Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20554 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8589-2018 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. ROMEI 19,

presso lo studio dell’avvocato ADOLFO RIITANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVESTRO AMODIO;

– ricorrente –

contro

M.O., M.N., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MONICA GREGORIO;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 5011/2017

del TRIBUNALE di SALERNO, emessa il 27/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Don. GABRIELE

POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che chiede che

la Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

R.P. richiedeva al Tribunale di Salerno di emettere un decreto ingiuntivo nei confronti di M.O. e M.N. per il pagamento della somma di Euro 2000, per avere concesso, quale locatore, un immobile ad uso abitativo alla Mancino, con garanzia dell’altro intimato. Il contratto di locazione del 15 gennaio 2013 prevedeva un canone annuale di Euro 6000 da corrispondere in 12 rate eguali. R. lamentava la morosità nel pagamento di quattro mensilità. Con atto d’intimazione di sfratto del 20 giugno 2016 il locatore aveva precedentemente intimato lo sfratto per morosità ottenendo il rilascio dell’immobile dalla conduttrice. Avverso il decreto ingiuntivo gli intimati proponevano atto di opposizione notificato il 23 maggio 2017 eccependo, tra l’altro, l’incompetenza per valore del Tribunale di Salerno;

R.P. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 27 gennaio 2018 con cui il giudice del Tribunale di Salerno dichiarava l’incompetenza per valore del Tribunale, essendo competente il Giudice di pace, lamentando che, per qualunque controversia derivante da rapporti di locazione avrebbe dovuto ritenersi funzionalmente competente il Tribunale;

M.N. e O. depositano controricorso e il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso. Il ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si lamenta la violazione delle norme sulla competenza; in particolare degli artt. 7,9,38 e 50 c.p.c., e la nullità dell’ordinanza di incompetenza anche in ordine alla condanna dell’opposto al rimborso degli onorari di difesa in favore degli opponenti. Secondo il ricorrente la competenza per materia o funzionale ha carattere inderogabile e prevale su quella per valore e, nel caso di specie, la controversia, riguardando la materia delle locazioni sarebbe di competenza esclusiva del Tribunale, indipendentemente dal valore. La materia cui fa riferimento l’art. 447 bis c.p.c., comprende qualunque pretesa collegata ad un contratto di locazione. Il Giudice di pace sarebbe incompetente in tale materia, poichè si occupa solo delle cause relative a beni mobili e, dopo la soppressione dell’ufficio del Pretore, la materia della locazione di immobili urbani è stata attribuita, per materia, al Tribunale. Il Tribunale avrebbe travisato il significato dell’ordinanza delle Sezioni Unite del 19 ottobre 2011 n. 21582 che si riferiva all’ipotesi di risarcimento danni da locazione e non alla tematica del pagamento dei canoni;

l’art. 447 bis c.p.c., prevede al comma 1: “le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende(1)(2) sono disciplinate dagli artt. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 e art. 421, comma 1, art. 422 e art. 423, commi 1 e 3, artt. 424, 425, 426, 427, 428 e art. 429, commi 1 e 2, artt. 430, 433, 434, 435, 436, 436 bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili”;

in seguito alla soppressione della figura del Pretore ad opera della L. n. 51 del 1998, la competenza in materia di controversie relative a rapporti di locazione di immobili urbani, di comodato di immobili urbani e di affitto, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui risulta situato l’immobile locato, o oggetto di affitto o di comodato;

secondo il Procuratore generale questo trasferimento in blocco di competenze non sussisterebbe poichè, così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità del tempo (Cass. 4157-1990; 5986-1998 ed altre) la competenza del Pretore e, successivamente del Tribunale, riguarderebbe le controversie vertenti sulla risoluzione del rapporto e limitatamente ai casi di diniego di rinnovazione alla prima scadenza dei contratti di locazione ad uso non abitativo, ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 29 e 30, nel caso di recesso del locatore nei contratti di locazione in regime transitorio di immobile ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 59, u.c., e nei contratti di locazione non abitativa in corso all’entrata in vigore della legge ai sensi dell’art. 73, e per i soli motivi contenuti nell’art. 29. In tutte le altre ipotesi opererebbe il criterio generale per cui la competenza va determinata secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice civile;

rileva la Corte che non appare adeguato il richiamo contenuto nell’ordinanza alla diversa ipotesi della competenza in materia risarcitoria ed a Cass. S.U. n. 21582 del 2011. Quest’ultima, in particolare, esplicitamente include nella competenza del Giudice di pace le cause che hanno per oggetto somme di denaro relative a quei beni (immobili), le quali non involgono questioni sul rapporto giuridico o di fatto con i medesimi;

secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. (Cass. Sez. 6 n. 6811/2015; Cass. 31.1.2006 n. 2143; Cass. 28.5.04 n. 10300; Cass. 20.2.02, n. 2471), a seguito della soppressione dell’ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell’art. 8 c.p.c., ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 49, e l’istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, cioè ratione materiae;

la controversia in esame rientra nel novero di quelle devolute alla competenza per materia del Tribunale, poichè le questioni oggetto del giudizio riguardanti la restituzione, anche in parte, del deposito cauzionale al conduttore nel quadro di un cessato rapporto di locazione immobiliare ad uso abitativo, ove fatte valere – come nel caso di specie – in via giudiziale, non possono che rientrare nel novero di quelle cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani di cui si è detto;

il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 49, abroga l’art. 8 c.p.c., che aveva sempre regolato la competenza del Pretore. L’abrogazione è conseguenza della soppressione dell’ufficio giudiziario del Pretore disposta dall’art. 1 del decreto cit.. L’art. 8 prevedeva, al comma 2, due ipotesi di competenza per materia: quella relativa alle azioni possessorie e nunciatorie, e le controversie in materia di locazione e comodato di immobile urbano e di affitto di azienda. Da ciò deriva che l’abrogazione dell’art. 8, va valutata considerando il testo del dell’art. 1, comma 1, che, oltre a prevedere la soppressione dell’ufficio del Pretore, stabilisce che “fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al Tribunale ordinario”;

pertanto, le controversie già attribuite alla competenza pretorile si intendono transitate al Tribunale attesa la sostituzione di quest’ultimo ufficio a quello soppresso;

l’ufficio subentrato riceve la competenza dell’ufficio soppresso con la stessa natura e la medesima qualificazione che tale competenza aveva presso l’ufficio soppresso, riguardo alle singole tipologie di controversie;

d’altra parte se il legislatore avesse voluto un mutamento della natura del criterio di radicazione delle singole tipologie di controversie oggetto del transitamento, lo avrebbe diversamente specificato;

dalla Relazione ministeriale non si traggono elementi per contrastare la tesi secondo cui l’oggetto della disposizione di trasferimento sia stata assunta così come era qualificato dal legislatore nelle norme oggetto di rinvio;

una possibile ricostruzione alternativa rinviene un addentellato normativo nel tenore del D. n. 51, art. 1 cit., che recita “fuori dei casi in cui è diversamente disposto nel presente decreto” e nella contestuale modifica dell’art. 9, in tema di competenza del Tribunale. Da ciò è stato sostenuto che la competenza del Pretore sarebbe trasmigrata solo in parte al Tribunale, in quanto il legislatore, mentre non ha modificato l’art. 7 c.p.c., ha inciso sull’art. 9 c.p.c., esprimendo la volontà di “disporre diversamente”, non inserendo espressamente nel nuovo assetto per materia del Tribunale, anche le competenze del soppresso ufficio del Pretore;

tale ricostruzione, però, non appare ragionevole poichè il mancato trasferimento delle controversie relative ai rapporti di locazione al Tribunale pone il problema dell’individuazione della regola di competenza applicabile a quelle domande che, pur traendo origine da specifici rapporti (locazione, comodato, affitto di azienda), si sostanziano in mere richieste di pagamento di somme di denaro (a titolo di canoni o risarcimento danno o altro) lasciando sullo sfondo il rapporto di locazione o di comodato o di affitto di azienda. Con la conseguenza che per le cause di minore valore sarebbe competente il Giudice di pace;

una siffatta ricostruzione, che spezza l’originaria unitarietà della competenza del Pretore in quella del Tribunale e del Giudice di pace, appare foriera di inconvenienti processuali. Al contrario, occorre valorizzare la intenzione del legislatore delegante tesa a trasferire al nuovo giudice unico tutte le competenze del Pretore e il disposto del D. n. 51, art. 244, comma 2, relativo alle norme di coordinamento. La disposizione prevede che “le funzioni del Pretore sono attribuite al Tribunale in composizione monocratica” e ciò consente di ritenere che eventuali “diverse disposizioni” (oggetto dell’art. 1) devono essere previste espressamente nel decreto legislativo cit.;

alla luce di quanto precede è possibile affermare che le competenze pretorili sono passate al Tribunale, per quello che rileva in questa sede, anche per le controversie relative a rapporti di locazione e comodato di immobili urbani, nonchè di affitto di azienda;

pertanto, il regolamento di competenza è fondato e va dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Salerno con compensazione delle spese processuali in considerazione della particolarità della questione.

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Salerno davanti al quale rimette le parti e compensa integralmente tra le parti le spesse processuali;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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