Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20553 del 06/10/2011
Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.R., con domicilio eletto in Roma, Via Quintilio Varo n. 33,
presso l’Avv. GIULIANI Angelo, che la rappresenta e difende come da
procura in calce ai ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli cron.
2500 depositato il 23 aprile 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona de Sostituto Procuratore
Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento
parziale del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.R. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 4.500,00 per anni quattro e mesi sei di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al giudice amministrativo dal giugno 1966 all’aprile 2006.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
Il P.G. ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge per avere la Corte di merito determinato la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata dalla data della pronuncia anzichè da quella della domanda è fondato in quanto è principio già affermato quello secondo cui “Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).
Il secondo motivo che attiene alla liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procede a nuova statuizione sul punto.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto determinata la decorrenza degli interessi in misura legale dalla data della domanda.
Le spese della fase di merito seguono la soccombenza. Quelle di questa fase possono essere compensate nella misura dei due terzi atteso l’oggetto del giudizio e poste a carico dell’Amministrazione per il residuo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, determina la decorrenza degli interessi in misura legale sulla somma liquidata dalla data della domanda; condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di merito che si liquidano in complessivi Euro 873,00 di cui Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di un terzo di quelle della fase di legittimità che, per l’intero, si liquidano in complessivi Euro 330,00 di cui Euro 230,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011