Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20555 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26747-2015 proposto da:

D.L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO

SANTESE;

– ricorrente –

contro

LLOYD /DRIATICO SPA, B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4905/2014 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 20/10420-ff:2)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.L.F. ha proposto ricorso per cassazione contro Lloyd Adriatico S.p.A., nonchè contro B.D. avverso la sentenza n. 4905/2014 depositata il 20 ottobre 2014, resa dal Tribunale di Salerno, quale giudice di appello, della sentenza n. 776/2002 del Giudice di pace di Eboli;

il giudice di seconde cure aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.L.C. e L.M., quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore D.L.F., in quanto quest’ultimo, alla data di proposizione dell’appello, era divenuto maggiorenne ed era pertanto l’unico soggetto legittimato all’impugnazione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di accoglimento del ricorso;

con ordinanza emessa all’udienza del 28 febbraio 2018, essendosi ravvisata la ricorrenza di un litisconsorzio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., la Corte ordinava alla ricorrente di provvedere al rinnovo della notificazione nei riguardi di B.D., concedendo il termine di giorni 60 dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza per l’incombente, adempimenti ritualmente e tempestivamente espletati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è articolato in due motivi, di cui il primo è assorbente rispetto al secondo;

con il primo motivo, infatti, si censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dai genitori dell’odierno ricorrente. D.L.F. dichiara di ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in nome e per conto dello stesso ricorrente, dai genitori richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il difetto di legittimazione del genitore che abbia agito per il figlio minore, successivamente divenuto maggiorenne, può essere sanato con efficacia retroattiva qualora il figlio divenuto maggiorenne si costituisca manifestando in modo non equivoco la propria volontà in tal senso (Cass. 8 novembre 2012, n. 19308);

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale attribuito valore confessorio alla dichiarazione resa da un terzo (il padre) riguardo a circostanze delle quali non poteva avere piena conoscenza, in quanto apprese telefonicamente da altra persona;

il Tribunale di Salerno ha ritenuto che ove l’evento interruttivo del raggiungimento della maggiore età da parte del minore si verifichi prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte, spetta in ogni caso al soggetto effettivamente legittimato – e, dunque, al minore divenuto maggiorenne nelle more del processo – instaurare il giudizio di impugnazione. Il giudice di merito ha, poi, riconosciuto che il sopravvenuto difetto di rappresentanza processuale del figlio possa essere sanato in ogni stato e grado tramite la costituzione dello stesso, idonea a costituire inequivocabilmente la volontà di sanare gli atti compiuti in suo nome; tuttavia, ha concluso che, nel caso di specie, tale costituzione non fosse mai avvenuta;

orbene, come rilevato dallo stesso ricorrente, trova applicazione l’art. 182 c.p.c., nel testo precedente – nella lettura ben evidenziata in Cass. Sez.Un. 9217 del 2010 e Cass. n. 15156 del 2017;

sulla scorta della pronuncia della Cassazione n. 19308 del 2012 (opportunamente presa in considerazione dal ricorrente e citata anche dalla Corte d’Appello in sentenza a pag. 3), “il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria”. Infatti, D.L.F., con la proposizione del presente ricorso, ha dichiarato di voler ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dai propri genitori;

ne consegue che la sentenza del Tribunale deve essere annullata e la causa deve essere rinviata al Tribunale in persona di diverso magistrato, affinchè decida sulle domande proposte in appello.

Il secondo motivo di ricorso, inerente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., resta assorbito;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso limitatamente al primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza n. 4905 del 2014 e rinvia al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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