maggiore importo veniva ad essere privo di fondamento una volta riconosciuti ai dipendenti i successivi incrementi retributivi.

2 – E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dei controricorrenti e basata sulla asserita novità degli argomenti posti alla base della richiesta di cassazione della sentenza.

Si evidenzia nel controricorso che in entrambi i gradi del giudizio di merito l’Avvocatura non aveva contestato la applicabilità della L. n. 537 del 1993, art. 3 richiamato nei decreti di inquadramento, e si era difesa solo sostenendo che per effetto della progressione economica disposta nell’anno 1999 sarebbe venuta meno la ratio dell’assegno ad personam, non più giustificabile una volta che, modificato l’inquadramento, i dipendenti trasferiti erano risultati destinatari di un trattamento economico superiore a quello goduto nell’amministrazione di provenienza.

2.1 – La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che “nel giudizio di legittimità non integra una inammissibile prospettazione di una nuova questione la deduzione con la quale il ricorrente indichi quale sia, a suo avviso, la disciplina giuridica applicabile al rapporto, qualora siffatta deduzione non comporti alcuna modificazione dei termini della controversia nei suoi elementi di fatto, quali dedotti nei precedenti gradi del giudizio e ritenuti incontestati dal giudice del merito, e non implichi, sotto il profilo eziologico, nuovi e diversi accertamenti di fatto” (Cass. 27.5.2004 n. 10195 e negli stessi termini Cass. 19.12.2014 n. 26906).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato la non riassorbibilità dell’assegno personale, ritenendo applicabile la L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, all’incontestato passaggio degli originari ricorrenti dalla ex Amministrazione (OMISSIS) al Ministero delle Comunicazioni, ora Ministero dello Sviluppo Economico, sicchè non costituisce questione nuova, rispetto al tema del giudizio, la affermata inapplicabilità alla fattispecie della norma invocata dai ricorrenti a sostegno della propria pretesa.

Nè rileva che nei precedenti gradi del giudizio la Avvocatura avesse resistito alla domanda sulla base di argomenti difensivi diversi da quelli oggi fatti valere, posto che l’applicazione del principio iura novit curia, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

2.2 – L’eccezione di inammissibilità è infondata anche in relazione al secondo profilo, ravvisato dalla difesa dei controricorrenti nella assenza di specifiche censure avverso il capo della decisione relativo alla ritenuta necessità di comparare dati omogenei e, quindi, il trattamento retributivo previsto nell’anno 1997 dal contratto collettivo per il Comparto Ministeri e da quello in vigore per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a..

Il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una delle plurime ragioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata (ribadito fra le tante da Cass. 4.3.2016 n. 4293) è applicabile solo qualora ogni ratio decidendi sia autonoma rispetto alle altre e sia, al contempo, giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere il decisum.

Detta evenienza non ricorre allorquando la mancanza di specifiche censure si riferisca ad argomentazioni che non sono idonee a sostenere la ritenuta fondatezza della domanda principale, in quanto affrontano una questione solo subordinata. In tal caso il formarsi del giudicato interno sul capo della pronuncia si risolve nell’accoglimento parziale della domanda stessa, con la conseguenza che non può essere escluso l’interesse del ricorrente a censurare le autonome ragioni della ritenuta fondatezza della domanda principale nella sua interezza.

Nel caso di specie i ricorrenti avevano sostenuto la illegittimità della soppressione dell’assegno ad personam, con decorrenza retroattiva dal 2 ottobre 1997, sul presupposto della non riassorbibilità dell’assegno medesimo, che doveva restare cristallizzato nella misura attribuita nell’anno 1994. Avevano, poi, evidenziato che, in ogni caso, l’Amministrazione non poteva comparare il trattamento retributivo previsto dal CCNL per il comparto Ministeri per l’anno 1997 con quello stabilito dal CCNL Poste per l’anno 1994, dovendo tener conto degli aumenti riconosciuti medio tempore in favore dei dipendenti dell’ente di provenienza.

Anche quest’ultimo argomento, logicamente subordinato al primo, è stato ritenuto fondato dalla Corte territoriale ma lo stesso, sebbene non censurato dalla difesa del Ministero, attiene solo alla quantificazione dell’assegno per il periodo ottobre 1997/luglio 1999, e non è idoneo a sorreggere la pronuncia relativa alla ritenuta non riassorbibilità dell’assegno medesimo, con la conseguenza che il motivo di ricorso che attiene a detta non riassorbibilità è sorretto dal necessario interesse alla impugnazione.

2.3 – Infine non si ravvisa il denunciato difetto di autosufficienza del ricorso perchè il Ministero nelle pagine da 1 a 5 ha esposto i termini della vicenda, riassumendo il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e dell’appello e trascrivendo integralmente la motivazione della sentenza impugnata.

Questa Corte ha affermato che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.” (Cass. 3.2.2015 n. 1926).

Il ricorso deve, quindi, contenere tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

Ciò significa che la valutazione sulla completezza della esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito mira ad assicurare e contemperando la esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della necessaria sinteticità degli atti processuali.

Ne discende che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la “esposizione sommaria dei fatti di causa” non richiede nè la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali nè che “si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata” (così in motivazione Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698), essendo sufficiente una sintesi della vicenda “funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata”. Le stesse Sezioni Unite hanno anche significativamente aggiunto che “il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per sè autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso”.

Nel caso di specie, pertanto, il preteso difetto di autosufficienza non può essere affermato solo perchè nel ricorso non risulta riportato il contenuto della memoria difensiva degli appellati, posto che gli argomenti sui quali questi ultimi avevano fondato la domanda (e in appello la richiesta di rigetto della impugnazione avversaria) sono chiaramente desumibili dalla sintesi contenuta nella parte introduttiva del ricorso nonchè dalla motivazione della sentenza impugnata, integralmente trascritta nell’atto.

3 – Il motivo di ricorso sintetizzato al punto 1 è fondato.

La sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento già espresso da questa Corte che, in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa (Cass. 12.5.2014 n. 10219), ha richiamato il principio in forza del quale in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei Miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento.

Invero, prendendo le mosse dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo, munito all’epoca di giurisdizione esclusiva sulle controversie di lavoro pubblico (vedi, per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen. 16 marzo 1992, n. 8) – questa Corte ha evidenziato che il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, richiamato dalla L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, non è espressione di un principio generale, applicabile indistintamente a tutti i dipendenti pubblici, dovendosi interpretare la norma nel senso che la disciplina relativa all’assegno ad personam, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purchè statale, non anche i passaggi nell’ambito di Amministrazione non statale, ovvero tra diverse Amministrazioni non statali o da una di esse allo Stato e viceversa.

Infatti la suddetta norma risponde alla precipua finalità di evitare che il mutamento di carriera nell’ambito dell’organizzazione burocratica dello Stato comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, ma di “regresso” può parlarsi soltanto confrontando posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario, entro il quale il “dipendente statale” si sposti con le modalità previste per il “passaggio” ad altra Amministrazione o ad altra carriera, compreso il caso dell’accesso per concorso, secondo le disposizioni statutarie.

Sussistono, dunque, limiti soggettivi ed oggettivi all’applicabilità della norma, che inducono di per sè ad escludere che alla stessa possa essere attribuita una portata estensiva e che il legislatore abbia inteso, con tale disposizione, porre un principio di ordine generale, da valere per ogni tipo di passaggio ed indipendentemente dalla natura statale o meno delle organizzazione nel cui ambito si verifica la mobilità (Cass. 16.4.2012 n. 5959 e negli stessi termini Cass. 24.11.2014 n. 24949).

E’ stato anche osservato che la L. n. 537 del 1997, art. 3, comma 57, – che prevede la non riassorbibilità dell’assegno ad personam spettante nei casi di “passaggio di carriera” di cui al T.U. n. 3 del 1957, art. 202 ad altra posizione con trattamento economico inferiore – non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, disposte ai sensi della L. n. 71 del 1994, art. 6, non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un’assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero; ne consegue la legittimità del riassorbimento dell’assegno ad personam, già corrisposto al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico”. (Cass. 19.11.2010 n. 23474).

Tale orientamento interpretativo, confermato da Cass. sent. nn. 7282, 15783 e 21434 del 2011, n. 480 e n. 10219 del 2014, nn. 5919, 5920, 12860 e 13123 del 2015, n. 8191 del 2016, deve essere anche in questa sede ribadito perchè le ragioni poste a fondamento del principio affermato sono condivise dal Collegio.

Privo di rilevanza è il richiamo alla L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, contenuto nei decreti di inquadramento, sul quale il difensore ha posto l’accento anche nel corso della discussione orale, atteso che non è consentito alle amministrazioni pubbliche attribuire trattamenti economici, anche se di miglior favore, in contrasto con le previsioni della legge e della contrattazione collettiva di comparto.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello indicata in dispositivo che provvederà ad un nuovo esame della questione controversa attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 3, quanto alla inapplicabilità della L. n. 537 del 1997, art. 3, comma 57 ed alla natura riassorbibile dell’assegno personale, da applicare alla fattispecie considerando l’avvenuta formazione del giudicato interno sulla necessità di comparare, ai fini della quantificazione dell’assegno alla data del 2 ottobre 1997, il trattamento retributivo previsto dal CCNL per il Comparto Ministero con quello riservato alla stessa data ai dipendenti di Poste Italiane s.p.a..

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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