Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20552 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.R., con domicilio eletto in Roma, Via Valerio

Scarabellotto n. 8, presso l’Avv. SGARELLA Enrico, che lo rappresenta

e difende come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Milano

depositato il 18 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.R. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha ritenuto inammissibile i suoi ricorsi ex lege n. 89 del 2001, in quanto relativi a giudizi in materia tributaria avanti al giudice specializzato.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il P.G. ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con il quale si censura per violazione di legge l’impugnato provvedimento con il quale il giudice di merito ha ritenuto inapplicabile la normativa sull’equo indennizzo ai giudizi tributari è infondato.

Premesso che è principio già affermato quello secondo cui “Per individuare l’area di applicazione della disciplina del diritto all’equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, bisogna fare riferimento a complessivo impianto sistematico della legge nazionale e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La lettura sistematica in parola non esclude che la riparazione possa essere richiesta anche con riferimento a controversie del giudice tributario che siano riferibili alla materia civile (in quanto riguardanti pretese dei contribuente che non investano la determinazione dei tributo ma solo aspetti consequenziali come nel caso del giudizio di ottemperanza ad un giudicato tributario del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70 o in quello del giudizio vertente sull’individuazione del soggetto di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza) o alla materia penale…(omissis)” (Cassazione civile, sez. trib., 15/07/2008, n. 19367) non vi è dubbio che nella fattispecie la controversia non attenga a materia civile ma a materia tributaria in senso stretto dal momento che oggetto dei giudizi della cui durata si discute era il diritto ai rimborso di quanto corrisposto a titolo di ILOR sull’assunto che il reddito di lavoro autonomo de contribuente non fosse qualificabile come reddito di impresa (in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980 la quale ha dichiarato illegittimità costituzionale della L. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 4, n. 1, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, comma 2, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d’imposta, all’imposta locale sui redditi”) così che, in sostanza, era posto in discussione il presupposto impositivo e quindi il potere dello Stato di pretendere il tributo.

Ciò trova conferma nella giurisprudenza della Corte in analoga fattispecie, essendosi deciso che “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la controversia concernente il rimborso della maggiore Irpef trattenuta in sede di liquidazione della buonuscita per cessazione del rapporto di lavoro esula dall’ambito applicativo della L. 24 marzo 2001, n. 89, atteso che, essendo controverso se la trattenuta sia stata o meno effettuata oltre il dovuto, la lite verte sulla base imponibile del tributo e, quindi, necessariamente involge l’accertamento del potere impositivo dello Stato” (Cassazione civile, sez. 1^, 15/04/2009, n. 8980).

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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