Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20554 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 29/09/2020), n.20554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35791-2018 proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato VIRGINIA

CERULLO, dall’Avvocato TEODORO COSTA e dell’Avvocato GIULIANO

GALLOTTA, ed elettivamente domiciliato a Roma, via Luciano Zuccoli

65, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCA MURET, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., Z.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato

LUIGI DE LISIO, presso il cui studio ad Eboli, via Madonna del

Soccorso 12, elettivamente domiciliano per procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1502/2018 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO,

depositata il 9/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

4/3/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica, PEPE ALESSANDRO, il quale ha

concluso per il rigetto del ricorso;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato VIRGINIA CERULLO; sentito, per

i controricorrenti, l’Avvocato LUIGI DE LISIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. e R.B., con atto di citazione notificato il 7/12/2002, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, G.G. deducendo che:

– con atto pubblico del 28/5/1990, il convenuto aveva acquistato dalla F.I.M. Finanziaria Immobiliare del Molise s.r.l. un appartamento in (OMISSIS), per la somma di Lire 140.000.000, di cui Lire 100.000.000 mediante accollo del mutuo fondiario quindicennale che alla società venditrice era stato concesso dalla Sezione di Credito Fondiario del Banco di Napoli;

– in sede di frazionamento, la quota di mutuo era stata ridotta a Lire 80.000.000, con la conseguente assunzione da parte del G. dell’obbligo di corrispondere in contanti alla F.I.M. il residuo importo di Lire 20.000.000;

– il G. non aveva adempiuto al pagamento del dovuto per cui la F.I.M. aveva agito, con ricorso per decreto ingiuntivo, innanzi al tribunale di Isernia, che, con sentenza n. 179 del 1998, lo ha dichiarato tenuto al pagamento, in favore della F.I.M., della somma di Lire 20.000.000, da corrispondere alle scadenze previste nel contratto di mutuo;

– la F.I.M., con scrittura privata dell’1/10/2002, ha ceduto a M.G. e R.B. il credito dalla stessa vantato nei confronti del G.;

– il convenuto, con missive del 9/10/2002 e del 11/11/2002, offriva agli attori il pagamento della somma di Euro 10.244,95, omettendo, tuttavia, di calcolare gli importi dovuti a titolo di interesse moratori.

Gli attori, quindi, in conseguenza del mancato versamento da parte del debitore di tale importo secondo le modalità disposte dal tribunale di Isernia con la sentenza n. 179 del 1998, hanno chiesto al tribunale, previo accertamento del loro diritto di credito, di condannare G.G. al pagamento della somma di Euro 10.244,95, oltre agli interessi moratori maturati dalla scadenza delle singole rate del mutuo fino al soddisfo.

G.G., dal suo canto, costituitosi in giudizio, ha dedotto, tra l’altro, di aver notificato dapprima alla F.I.M. e poi agli attori, quali cessionari del credito vantato dalla società, un’offerta reale di pagamento della somma di Euro 10.244,95, senza, tuttavia, ricevere dagli stessi alcuna indicazione in ordine alla quantificazione degli interessi dovuti.

Espletata una consulenza tecnica d’ufficio onde quantificare gli interessi dovuti agli attori sulla somma di Euro 10.244,95 alla luce dell’offerta reale che il convenuto aveva inviato alla F.I.M. in data 9/10/2002, il tribunale, con sentenza del 2015, ha accolto la domanda proposta dagli attori e, per l’effetto – previa conferma dell’ordinanza con la quale a norma dell’art. 186 bis c.p.c., era già stato disposto il pagamento da parte del convenuto della somma di Euro 10.244,95 – ha condannato il convenuto al pagamento della somma di Euro 9.449,86 ed alla refusione delle spese processuali.

G.G. ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo, per quanto ancora rileva, che il tribunale era incorso nella violazione del principio del ne bis in idem sul rilievo che, nonostante il tribunale di Isernia con la sentenza n. 179 del 1998 avesse previsto che il pagamento della somma di L.. 20.000.000 sarebbe dovuto avvenire con cadenza periodica secondo le scadenze previste nel contratto di mutuo stipulato tra la F.I.M. e il Banco di Napoli, aveva riconosciuto il diritto degli attori di richiedere il pagamento in un’unica soluzione del capitale e degli interessi: in realtà, secondo l’appellante, i giudizi promossi innanzi al tribunale di Isernia ed al tribunale di Salerno avevano entrambi ad oggetto il pagamento del capitale e degli interessi del contratto di mutuo per cui il giudice successivamente adito avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della domanda spiegata dagli attori, i quali, in effetti, avrebbero dovuto agire per porre in esecuzione la sentenza n. 179 del 1998 e non chiedere una pronuncia che confermasse quanto già statuito.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.

La corte, in particolare, dopo aver rilevato che: – il tribunale di Isernia, con la sentenza n. 179 del 1998, nel definire il giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo (n. 200 del 1992) che G.G. aveva promosso nei confronti della F.I.M. s.r.l., aveva, tra l’altro, revocato il decreto ingiuntivo opposto ed aveva testualmente dichiarato “dovuto il pagamento a parte di G.G. dell’ulteriore somma di Lire 20.000.000 in favore della F.I.M. s.r.l. da corrispondere alle scadenze previste nel contratto di mutuo”; – il tribunale, in motivazione, aveva sul punto chiarito che “con riguardo… al pagamento dell’ulteriore importo di Lire venti milioni il Collegio, non essendo nelle condizioni di pronunciare alcuna condanna, deve limitarsi alla declaratoria… circa la debenza della somma secondo le stesse modalità e tempi previsti per il mutuo”; – il G. non aveva dato esecuzione alla statuizione del tribunale di Isernia, non avendo corrisposto alla F.I.M. neanche una rata del capitale di Lire 20.000.000 secondo le scansioni temporali previsto dall’atto di erogazione e quietanza del 9/10/1990, stipulato a seguito del contratto condizionato di mutuo fondiario intercorso tra la predetta società ed il Banco di Napoli l’8/4/1988; – gli attori hanno convenuto in giudizio il G. chiedendo al tribunale di Salerno di accertare e dichiarare il loro diritto di conseguire dal convenuto “il pagamento della somma di 10.244,95 Euro, oltre agli interessi moratori maturati in conseguenza del mancato versamento della somma di E. 20.000.000 in ossequio alle modalità stabilite nella sentenza n. 179/1998 del Tribunale di Isernia, e per l’effetto condannare esso convenuto al pagamento della predetta somma di 10.244,95 Euro, con la maggiorazione degli interessi di mora a decorrere dalla data di maturazione delle singole rate di pagamento sino al di del soddisfo,…”; ha ritenuto che M.G. e R.B., quali cessionari del credito in questione con scrittura privata autenticata del 1/10/2002, dopo aver implicitamente rifiutato l’offerta di pagamento di Euro 10.244,95, formulata dalla controparte con missiva dell’11/11/2002 “a tacitazione, saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria”, in quanto non comprensiva degli interessi moratori medio tempore maturati sulla somma dovuta, avevano legittimamente instaurato il giudizio innanzi al tribunale di Salerno per ottenere, quale titolo esecutivo da far valere per l’esecuzione forzata, la condanna del debitore all’esatto adempimento dell’obbligazione. Ed infatti, ha osservato la corte, la causa petendi ed il petitum della domanda spiegata dagli attori (innanzi al tribunale di Salerno) erano costituiti, rispettivamente, dal mancato pagamento, da parte del G., della somma di cui era stato dichiarato debitore dal tribunale di Isernia e dalla richiesta di una pronuncia con la quale fosse accertato il loro diritto di ottenere il soddisfacimento del credito riconosciuto alla F.I.M. s.r.l. e, di conseguenza, fosse condannato il convenuto inadempiente al pagamento di quanto dovuto per capitale ed interessi moratori. La sentenza del tribunale di Isernia, infatti, ha proseguito la corte, costituisce una pronuncia meramente dichiarativa della sussistenza del debito del G. nei confronti della F.I.M. s.r.l. e delle modalità temporali del relativo adempimento, essendosi limitata ad accertare la sussistenza del credito della F.I.M. nei confronti del G.. Tale sentenza, quindi, non contenendo una statuizione di condanna di quest’ultima al pagamento del dovuto, non consentiva agli appellati, ad onta di quanto sostenuto dall’appellante, di porla in esecuzione in ipotesi di inadempimento della parte obbligata. I creditori, pertanto, al fine di tutelare le proprie pretese, dovevano necessariamente adire il tribunale di Salerno per conseguire una statuizione di condanna che integrasse, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., quella di accertamento del credito riconosciuto in favore del loro dante causa. Il tribunale di Salerno, in definitiva, ha concluso la corte, non poteva dichiarare l’inammissibilità della domanda proposta dagli appellati sul presupposto che la stessa era diretta a conseguire un secondo titolo esecutivo. Nè, ha aggiunto la corte, può affermarsi la violazione del divieto di ne bis in idem sul rilievo che, mentre il tribunale di Isernia aveva stabilito che il G. avrebbe dovuto corrispondere la somma di Lire 20.000.000 secondo le scadenze previste nel contratto di mutuo stipulato tra la F.I.M. ed il Banco di Napoli, il tribunale di Salerno ha riconosciuto agli appellati il diritto di richiedere il pagamento in un’unica soluzione del capitale e degli interessi. Ed infatti, ha osservato la corte, se, da un lato, il giudicato formatosi per effetto della sentenza del tribunale di Isernia n. 179 del 1998 ha cristallizzato l’obbligo del G. di versare alla F.I.M. la somma di Lire 20.000.000 secondo le scansioni temporali pattuite nel contratto di mutuo fondiario dell’8/4/1988 e nell’atto di erogazione e quietanza del 9/10/1990, dall’altro lato, tuttavia, l’inadempimento da parte del debitore a tale decisum ha finito per vanificarne, quale fatto sopravvenuto, l’efficacia precettiva e non ha, quindi, precluso ai creditori di chiedere il pagamento, in un’unica soluzione, di quanto dagli stessi vantato per capitale ed interessi moratori ed al tribunale di Salerno di accogliere tale domanda. In altre parole, ha proseguito la corte, il giudicato derivante dalla sentenza del tribunale di Isernia imponeva al G. di versare la somma di Lire 20.000.000 in conformità alla scadenze prestabilite nel contratto di mutuo, precludendo alla F.I.M. di pretendere il pagamento anticipato di quanto dovuto dal debitore per l’ipotesi in cui quest’ultimo avesse regolarmente eseguito la propria obbligazione restitutoria: non impediva, invece, al creditore, in caso di inadempimento e, quindi, di violazione del contenuto decisionale della pronuncia, di agire in giudizio per ottenere la condanna della controparte all’immediata corresponsione di capitale e interessi. In definitiva, ha osservato la corte, proprio l’inosservanza da parte del G. del giudicato scaturente dalla sentenza del tribunale di Isernia n. 179 del 1998 gli ha impedito di avvalersi del beneficio del termine, che quella sentenza gli aveva concesso, e, quindi, di opporre al creditore, nonostante il suo inadempimento, il divieto di pretendere l’immediato pagamento del capitale e degli interessi moratori. Il tribunale di Salerno, quindi, ha concluso la corte, lì dove ha condannato il G. al pagamento del capitale e degli interessi moratori in un’unica soluzione, non è incorso in alcuna violazione del giudicato scaturente dalla sentenza del tribunale di Isernia n. 179 del 1998, posto che, da un lato, l’appellante si era reso inadempiente all’estinzione della sua obbligazione per circa quattro anni e, dall’altro lato, aveva offerto agli appellati una somma inidonea a soddisfare il loro credito per non essere comprensiva degli interessi maturati nel corso degli anni.

La corte, pertanto, ha rigettato l’appello ed, in applicazione del principio della soccombenza, ha condannato l’appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite maturate nel giudizio d’appello.

G.G., con ricorso notificato in data 7/12/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente notificata in data 11/10/2018.

Hanno resistito, con controricorso notificato in data 14/1/2019, M.G. e Z.A., quest’ultima quale unica erede di R.B., i quali hanno anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità del procedimento e/o della sentenza, la violazione del principio del ne bis in idem in relazione agli artt. 1,2,24,25,71,101 e 111 Cost., e degli artt. 6,13 e 14C.E.D.U. e la violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità della domanda, che il convenuto aveva sollevato sin dal primo grado, in quanto mera duplicazione del giudizio già definito dalla sentenza del tribunale di Isernia n. 179 del 1998, sul rilievo che tale sentenza costituisce una pronuncia meramente dichiarativa della sussistenza del debito e che gli appellanti, pur a fronte dell’inadempimento della parte obbligata, non potevano porla in esecuzione, con la conseguente necessità, al fine di tutelare le proprie pretese, di adire il tribunale di Salerno per ottenere una statuizione di condanna che integrasse, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., quella di accertamento del credito riconosciuto in favore del loro dante causa.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che l’interpretazione autentica della sentenza resa dal tribunale di Isernia, passata in giudicato, non può che indurre alla conclusione secondo cui la stessa dev’essere qualificata come una sentenza di condanna. In realtà, ha aggiunto il ricorrente, in nessun caso una sentenza che si pronuncia sull’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere qualificata come sentenza dichiarativa e non di condanna.

1.3. D’altra parte, contrariamente a quanto ha affermato la corte d’appello, ha concluso il ricorrente, il contenuto, implicito o esplicito, della sentenza del tribunale di Isernia, già passata in giudicato, non può più essere oggetto di revisione da parte di altro giudice ma solo usato come titolo esecutivo per ottenere l’adempimento coattivo di quanto disposto nel provvedimento.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. L’efficacia preclusiva conseguente al giudicato consiste, com’è noto, nel fatto che l’accertamento dell’esistenza (o, rispettivamente, dell’inesistenza) del diritto azionato, così come identificato in relazione ai soggetti (personae) ed al fatto costitutivo (causa petendi), oltre che al bene della vita invocato (petitum mediato) e alla pronuncia giudiziale a tal fine funzionale (petitum immediato), una volta che sia coperto dalla relativa autorità, non può essere messo in discussione in altro processo, tra le stesse parti (o i loro eredi o aventi causa), con domanda giudiziale che implichi necessariamente l’accertamento della sua inesistenza (o, rispettivamente, della sua esistenza).

2.3. Ora, la sentenza del tribunale di Isernia n. 179 del 1998, per come (incontestatamente) riprodotta nella stessa pronuncia impugnata, dimostra, in effetti, come, in quel giudizio (avente ad oggetto l’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 200 del 1992 che G.G. aveva promosso nei confronti della F.I.M. s.r.l.), il giudice abbia, per quanto ancora rileva, dichiarato “dovuto il pagamento a parte di G.G. dell’ulteriore somma di Lire 20.000.000 in favore della F.I.M. s.r.l. da corrispondere alle scadenze previste nel contratto di mutuo”, chiarendo, in motivazione, che, “con riguardo… al pagamento dell’ulteriore importo di Lire venti milioni il Collegio, non essendo nelle condizioni di pronunciare alcuna condanna, deve limitarsi alla declaratoria… circa la debenza della somma secondo le stesse modalità e tempi previsti per il mutuo”.

2.4. Se questo è l’accertamento contenuto nella sentenza del tribunale di Isernia, pacificamente passata in giudicato, risulta, allora, evidente che la stessa, per la diversità tanto del petitum (immediato e mediato), quanto della causa petendi, non ha prodotto, rispetto alla domanda proposta nel presente giudizio, alcuna efficacia preclusiva.

2.5. Gli attori, infatti, con l’atto di citazione che lo ha introdotto, innanzi tutto, hanno chiesto al tribunale (di Salerno) di accertare e dichiarare il loro diritto di conseguire dal convenuto “il pagamento della somma di 10.244,95 Euro, oltre agli interessi moratori maturati…”, e, per l’effetto, di “condannare” il predetto convenuto “al pagamento della predetta somma di 10.244,95 Euro, con la maggiorazione degli interessi di mora a decorrere dalla data di maturazione delle singole rate di pagamento sino al di del soddisfo…”; ed, in secondo luogo, a sostegno della domanda così formulata, hanno dedotto il “mancato versamento della somma di E. 20.000.000 in ossequio alle modalità stabilite nella sentenza n. 179/1998 del Tribunale di Isernia”.

2.6. Risulta, pertanto, corretta la statuizione con la quale, proprio in ragione di tali diversità, la corte d’appello ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza del tribunale di Isernia n. 179 del 1998, per come in precedenza descritto, non aveva di certo precluso ai creditori, in qualità di cessionari della pretesa creditoria ivi accertata, la facoltà di agire nuovamente in giudizio per chiedere (al tribunale di Salerno) la condanna del debitore al pagamento, in un’unica soluzione, di quanto dagli stessi vantato per capitale ed interessi moratori.

2.7. Il giudicato derivante dalla sentenza del tribunale di Isernia imponeva, invero, al G. di versare la somma di Lire 20.000.000 in conformità delle scadenze stabilite nel contratto di mutuo, precludendo alla F.I.M. (e cioè all’originario creditore) di pretendere il pagamento anticipato di quanto dovuto dal debitore per l’ipotesi in cui quest’ultimo avesse regolarmente eseguito la propria obbligazione restitutoria ma, evidentemente, non impediva al creditore (ed ai suoi aventi causa) di agire nuovamente in giudizio, a fronte del mancato adempimento del debitore all’obbligazione così come accertata dalla predetta pronuncia, per ottenere la condanna di quest’ultimo all’immediata corresponsione di capitale e interessi.

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1206 ss c.c. e gli artt. 1,2,3,24,25,97,101 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda proposta dagli attori senza considerare la sostanza e l’importanza dell’offerta solenne (reale) che il convenuto aveva fatto, quale mezzo per la costituzione in mora del creditore, secondo le modalità previste e disciplinate dagli artt. 1209 e ss. c.p.c..

3.2. Così facendo, in effetti, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che il creditore, a seguito dell’offerta reale ricevuta, non ha motivato il rifiuto di accettazione di quanto offerto nè ha comunicato quanto necessario affinchè il debitore potesse adempiere l’intera obbligazione, non avendo indicato allo stesso l’ammontare complessivo degli interessi fino ad allora maturati nè la loro tipologia o natura, onde consentirgli di adempiere compiutamente a quanto dovuto.

3.3. La corte d’appello, quindi, ha concluso il ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la mora del creditore.

4.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la statuizione che ha impugnato: la quale, in effetti, ha implicitamente ma inequivocamente escluso che il rifiuto, da parte degli attori, dell’offerta di pagamento di Euro 10.244,95, formulata dalla controparte con missiva dell’11/11/2002 “a tacitazione, saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria”, sia stato privo, come pretende l’art. 1206 c.c., di un motivo legittimo, trattandosi, al contrario, di un’offerta di pagamento incompleta in quanto non comprensiva degli interessi moratori medio tempore maturati sulla somma dovuta (art. 1208 c.c., n. 3). Nè, del resto, può rilevare il fatto che il creditore non avrebbe fornito al debitore alcuna indicazione in ordine alla quantificazione degli interessi dovuti, se non altro perchè, come emerge dalla sentenza impugnata, tale eccezione, già sollevata in primo grado (v. la sentenza, p. 3), e dal tribunale (evidentemente) non accolta, non è stata poi oggetto, pur a fronte del suo mancato accoglimento, di un’espressa riproposizione (v. la sentenza, p. 4), come invece preteso dall’art. 346 c.p.c., con l’atto d’appello.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 329 c.p.c., l’acquiescenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’appello senza considerare, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c., che la parte appellata, nell’atto di costituzione nel giudizio di secondo grado, si era limitata a chiedere l’inammissibilità ovvero il rigetto dell’appello ma non aveva espressamente chiesto la conferma della sentenza di primo grado, con la conseguente acquiescenza alle relative statuizioni e l’illegittimità della condanna al pagamento delle spese del secondo grado.

6. Il motivo è del tutto infondato. L’appellato, infatti, nel costituirsi in giudizio, non ha alcun onere di chiedere, oltre al rigetto del gravame proposto, anche la conferma delle statuizioni (a lui favorevoli) contenute nella sentenza di primo grado. La natura pienamente sostitutiva della pronuncia resa dal giudice d’appello, rispetto a quella gravata, rende, invero, del tutto inutile la richiesta da parte dell’appellato della conferma di quest’ultima. La corte d’appello, inoltre, lì dove ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite maturate nel relativo giudizio, non ha fatto altro che dare attuazione alla norma, prevista dall’art. 91 c.p.c., comma 1, per cui il soccombente è obbligato al rimborso, nei confronti della parte vittoriosa, delle spese che la stessa ha sostenuto.

7. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi ivi articolati, dev’essere, pertanto, rigettato.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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