Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20555 del 06/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 20555 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 970-2017 proposto da:
MILIA ROSAELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMILIO FAA’ DI BRUNO, 52, presso lo studio
dell’avvocato GIANFRANCO ZACCO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DANIELE ZUMMO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2018
995

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo

Data pubblicazione: 06/08/2018

studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FRANCESCA LUBRANO,
GIORGIO LI VIGNI, giusta delega in atti;
controricorrente

avverso la sentenza n. 653/2016 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato FULVIO ROMEO.

di PALERMO, depositata il 28/06/2016 R.G.N. 1386/2014;

Udienza del 7 marzo 2018 – Aula B
n. 7 del ruolo – RG n. 970/17
Presidente: Di Cerbo – Relatore: Tria

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 28 giugno 2016),
conferma la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 163/2014 con la
quale è stata respinta la domanda della dottoressa Rosaelena Milia di condanna
– previa declaratoria di nullità del provvedimento datoriale di decadenza dal
previgente rapporto di lavoro a tempo determinato e in regime di esclusività,
per accertata situazione di incompatibilità professionale – dell’Azienda Sanitaria
Provinciale (ASP) di Palermo al pagamento delle retribuzioni che la ricorrente
avrebbe percepito sino alla naturale scadenza del rapporto.
La Corte d’appello di Palermo, per quel che qui interessa, precisa che:
a) è pacifico che la Milia al momento dell’assunzione da parte della
Azienda Sanitaria (all’epoca AUSL n. 6 di Palermo poi sostituita dalla ASP di
Palermo) – avvenuta nel 2009 – nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. n.445 del 2000 non ha informato l’Azienda
della situazione di incompatibilità in cui si trovava per essere impegnata fin dal
2005 presso la Casa di cura Macchiarella come medico di guardia, con impegno
di trenta ore settimanali;
b) con nota del 2 dicembre 2010 I”ASP ha diffidato la dipendente
invitandola a rimuovere la situazione di incompatibilità entro quindici giorni,
pena decadenza dall’impiego;
c) il successivo 3 dicembre 2010 l’interessata ha inviato alla ASP una
missiva in cui ha dichiarato, in modo chiaro e inequivocabile, di optare per il
rapporto di lavoro già istituito presso la Casa di cura suddetta;
d) pertanto, con determina del 6 dicembre 2010, la ASP ha dichiarato la
dottoressa decaduta dal preesistente rapporto di lavoro a tempo determinato;
e) non vi è alcuna prova della ricezione da parte della ASP della lettera del
4 dicembre 2010 con la quale la Milia avrebbe rassegnato le proprie dimissioni
dalla suddetta Casa di cura né di quella della Casa di cura in data 7 dicembre
2010, perché entrambe prive di timbro di ricezione in data certa presso il
protocollo della ASP di Palermo;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

f) non viene in considerazione la normativa sul procedimento disciplinare
perché la persistenza della situazione di incompatibilità determina ex lege
l’automatica decadenza dal pubblico impiego, senza che rilevi l’esclusione della
responsabilità per danno erariale statuita dalla Corte dei conti con una
sentenza di cui, peraltro, è stato allegato solo il dispositivo;

h) le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
2. Il ricorso della dottoressa Rosaelena Milia domanda la cassazione della
sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, l’Azienda Sanitaria
Provinciale (ASP) di Palermo .
RAGIONI DELLA DECISIONE
I – Profili preliminari
1. L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo controricorrente
sostiene, in via preliminare, l’inammissibilità dell’intero ricorso per la principale
ragione di essere formulato in modo confuso, poco specifico e senza fare
riferimento a vizi di motivazione quali sarebbero la maggior parte di quelli
denunciati.
Tale eccezione deve essere respinta perché – anche se, come si dirà in
seguito, alcune delle censure risultano inammissibili – il ricorso nel suo
complesso non merita tale sanzione in quanto le censure sono esposte in modo
chiaro e non ridondante e quindi, viene in considerazione il principio di
conservazione degli atti e, in particolare, dei mezzi di impugnazione, da
intendere nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza
con l’art. 6 della CEDU, secondo cui lo scopo principale del processo d quello di
conseguire una decisione di merito, discostandosi da interpretazioni suscettibili
di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate ad un
eccessivo formalismo, tali da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo
(vedi, per tutte: Cass. 1 agosto 2013, n. 18410; Cass. 7 luglio 20914, n.
15437; Cass. 6 agosto 2014, n. 17698).
Il – Sintesi dei motivi di ricorso
2. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
per non corretta valutazione, da parte della Corte d’appello, della
2

g) va, infine, confermata la condanna per responsabilità aggravata ex art.
96 cod. proc. civ. disposta in primo grado, data la genericità delle relative
censure;

2.2. Con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, n. 3, cod
proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del
1990, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di irrogazione
della “sanzione disciplinare” della destituzione.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni: art. 4,
comma 7, della legge n. 412 del 1991; art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001; artt.
60 e 63 del d.P.R. n. 3 del 1957; art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000,
sostenendosi che la Corte d’appello avrebbe dovuto affermare l’illegittimità del
provvedimento di destituzione anche per violazione del citato art. 4, comma 7,
della legge n. 412 del 1991, visto che la Milia ha svolto la propria attività
presso la Casa di cura privata fuori dall’orario di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del CCNL Area dirigenza
medico-veterinaria del SSN art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendosi
che per l’irrogazione della decadenza sarebbe stato necessario rispettare le
norme contrattuali e legislative sul procedimento disciplinare mentre questo
non è accaduto nella specie.
2.5. Nella parte finale del ricorso si sostiene – senza alcuna
argomentazione – che la Corte d’appello non avrebbe dovuto condannare la
Milia al pagamento delle spese processuali dei due gradi di merito del giudizio
3

documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, avendo la Corte
territoriale esaminato la sola lettera in data 3 dicembre 2010 con la quale
l’interessata ha comunicato di volere optare per il rapporto di lavoro istituito
presso la Casa di cura Macchiarella, senza considerare la lettera del 4 dicembre
2010 con la quale la Milia ha rassegnato le proprie dimissioni dalla suddetta
Casa di cura e quella della Casa di cura in data 7 dicembre 2010 dalle quali
risultava che l’interessata aveva provveduto a far cessare la’ situazione di
incompatibilità, così revocando la precedente opzione per il rapporto di lavoro
privato. Si aggiunge che comunque quando è stata emessa la determina – n.
1015 del 6 dicembre 2010 – del Direttore del Dipartimento Risorse umane
della ASP di Palermo, di dichiarazione di decadenza dall’impiego per effetto
della citata lettera del 3 dicembre 2010, la Mina nei fatti non era più dipendente
della ASP e quindi nei suoi confronti era inapplicabile l’art. 75 del d.P.R. n. 445
del 2000. Si sottolinea poi che la Corte d’appello non ha dato rilievo neppure
alla sentenza della Corte dei conti con la quale la Milia è stata prosciolta da
ogni addebito con riguardo al prospettato danno erariale derivante dalla
dichiarazione falsa – in merito all’assenza di situazioni di incompatibilità – resa
all’ASP di Palermo al momento dell’assunzione dell’incarico di dirigente medico
a tempo determinato con rapporto esclusivo.

e che, pertanto, “si impugna la sentenza de qua ‘anche in ragione di tale
statuizione”.
III

Esame delle censure

3. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

jus receptum che la prospettazione da parte del ricorrente per
cassazione di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente
migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata,
riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione
degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice
del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicché la
violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso
per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ. – limiti estremamente ristretti nella formulazione
di tale norma successiva alla modifica ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione
temporis nella specie – e deve emergere direttamente dalla lettura della
sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di
legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064;
Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13
luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre
2009, n. 20112).
A ciò va aggiunto che la ricorrente non contesta che entrambe le lettere di
cui lamenta il mancato esame – cioè la propria del 4 dicembre 2010 e quella
della Casa di cura in data 7 dicembre 2010 – erano prive di timbro di ricezione
in data certa presso il protocollo della ASP di Palermo (come rilevato dalla
Corte d’appello, che per tale ragione non le ha prese in considerazione), ma si
limita a sottolineare la presenza del timbro della Direzione sanitaria della Casa
di cura, elemento non contestato e comunque non rilevante ai fini della
suddetta prova della ricezione da parte della ASP. Quanto alla sentenza della
Corte dei conti, la Corte d’appello afferma che ne è stato allegato solo il
relativo dispositivo e non il testo e, nell’attuale ricorso, neppure il dispositivo è
riprodotto e neanche risulta allegata al ricorso la sentenza, salvo restando che
l’oggetto del giudizio contabile per danno erariale non coincide con quello del
presente giudizio, nel quale l’elemento principale è il tradimento della fiducia
riposta dalla ASP nella dipendente. Tale situazione – che ha la sua base negli
obblighi assunti al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro – a
prescindere dalla sussistenza o meno di un danno erariale derivante dalla
condotta del dipendente pubblico, resta di per sé rilevante e, a seconda della
4

4. Il primo motivo è inammissibile.

Inoltre, per quanto riguarda la dichiarazione falsa – in merito all’assenza
di situazioni di incompatibilità – resa all’ASP di Palermo al momento
dell’assunzione dell’incarico di dirigente medico a tempo determinato con
rapporto esclusivo, va precisato che – seppure, seguendo l’impostazione della
ricorrente, nel caso concreto la Corte dei conti abbia escluso il danno erariale a
fronte di tale condotta pacificamente posta in essere dall’interessata – tuttavia
non va dimenticato che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte
e del Consiglio di Stato, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva
presentata alla PA comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente
da ogni indagine circa l’elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non
come sanzione, ma quale effetto dell’assenza, successivamente accertata, dei
requisiti richiesti per ottenere il beneficio di cui si tratta (Cass. 23 settembre
2016, n. 18719; Cons. Stato Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447).
5. il secondo motivo non è fondato, in quanto per costante orientamento
di questa Corte, assurto al rango di “diritto vivente” nel rapporto di lavoro alle
dipendenze della Pubbliche Amministrazioni Che, dopo la cosiddetta
privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è
regolato dalla Contrattazione collettiva di settore nonché dal d.lgs. n. 165 del
2001 (che ha sostituito il d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni), non
può trovare applicazione la legge n. 241 del 1990, sui procedimenti
amministrativi, che è diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati
alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle Pubbliche
Amministrazioni (fra le tante: Cass. 28 luglio 2003, n. 11589; Cass. 22
febbraio 2006, n. 3880; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25761; Cass. 22 agosto
2013, n. 19425).
6. Anche il terzo motivo è infondato.
Infatti, il testo completo dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 – sulla cui interpretazione si incentrano le censure – è il
seguente:
“L’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del
Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché
espletato fuori dall’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o
all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale”.

gravità della condotta posta in essere dal dipendente, può comportare
conseguenze di vario tipo: di tipo economico-finanziario, disciplinare, penale
etc.

Quest’ultima è la situazione verificatasi nella specie, visto che non vi sono
dubbi sul fatto che la Casa di cura Macchiarella sia convenzionata con il SSN.
7. È infondato, infine, pure il quarto motivo.
7.1. Al riguardo si deve premettere che:

b) la sentenza attribuita a questa Corte a p. 18 del ricorso ed ivi citata con
il solo numero “2168” non risulta reperibile negli archivi di questa Corte.
7.2. Nel merito, le censure risultano basate sulla premessa secondo cui
l’istituto della decadenza dall’impiego ha natura sanzionatoria o disciplinare.
Tale premessa risulta erronea e non conforme alla costante e condivisa
giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che:
a) l’istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato
dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile ai
dipendenti di cui all’art. 2, commi secondo e terzo, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, in forza dell’espressa previsione contenuta nell’art. 53, comma primo,
dello stesso decreto, e, siccome attiene alla materia delle incompatibilità, è
estraneo all’ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui
all’art. 55 dello stesso testo normativo (vedi, per tutte: Cass. 19 gennaio 2006,
n. 967);
b) in materia di pubblico impiego, la disciplina dell’incompatibilità prevista
dal d.P.R. n. 3 del 1957, art. 60, e segg. – applicabile a tutti i dipendenti
pubblici, contrattualizzati e non, a norma del D.Lgs. n.165 del 2001, art. 53,
comma 1, nonché ai dipendenti degli enti locali, in virtù dell’abrogazione, da
parte della legge n. 142 del 1990, art. 64, del R.D. n. 393 del 1934, art. 241 prevede che l’impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga
diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida,
decada dall’incarico; ne consegue che soltanto nel caso in cui l’impiegato
ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e
rientra nelle previsioni di cui all’art. 55 del decreto citato, posto che,
diversamente, trova applicazione l’istituto della decadenza, che non ha natura
sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della
perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero
mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di
lavoro (vedi, tra le tante: Cass. 12 ottobre 2012, n. 17437; Cass. 15 gennaio
2015, n. 617; Cass. 4 aprile 2017, n. 8722; Cass. 30 novembre 2017, n.
28797).
6

a) la mancata specificazione dell’anno del CCNL richiamato (eccepita dalla
controricorrente) è irrilevante perché il suddetto contratto non va applicato;

Deve, infatti, essere ricordato che è jus receptum che, essendo il giudizio
di cassazione un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; i
singoli motivi assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro
formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura
formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. Ne consegue che il
ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in
maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di
impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria
adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle
predette ipotesi (Cass. SU 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 3 luglio 2008, n.
18202; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22141).
IV – Conclusioni
In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di
cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la
soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00
(duecento/00) per esborsi, euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi
professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 1 5 % e accessori come per
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 7
marzo 2018.
Il So

liere

tensore

Il Presidente
eivo-i-3 ‘i

8. Non è esaminabile la parte finale del ricorso nella quale si sostiene senza formulare un motivo di censura e senza alcuna argomentazione – che la
Corte d’appello non avrebbe dovuto condannare la Milia al pagamento delle
spese processuali dei due gradi di merito del giudizio e si aggiunge che,
pertanto, “si impugna la sentenza de qua anche in ragione ditale statuizione”.

0,1

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA