Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20554 del 06/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20554 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA

sul ricorso 6832-2016 proposto da:
TORRE SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA

DI

RIENZO

69,

dell’avvocato ERMELINDA COSENZA,

presso

lo

studio

rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMO LEONASI, giusta procura
in atti;
– ricorrente-

2018
contro

656

V. BESANA s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato MATILDE

Data pubblicazione: 06/08/2018

ABIGNENTE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO
MARSIGLIA, giusta procura in atti;
– controricorrente e e ricorrente incidentale contro

TORRE SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

dell’avvocato ERMELINDA COSENZA, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIACOMO LEONASI, giusta procura
in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 156/2016 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 11/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale
condizionato;
uditi gli Avvocati GIACOMO LEONASI e GUIDO MARSIGLIA.

PIAllA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

n. r.g. 6832/201.6

FATTI DI CAUSA

A fondamento del decisum la Corte distrettuale osservava, in estrema
sintesi, che il primo licenziamento era da ritenersi nullo ed inefficace
perché intimato in forma orale; il secondo, comunicato a mezzo di ufficiale
giudiziario in data 26/12/2008, non risultava impugnato entro il termine
decadenziale di cui all’art.6 legge n.604 del 1966; onde non poteva farsi
luogo alla tutela reintegratoria invocata dal lavoratore.
Avverso tale decisione Silvio Torre interpone ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la società intimata che ha spiegato ricorso
incidentale condizionato sostenuto da quattro motivi, avverso il quale
Silvio Torre ha notificato controricorso ex art.371 comma 4 c.p.c..
La società ha depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art.2969 c.c. ex art. 360
comma primo n.3 c.p.c..
Ci si duole della declaratoria di decadenza dalla impugnazione del secondo
licenziamento emessa dalla Corte distrettuale, nella carenza di
un’espressa eccezione ritualmente formulata da parte della società
resistente.
2. Il motivo va disatteso in ragione dei profili di inammissibilità che lo
connotano.
I vizi del processo non rilevabili d’ufficio possono, invero, essere conosciuti
dalla Corte di cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne
abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, nel rispetto delle regole
di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito.
Costituisce invero, acquisizione del diritto vivente che il ricorso per
cassazione debba uniformarsi al canone dell’autosufficienza, quale
requisito di contenuto-forma nella esposizione dei motivi di impugnazione

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza resa pubblica in data 11/1/2016
rigettava il reclamo proposto ex art.58 I. 92 del 2012 da Silvio Torre nei
confronti della s.p.a. V.Besana avverso la sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Noia con la quale erano state respinte le domande attoree
volte a conseguire la declaratoria di nullità ed illegittimità • del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato oralmente il
15/2/2008 e di quello intimato per giusta causa nel settembre 2008.

n. r.g. 6832/2016

che ne condiziona l’ammissibilità, da intendere come un corollario del
definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n.
6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, da cui discende che l’esame diretto
degli atti che la corte è chiamata a compiere è circoscritto a quegli atti ed
a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, il principio di autosufficienza del
ricorso è funzionale alla completa e regolare instaurazione del
contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di
avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la
controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad
altre fonti o atti, imponendo alla parte ricorrente, sempre che la sentenza
gravata non impinga proprio per questa ragione in un’apparenza di
motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa
decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (ex
plurimis, vedi Cass. 2/8/2016 n.16103).
3. Nella fattispecie, il canone di specificità del motivo di censura non
risulta rispettato, essendosi limitato il ricorrente a dedurre la omessa
formulazione da parte datoriale, nel primo atto difensivo, della eccezione
di decadenza dalla impugnazione, omettendo di richiamare – secondo
modalità improntate a doverosa completezza – il tenore di tale atto, di cui
ha riportato (e depositato, come da elenco apposto in calce al ricorso),
solo un mero stralcio.
Sotto altro versante, non può, peraltro, sottacersi che dalla parziale
succinta trascrizione dell’atto difensivo articolato dalla società, si desume
che il datore di lavoro ha comunque eccepito “la decadenza
dall’impugnazione del licenziamento” (così testualmente riportata al rigo
quarto della pagina 5 del presente ricorso), onde la censura non si sottrae
in ogni caso, ad un giudizio di infondatezza.
4. Con la seconda critica è denunciata violazione degli artt.2 e 6 1.604 del
1966 in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c.. Si deduce che il
secondo licenziamento intimato in data 11/9/2008, non sarebbe stato
comunicato al lavoratore, di guisa che neanche potrebbe soggiacere ai
termini decadenziali di impugnazione di cui alla legge n.604 del 1966.
5. Con la terza censura il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio ex art. 360 comma primo n.5 c.p.c..
Ribadisce che il recesso intimato in data 11/9/2008 sarebbe stato
“scoperto dal lavoratore attraverso la veri3ca Inps” svolta il 27/10/2008,
alla quale “può ragionevolmente ancorarsi la conoscenza del
2

requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più

n. r.g. 6832/2016

licenziamento”. Nell’ottica descritta, erronei erano da ritenersi gli approdi
ai quali era pervenuta la Corte distrettuale, avendo egli impugnato
tempestivamente il provvedimento, in data 11/11/2008.

Le doglianze formulate dal ricorrente muovono tutte dall’erroneo
presupposto che in data 11/9/2008 un licenziamento sia stato intimato
dalla società e che sia stato tempestivamente impugnato, non incorrendo,
pertanto, nella decadenza accertata dal giudice del gravame; ma l’assunto
è privo di fondamento ove si faccia richiamo ai principi regolatori
dell’istituto del recesso che è negozio di natura unilaterale recettizia.
Come affermato da questa Corte in numerosi approdi (vedi di recente
Cass. 29/03/2017 n.8136) non è rilevante il momento in cui è maturato il
proposito di licenziare il dipendente, né l’eventuale esternazione dell’atto a
terzi, ma è necessario che l’intento negoziale si traduca in un atto
giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a
produrre effetti, affinchè possano decorrere i termini connessi al
compimento dell’atto di risoluzione del rapporto.
Dalla natura del recesso quale atto unilaterale recettizio nei confronti del
lavoratore ed in quanto tale ex artt. 1334 e 1335 c.c. produttivo di effetti
soltanto dal momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario,
discende che la comunicazione ad un terzo e non destinata anche ai
lavoratore, non può fare considerare il recesso come già perfezionatosi sol
perché il lavoratore medesimo ne sia fortuitamente venuto a conoscenza.
Analogamente, non rileva che l’intento di licenziare un dipendente sia
comunque maturato prima (ad esempio in seno al consiglio di
amministrazione o in altri): finché esso non sia stato manifestato con atto
avente efficacia esterna in quanto diretto al destinatario, è inidoneo a
risolvere il rapporto (così in motivazione, Cass. cit. n.8136/2017).
Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata e pur
tralasciando di considerare il difetto di specificità che connota anche•tale
censura laddove non riporta il tenore del preteso atto di recesso
11/9/2008 né della relativa impugnativa in data 11/11/2008 – deve
ritenersi immune da censure la statuizione con la quale la Corte
distrettuale, disattendendo la prospettazione di parte appellante, ha
accertato che il secondo licenziamento è stato comunicato mediante
ufficiale giudiziario in data 26/12/2008 e non è stato oggetto di alcuna
impugnazione anteriormente alla instaurazione del giudizio nel marzo
2013;
3

6. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la
trattazione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi.

n. r.g. 6832/2016

così decadendo il ricorrente dall’esercizio del diritto, per non aver
impugnato il licenziamento entro i termini sanciti dall’art.32 comma 1
della L.183 del 2010, applicabili anche ai licenziamenti intimati
anteriormente al 24/11/2010 ex d.l. n.225/2010, secondo i principi
affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (ex plurimis,
vedi Cass. 29/11/2016 n.24258).

Si deduce, in relazione al recesso oggetto di delibazione, che la natura
disciplinare che lo sorreggeva, avrebbe imposto il rispetto degli oneri di
preventiva contestazione degli addebiti sanciti dalla disposizione statutaria
invocata.
8. Il motivo va disatteso.
Non può sottacersi che anche lo scrutinio di tale asserita ragione di
illegittimità del licenziamento è inibito dalla intervenuta decadenza del
ricorrente dall’esercizio del diritto, che logicamente assorbe ogni doglianza
attinente alla correttezza della procedura disciplinare intrapresa dalla
parte datoriale e culminata nella irrogazione del provvedimento espulsivo;
e ciò al di là di ogni pur rilevante considerazione in ordine alla novità della
questione sollevata, che non risulta sia stata trattata in alcun modo nella
sentenza impugnata, ingenerando a carico del ricorrente l’onere – nello
specifico rimasto inadempiuto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione
della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale
scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar
modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale
asserzione (ex multis vedi Cass. 22/4/2016 n. 8206).
In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso principale è
respinto, restando assorbito il ricorso incidentale proposto in via
condizionata dalla società intimata con il quale è stata sollevata questione
di decadenza dalla impugnazione di entrambi i licenziamenti per mancata
proposizione del ricorso entro il termine perentorio di 270 giorni (poi
ridotti a 180) ex art.32 c.1 1.183/2010 ed art.2 c.54 d.l. 225/2010 conv. in
I. 10/2011 (primo motivo), e si è prospettata violazione degli artt.2 e 6
1.604/66 nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione
alla dedotta intimazione in forma scritta, del primo licenziamento in data
14/2/2008) (secondo motivo).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza,
liquidate come in dispositivo.
4

7. li quarto motivo prospetta violazione degli artt.2 1.604 del 1966 e 7
1.300 del 1970 in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c..

n. r.g. 6832/2016

Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art.1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1
quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso
incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed in euro 4.500,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art.13.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2018.

P.Q.M.

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