Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20553 del 06/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20553 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 16069-2016 proposto da:
NASTI VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 11, presso lo studio dell’avvocato
MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CRISTIANO ANNUNZIATA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2018
147

contro

AIR ONE S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO
25-B, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO PESSI,

Data pubblicazione: 06/08/2018

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO SANTORI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 8613/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2015 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2018 dal Consigliere Dott. LAURA
CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ABATI MANLIO;
udito l’Avvocato SANTORI MAURIZIO.

209/2014;

Rgn. 16069/2016
Svolgimento del processo
1)Con sentenza del 17.12.20015 la corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello
‘R.
principale del comandante Valerio Nasti, dipendente di Agi ONE spa , confermando la
sentenza di primo grado che aveva accertato la legittimità del licenziamento in tronco
intimato al Nasti a seguito di contestazione disciplinare con cui la società gli aveva

procedure previste per tale operazione, causando il danneggiamento del veicolo ed
esponendo a grave rischio di incolumità i passeggeri; di non aver poi constatato la
lesione del tip alare destro del velivolo , né segnalato l’inconveniente , così
consentendo il successivo decollo per Milano, dove non aveva collaborato con il
personale tecnico dell’aeroporto che si era reso conto del danno all’aeromobile.
2)La corte ha ritenuto, come anche il primo giudice,

la non genericità della

contestazione stante il richiamo ad una serie di obblighi previsti dai manuali operativi,
ritenendo altresì corretto l’iter procedurale seguito nella contestazione ; che i fatti
costituissero giusta causa , potendosi ricondurre alla ipotesi di illecito disciplinare di
cui all’art.32 del CCNL del settore che, sia pure esemplificatamente, prevede la
massima sanzione espulsiva in caso di compimento di azioni che implichino pregiudizio
per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni della compagnia, ritenendo
provato che il danno all’aeromobile fosse stato causato dalle irregolarità poste in
essere dal Nasti che , giungendo sbilanciato sulla pista , per correggere l’allineamento
1

del velivolo al suolo, eseguiva una serie di manovre errateldannose , come emergente
anche dalla documentazione fotografica.
3)La corte territoriale ha poi accolto l’appello incidentale della società AIR ONE
riformando la decisione del Tribunale che aveva respinto la domanda riconvenzionale
avente ad oggetto la domanda risarcitoria ed ha ritenuto provato non solo il danno
provocato, ma anche la quantificazione dello stesso, attraverso la stima effettuata
dalla società, indicata nella fattura prodotta, relativa al controvalore del pezzo
danneggiato, in ordine al quale nessuna contestazione aveva sollevato il ricorrente.
4)Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Nasti affidato a sette
motivi,

cui ha opposto difese la società con controricorso. Sono state depositate

memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti.

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addebitato di non aver rispettato, in fase di atterraggio del volo Fiumicino / Alghero, le

Motivi della decisione
5)1 motivi di ricorso hanno riguardato: a) la violazione e falsa applicazione dell’art.7
legge n.300/70 e dell’art.32 punto 4 dell’Accordo nazionale del personale AIR ONE ,
degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre che violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in
4,-Cr•A- ‘424~ .

relazione alla lettera di contestazione del 26.3.2007 , pen/avere ap la corte rilevato la
mancata specificazione del fatto costitutivo dell’infrazione prevista dalla

configurazione dell’aero mobile” per poter ritenere errata la virata di 30 gradi, non
contenendo la contestazione neanche i dati e le precisazioni sull’atterraggio descritti
solo nella sentenza di appello e ricavati da accertamento sulla “scatola nera “effettuati
dopo l’apertura del procedimento disciplinare; b)la violazione degli artt.1362 e 1363
c.c. per avere la corte ritenuto erroneamente che i fatti fossero stati regolarmente
contestati, come precisato dall’art. 32 punto 4 dell’Accordo nazionale, mentre vi era
assoluta carenza di specificità; c) la violazione dell’art.7 , 1° comma della Legge
n.300/70 e degli artt.112 e 115 c.p.c., per avere la corte omesso di motivare
sull’eccepita mancanza di affissione del codice disciplinare in luogo accessibile in
azienda; d)la violazione dell’art.2 legge n.604/66 con riferimento sia alla lettera di

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licenziamento del 12 aprile del 2012, si alla lettera di richiesta di specificazione dei
motivi , non riscontrata dal AIR ONE spa, carenze che la Corte non avrebbe in alcun
modo esaminato; e) la violazione e falsa applicazione dell’art.5 legge n.604/66 e
artt.2129 e 2697 c.c., oltre che l’omesso esame di fatto decisivo , con riferimento
all’art.360 n.3 e n.5 c.p.c., per avere i giudici di merito basato la decisione su “prove
” inesistenti”, non essendovi alcuna prova che i dati contenuti nella c.d. “scatola nera”
dell’aeromobile , relativi all’atterraggio , fossero effettivamente quelli contenuti nel
rapporto d’inchiesta prodotto dalla società, in particolare con riferimento alla ” quota ”
alla “distanza”ed alla configurazione del velivolo all’atto dell’inizio della virata dal parte
comandante Nasti. La relazione infatti aveva ricostruito la manovra a “posteriori”
attraverso indagini non effettuate direttamente dalla società ma da un soggetto terzo,
trattandosi quindi di un rapporto di inchiesta con natura di mero parere , non fonte di
prova, con violazione dell’art.2967 c.c.; f)la violazione dell’art.2967 c.c., in relazione
agli artt. 1176 , 2014 c.c., degli artt. 1223, 2043 , 2056, 2059 c.c. , oltre che
l’omesso esame di più fatti decisivi , oggetto di discussione tra le parti, ai sensi
dell’art.360 c.1.n.3 e 5 c.p.c., per non avere la corte di merito rilevato l’qssenza
totale di prova della pretesa illegittimità della condotta, così affermando
apoditticamente una gravissima violazione di obblighi diligenza , avendo altresì errato
2

contrattazione collettiva , senza indicazione delle effettive “quote , distanze e della

la corte nel ritenere provato il danno arrecato alla società perché provati l’impatto
dell’ala destra dell’aeromobile con la pista e l’attribuibilità di tale impatto alla
condotta di atterraggio gravemente colposa del comandante, oltre che provato anche
l’ammontare del danno,mentre non vi sarebbe stata , a dire del ricorrente, alcuna
prova in merito, non desumibile dal materiale fotografico privo di riscontri certi, o
dalla sola fattura prodotta dalla società. Avrebbe poi errato la corte nel non
considerare che dopo l’atterraggio ad Alghero l’areomobile era stato ispezionato dal

momento dell’atterraggio la responsabilità della sicurezza del velivolo spetta
comunque al Direttore dell’Aeroporto ; g)la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in
relazione all’ad 32 dell’ accordo nazionale , dell’art.2019 c.c., degli artt. 115 e 116
c.p.c e comunque omesso esame di fatti decisivi , ai sensi dell’art.360 c.1 n.5 c.p.c.
per non essere stati contestati dalla società obblighi scaturenti da precise indicazioni
contenute nei manuali operativi richiamati da AIR ONE spa e neanche l’omessa
verifica dello stato del velivolo all’atterraggio ad Alghero, a cui i giudici di merito
hanno fatto riferimento nella sentenza impugnata.
6) Che i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, perché
tutti in realtà censurano la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, in
particolare individuate nell’art.7 della Legge n.300/70, oltre che negli artt. 1362 e
1362 c.c.e nell’art.32 n.4 del CCNL in punto di licenziamento senza preavviso,
lamentando una mancata valutazione, da parte della corte di merito, della genericità
della contestazione disciplinare, non essendo state contestate specifiche circostanze
di fatto ed elementi concreti di inadempimento gravissimo, come ritenuto

contraenti

collettivi , tale da determinare il licenziamento in tronco. Il ricorrente poi censura la
sentenza anche per ritenuto prove idonee documenti c tali non sarebbero , quali in
particolare la relazione, prodotta dalla società in primo grado, dell’Agenzia Nazionale
Sicurezza al Volo.
7) I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
8) Sono infondate le censure di mancato accertamento da parte della corte di merito
della genericità della contestazione per assenza di specifica individuazione di fatti
costituenti infrazioni, perché le condotte addebitate risultano invece debitamente
descritte nella lettera di contestazione, così come trascritta in ricorso e come
correttamente motivato nella sentenza impugnata, che ha dato atto dell’avvenuta
formalizzazione della contestazione disciplinare anche a seguito di precisazioni scritte,
3

personale tecnico dell’ aeroporto, che nulla aveva riscontrato, tenuto conto che dal

inviate con due lettere alla società dal comandante Nasti. Inammissibili e comunque
infondate inoltre devono ritenersi le censure che lamentano un omesso esame delle
eccezioni, espressamente sollevate anche in appello, di mancata affissione del codice
disciplinare e di inefficacia del licenziamento per mancata specificazione dei motivi
della relativa comunicazione. Ed infatti il ricorrente non ha trascritto nel ricorso di
legittimità , nel rispetto del principio di autosufficienza , la parte rilevante del ricorso
di appello dove tali motivi sarebbero stati formulati, né ha provveduto a depositare

evidente violazione dell’art.366 c.2.n.6 c.p.c., così da non consentire a questa corte
un esame diretto della effettività della doglianza.
9) Ma comunque si tratterebbe di motivi infondati, perché l’orientamento di questa
corte è nel senso di escludere la violazione dell’art.7 legge n.300/70 nei casi in cui sia
irrogata la sanzione del licenziamento in assenza della affissione del codice
disciplinare, qualora di tratti di licenziamento per giusta causa o per giustificato
motivo, come definiti per legge, essendo invece necessaria la pubblicità del codice
disciplinare qualora

lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi

giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria, collettiva o legittimamente
posta dal datore di lavoro ( cfr Cass. n. 19306/2004, Cass. 27104/2006), fattispecie
non riscontrabile nel caso in esame non essendo stata richiamata nella contestazione
da AIR ONE spa alcuna specifica condotta illecita prevista dall’accordo nazionale,solo
essendo stato richiamato l’art.32, che indica soltanto alcune ipotesi di infrazioni a
mero titolo esemplificativo.
10) Inoltre nessuna inefficacia del licenziamento per assenza di motivazione avrebbe
dovuto accertare la corte , atteso che la comunicazione , così come trascritta in
ricorso, fa espresso richiamo alla lettera di contestazione il cui contenuto viene
confermato.
11) Le ulteriori censure del ricorrente si attestano poi sulla violazione di norme ed in
particolare sulla violazione dell’art.2967 c.c. e dell’art.5 legge n.604/66 per avere i
giudici di merito ritenuto l’efficacia probatoria di documenti, quali il rapporto di
inchiesta , ossia della relazione dell’Agenzia Nazionale Sicurezza al Volo,

che

costituivano soltanto dei pareri peraltro provenienti da un soggetto terzo “estraneo ai
fatti di causa” e per avere la corte addebitato al Nasti una condotta gravissima in
assenza di qualsiasi prova , oltre che per avere richiamato una fattispecie contrattuale

4

tale atto o ad indicarne con specificità la collocazione nel fascicolo depositato, con

di illecito non contestata e per non aver considerato l’assenza di nocumento per la
società , comianche del passeggeri.
12) Le censure non si riferiscono in particolare a violazione di norme o di principi di
diritto, ma in realtà, laddove lamentano che la corte non abbia considerato la totale
inesistenza di prove , anche perché i testi escussi non avrebbero confermato nulla con
riferimento ai fatti oggetto di contestazione, finiscono per censurare l’accertamento in

primo grado proprio anche attraverso le testimonianze raccolte e attraverso la
relazione tecnica effettuata sulla manovra posta in essere dal comandante Nasti
nell’effettuare non solo un atterraggio con modalità non consentite e pericolose
provocando anche un danno al velivolo, ma altresì nel non aver verificato le condizioni
dell’aeromobile dopo l’atterraggio, consentendo così la nuova partenza per lo scalo
milanese.
13) La corte tuttavia ha esaminato tali fatti decisivi, che avevano formato oggetto di
discussione tra le parti, operando una ricostruzione degli stessi coerente ed
estremamente analitica, peraltro conformandosi in massima parte alla stessa
decidendi

ratio

del primo giudice, né il ricorrente ha posto in evidenza che le ragioni di

fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle poste a base della sentenza
di rigetto di appello , fossero diverse

(cfr in merito Cass.5528/2014, Cass.

26774/2016).
14) Ed infatti la Corte romana in accoglimento dell’appello incidentale, ha riformato la
decisione del tribunale soltanto con riferimento alla domanda , svolta dalla società, di
condanna specifica al risarcimento del danno, sulla base della fattura prodotta ed
esplicativa della quantificazione del danno subito dall’ala destra dell’aeromobile, per
importo che ha ritenuto provato in quanto non contestato dal ricorrente, in presenza
della prova raggiunta in punto di responsabilità del Nasti nella causazione dell’evento
dannoso.
15) Conseguentemente i motivi con cui il ricorrente lamenta in realtà un asserito vizio
di motivazione in punto di fatto risultano inammissibili anche in virtù del combinato
disposto degli art.360 n.5 e dell’ art. 348 ter c.p.c.
16)I1 ricorso deve quindi essere respinto , con condanna del ricorrente , soccombente,
alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidati corna da dispositivo,

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fatto compiuto dalla corte, alla luce delle risultanze istruttorie, così come emerse in

sussistendo altresì il presupposto di legge anche per il pagamento del contributo
unificato ai sensi dell’art.13 comma 1 quater DPR N.115/2002 .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro diecimila per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater

DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis
dello stesso art.13 .
Roma , 17.1.2018
La4ra Curcio

Vincenzo Di Cerbo

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