Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20551 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 15/04/2019, dep. 30/07/2019), n.20551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21996-2015 proposto da:

COMUNE SPADAFORA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE VERDE

162, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA GRILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE GAZZARA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SERRADIFALCO 7, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FAVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CELONA giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 622/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Comune di Spadafora conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina A.D. chiedendo che fosse condannato, previo accertamento dei beni attribuiti in legato all’attore, al rilascio dei medesimi beni, con la condanna altresì al risarcimento dei danni subiti.

Deduceva che in data (OMISSIS) era deceduto il prof. P.F. il quale aveva disposto della sua successione con testamento pubblico del 10/12/1998, nominando erede universale A.D., legando in favore del Comune una serie di beni mobili ed immobili.

Tuttavia il convenuto, sebbene richiesto della consegna dei beni lasciati all’ente locale, aveva opposto che era necessario, conformemente al volere del de cuius, previamente rimborsare le somme di denaro dal medesimo anticipate.

Il Giudice adito, dopo avere con una prima sentenza non definitiva dichiarato la sanatoria della nullità della procura apposta a margine dell’atto introduttivo, con la successiva sentenza del 28 marzo 2007 dichiarava che il Comune di Spadafora era divenuto proprietario dei beni di cui ai legati disposti in testamento, come previsti in motivazione, condannando l’ A. al rilascio degli stessi, nonchè al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del negozio oggetto del legato.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale il Comune di Spadafora ed appello incidentale l’ A., e la Corte d’Appello di Messina con la sentenza n. 622 del 29 luglio 2014 dichiarava che il Comune era divenuto proprietario per effetto del testamento del terreno in località (OMISSIS), di cui alle part. (OMISSIS), ad eccezione del fabbricato insistente su porzione della particella (OMISSIS) e dei manufatti (palmento, vasca e forno) ed area di pertinenza annessi al fabbricato medesimo, nonchè del negozio al piano terra del fabbricato in (OMISSIS) ad angolo tra (OMISSIS), compreso il garage, e la casa sita alla stessa via (OMISSIS), incluso il terrazzo soprastante. Inoltre condannava l’ A. al rilascio in favore del Comune di tali immobili a condizione del previo versamento da parte dell’ente locale della somma di Euro 737,50 oltre interessi legali a far data dal 2/2/2000. Rigettava la domanda di risarcimento del danno, riconoscendo all’ A. il diritto a percepire i frutti dei beni legati sino alla data di corresponsione della detta somma.

Infine dichiarava di proprietà del convenuto i fucili oggetto della disposizione testamentaria, ad eccezione del fucile “Le Beau” già attribuito al figlio del convenuto G., e di un altro a scelta dell’erede, con obbligo tuttavia in capo all’erede di conferire le armi e l’attrezzatura da caccia in custodia presso il museo/biblioteca che l’ente comunale avrebbe istituito presso l’immobile attribuito a titolo di legato.

La sentenza osservava che non era stata contestata la conclusione del Tribunale secondo cui il rimborso delle spese anticipate da parte dell’erede costituiva una condizione solo per ottenere la materiale traditio dei beni legati, ma non incideva invece sull’efficacia dei legati stessi.

Quanto alla determinazione delle spese in esame, alla luce dell’istruttoria svolta, occorreva però preliminarmente chiarire che secondo le regole generali il pagamento dei pesi ereditari incombe sull’erede, fatta eccezione per i soli oneri che il testatore abbia inteso espressamente porre a carico del legatario.

Nella fattispecie doveva reputarsi che lo stretto collegamento tra le disposizioni attributive a titolo di legato e la previsione dei rimborsi facesse sì che le somme dovute a tale titolo dovessero essere collegate ai beni immobili oggetto dell’attribuzione a titolo particolare.

Inoltre la dizione presente in testamento “a qualsiasi titolo” imponeva di ritenere che le somme da rimborsare relative ai fabbricati nonchè alla cappella erano non soltanto quelle attinenti alla manutenzione dei beni, ma ogni altra spesa che comunque l’erede avesse sostenuto “in anticipazione” ed in una fase prossima all’apertura della successione.

In tale prospettiva, quindi, anche le spese sostenute per la cappella, sebbene fosse un bene non oggetto del legato, erano da rimborsare, atteso l’ampio onere manutentivo che il de cuius aveva inteso porre a carico dell’ente locale.

La sentenza passava poi ad esaminare la sorte dei fucili appartenenti al de cuius e riteneva che anche questi beni non fossero oggetto di legato, come si ricavava anche dal potere di scelta attribuito all’erede di individuare, oltre al fucile già assegnato per testamento, un secondo fucile da attribuire al figlio G..

Ciò confermava che il convenuto era proprietario di tali beni, ma era in ogni caso obbligato a conferirli in custodia presso l’istituendo museo/biblioteca.

Ritornando alle somme il cui versamento condizionava la consegna dei beni legati, la Corte distrettuale escludeva che tra le stesse potessero farsi rientrare quelle versate a titolo di legato da parte dell’ A., così come pure quelle sostenute per le onoranze funebri, mancando ogni legame con la manutenzione in senso lato dei beni immobili, ma andavano invece individuate nella somma spesa per la lapide funeraria (Lire 1.008.00) ed in quelle versate per il pagamento di due bollette dell’Enel relative al periodo luglio-ottobre 1999 (per un importo di Lire 424.000).

In merito all’individuazione dei beni legati al Comune, la sentenza d’appello esaminava la questione dell’attribuzione anche del fabbricato esistente sul fondo alla (OMISSIS), ritenendo che tale bene fosse escluso.

Infatti, mancava una specifica indicazione anche di tale manufatto tra quelli attribuiti all’ente locale. Inoltre occorreva evidenziare che in relazione a tutti i beni legati, il de cuius aveva previsto una specifica destinazione per finalità pubbliche o di pubblica fruizione, che però era contemplata solo per il terreno, ma non anche per il fabbricato, il che induceva a ritenere che tale mancata specificazione sottintendesse la volontà di escludere dai beni legati anche la cd. casa di campagna.

Inoltre nella stessa disposizione testamentaria si faceva menzione di “eventuali costruzioni” espressione questa da intendersi riferita a nuove costruzioni edificate sul terreno.

A conforto di tale convincimento, i giudici richiamavano anche le risultanze della CTU dalle quali emergeva che tale fabbricato, sebbene di modesta consistenza, aveva delle caratteristiche che non potevano essere ignorate dal testatore, il quale non avrebbe potuto tacere sulla sua sorte.

Inoltre non vi era la dimostrazione della stretta e necessaria correlazione con il restante fondo, peraltro molto esteso, emergendo anche un’assoluta prossimità alla strada pubblica, con diretto accesso all’edificio, ai vani accessori ed alla cd. area di pertinenza che deponevano per un’utilizzazione ed utilizzabilità separata dal resto del fondo.

In assenza quindi di una specifica previsione testamentaria, ad opera peraltro di un testatore molto attento e preciso nell’individuazione dei beni legati, doveva reputarsi che tale manufatto non rientrasse tra quelli legati e che quindi appartenga all’erede.

A diversa conclusione quanto al rapporto di autonomia doveva invece pervenirsi per il garage ed il terrazzo del fabbricato cittadino, essendo invece evidente che si tratti di manufatti pertinenziali rispetto alle unità immobiliari oggetto del legato, e che sono quindi destinati a trasferirsi al legatario unitamente alla titolarità della res principale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Spadafora sulla base di cinque motivi.

A.D. resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed in particolare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. laddove i giudici di appello hanno statuito che tra i beni esclusi dal legato in favore del Comune vi è anche il fabbricato insistente su porzione della particella n. (OMISSIS) del terreno in località (OMISSIS), aggiungendo al fabbricato anche il palmento, la vasca ed il forno e l’area di pertinenza.

Si deduce che l’appellante incidentale aveva chiesto escludersi dal legato solo la casa, sicchè non avrebbero potuto i giudici di appello estendere l’esclusione anche agli altri manufatti di cui alla lett. a) del capo 1 del dispositivo.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di parte intimata laddove sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto la censura andrebbe ricondotta alla previsione di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, essendo dedotto un error in procedendo.

A tal fine vale richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che (Cass. S.U. n. 17931/2013) hanno chiarito che, ancorchè il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, debba essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non è però necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (o nel caso di specie ultrapetizione), dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Nella fattispecie il ricorrente ha puntualmente fatto richiamo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., esplicitando le ragioni per le quali a suo avviso la pronuncia d’appello aveva ecceduto le richieste della parte convenuta, il che esclude la ricorrenza della dedotta inammissibilità.

Nel merito il motivo è infondato, atteso che, come si rileva chiaramente dal ragionamento della Corte distrettuale, una volta ritenuto che la casa edificata su di una porzione del terreno in (OMISSIS) non rientrasse nel novero dei beni oggetto di legato, ha tratto la dovuta conseguenza che fossero esclusi dall’attribuzione a titolo particolare anche le componenti pertinenziali (quali appunto il forno, il palmento, la vasca e l’area di pertinenza), in coerente applicazione della previsione di cui all’art. 818 c.c.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 817 ed 818 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quanto alla conclusione secondo cui il legato avente ad oggetto il terreno in (OMISSIS) non ricomprenderebbe anche il fabbricato (ed accessori) esistente su porzione della particella n. (OMISSIS).

Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’interpretazione delle volontà testamentarie che è stata compiuta dalla sentenza impugnata, quanto all’individuazione dell’oggetto del legato relativo al terreno in (OMISSIS), laddove, appunto si è escluso dal novero delle res legate anche la casa esistente su porzione di tale terreno.

I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, si rivelano infondati.

In premessa va ricordato che in relazione alla dedotta violazione delle norme di interpretazione del testamento, è pur vero che (cfr. Cass. n. 23278/2013) nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale “mortis causa”, ma si è altresì precisato che (cfr. Cass. n. 24637/2010; Cass. n. 14548/2004) l’esigenza di assicurare una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, impone un esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, potendosi attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del “de cuius”, si è però precisato che (così Cass. n. 20204/2005) qualora dall’indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara, in base al contenuto dell’atto, la volontà del testatore, non è consentito alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità il ricorso ad elementi tratti “aliunde” ed estranei alla scheda testamentaria.

Ed, invero, va ribadito il principio per cui (Cass. n. 5604/2001) nell’interpretazione del testamento deve privilegiarsi la ricostruzione della volontà del testatore condotta alla stregua degli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa, potendosi solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del “de cuius” e la portata della disposizione, far ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc.

Va poi ribadito anche il principio per cui l’accertamento della volontà testamentaria, risolvendosi in una indagine di fatto da parte del giudice di merito, è, quindi, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica legali o (in passato) per vizi logici e giuridici attinenti la motivazione (così Cass. n. 7422/2005), appare al Collegio evidente l’infondatezza della censura mossa da parte ricorrente.

Quanto invece all’individuazione del rapporto pertinenziale va richiamata del pari la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 11970/2018) ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un’utilità a quello principale, e non al proprietario di esso; l’accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell’altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (conf. Cass. n. 4599/2006).

Poste tali premesse in punto di diritto, va in primo luogo evidenziato che, ad onta del riferimento anche al vizio di omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, in realtà il ricorrente si limita a sollecitare una diversa e complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, e ciò in violazione della previsione di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando quindi un’insufficienza della motivazione che allo stato non è più suscettibile di essere sottoposta alla valutazione della Corte.

Passando alla verifica circa le dedotte violazioni di legge, si rileva che la Corte di merito ha in primo luogo riscontrato se potesse ravvisarsi un nesso di pertinenzialità tra il terreno ed il fabbricato in esame, rilevando a pag. 16 che, come emergeva dalla CTU, il bene, ancorchè di modeste dimensioni, aveva tuttavia una consistenza che non poteva essere trascurata dal testatore, nel momento in cui andava ad estrinsecare le proprie volontà, occorrendo a tal fine tenere conto sia della notevole estensione del terreno sia della circostanza che il bene de quo era posto in prossimità della strada pubblica, il che ne garantiva il diretto accesso, caratteristiche queste che facevano perdere al bene il connotato della pertinenzialità.

A tale motivazione, che deve escludersi che si connoti come palesemente irrazionale od incongrua, la sentenza di appello ha poi fatto seguire la disamina del contenuto delle volontà testamentarie, e proprio partendo dalla esclusione del nesso di pertinenzialità e dalla sostanziale autonomia del bene rispetto al circostante terreno, ha rilevato che di norma il testatore, in relazione ad ogni singolo bene immobile oggetto di legato, aveva previsto una specifica destinazione che allo stesso doveva essere assegnata da parte del legatario, e ciò per soddisfare nell’ambito dei fini istituzionali dello stesso Comune, finalità pubbliche e di pubblica fruizione (in tal senso si rileva che la casa alla via (OMISSIS) doveva essere adibita a museo/biblioteca, i fitti del negozio a piano terra alla stessa via, dovevano essere in parte destinati all’istituzione di una borsa di studio per studenti meritevoli ed in parte alla coltivazione del fondo (OMISSIS) ed alla manutenzione ed illuminazione della cappella di famiglia, aggiungendosi che anche il terreno doveva essere destinato ad opere di pubblica utilità).

Si è quindi tratta la conseguenza, che non può essere tacciata di implausibilità o manifesta illogicità, che ove il de cuius avesse inteso attribuire al Comune anche la casa posta sul terreno, non avrebbe mancato di prevedere una specifica destinazione, sicchè il silenzio serbato sul punto da parte di un testatore che si era invece mostrato sempre attento e minuzioso nel dettagliare le proprie ultime volontà, lasciava intendere che al Comune fosse stato attribuito solo il terreno, al netto del fabbricato.

Tale conclusione trovava poi conforto anche nel riferimento, per il terreno, alla necessità di mantenere ben curata e coltivata la parte che dovesse restare libera da “eventuali costruzioni”, espressione questa che doveva reputarsi riferita alle nuove costruzioni che appunto eventualmente sarebbero state realizzate dopo la redazione del testamento ovvero l’apertura della successione, ma senza alcun riferimento invece alle costruzioni già esistenti a tale data.

Così riassunte le motivazioni della sentenza gravata, risulta evidente che le censure di parte ricorrente, quanto all’individuazione del nesso di pertinenzialità, si risolvano evidentemente in censure di fatto, mirando esclusivamente ad ottenere una diversa e più appagante ricostruzione dei fatti di causa.

In tal senso non appare dirimente la circostanza che il fabbricato insista su una delle particelle che compongono il terreno, apparendo prevalente il carattere di autonomia del manufatto, come in concreto accertato dal giudice di appello, rispetto al mancato adeguamento delle risultanze catastali alla situazione di fatto, essendo la conclusione circa la natura pertinenziale del bene frutto della personale valutazione della parte, che appare però smentita dalla diversa valutazione, come detto non suscettibile di rivisitazione in questa sede, del giudice di appello.

Analoghe considerazioni valgono quanto alla critica compiuta all’interpretazione delle volontà testamentarie, critica che lungi dal denotare l’assoluta implausibilità dell’interpretazione di cui alla sentenza gravata, mira a suggerire una diversa e ritenuta per sè più appagante esegesi delle ultime volontà, che però non può sol per questo condurre questa Corte a sovvertire l’approdo raggiunto dal giudice di merito.

Anche su tale questione le premesse da cui parte il ricorrente, e che appaiono erronee alla luce dell’infondatezza del secondo motivo, sono rappresentate dal vincolo pertinenziale che legherebbe il terreno alla casa, e che lo inducono quindi a sostenere che non fosse necessaria una specifica menzione di tale bene da parte del testatore, dovendosi ritenere estesa alla casa la destinazione per finalità pubbliche già assegnata al terreno.

Ma una volta ritenuta l’autonomia tra il terreno ed il fabbricato risulta razionale e coerente la considerazione secondo cui, nella logica complessiva che connota il testamento, ove il testatore avesse voluto legare al Comune anche la casa de qua, avrebbe dovuto specificarne la destinazione per ragioni di pubblico interesse.

Nè può essere tacciata di implausibilità la limitazione della dizione “eventuali costruzioni” alle nuove costruzioni che sarebbero state edificate sul fondo in futuro, essendo emerso dagli stessi accertamenti peritali che la casa posta su di una porzione del terreno era di epoca risalente, sicchè l’aggettivo “eventuali” voleva designare quelle costruzioni alla data del testamento (di pochi mesi anteriore il decesso del de cuius) ancora non venute in essere, con esclusione quindi di quelle già edificate.

Del pari non assume carattere decisivo il riferimento in testamento alla circostanza che l’esecuzione del legato presupponeva il rimborso all’erede delle somme da questi anticipate per la manutenzione dei fabbricati, posto che tale espressione al plurale non deve essere necessariamente intesa come riferita alla casa in città oltre che a quella collocata sul fondo, di cui ai motivi in esame, occorrendo a tal fine considerare che lo stesso testatore aveva individuato i beni legati provvedendo autonomamente a menzionare il negozio sito al piano terra e l’appartamento ubicato al primo piano, potendosi quindi sulla scorta della stesse volontà testamentarie, individuare una pluralità di fabbricati assegnati al legatario, e senza che quindi fosse necessario l’espressione declinata al plurale come necessariamente ricomprensiva anche del fabbricato rurale.

I motivi vanno pertanto rigettati.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 752 c.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che l’esecuzione del legato fosse condizionato al previo rimborso da parte del Comune delle somme anticipate dall’erede per la collocazione della lapide e per le bollette per il consumo di energia elettrica per il periodo luglio – ottobre 1999.

Si deduce che proprio alla luce delle motivazioni del giudice di appello, che aveva limitato il novero delle spese suscettibili di rimborso da parte del legatario, anche le cifre indicate in dispositivo non potevano farsi rientrare tra quelle che il Comune avrebbe dovuto rimborsare.

Il motivo è in parte fondato.

La Corte d’Appello, nel fornire l’interpretazione delle volontà testamentarie, quanto alla clausola con la quale si condizionava il rilascio dei beni in favore del legatario al previo rimborso all’erede delle somme da questi anticipate, ha ritenuto che fosse intento del testatore quello di porre a carico del legatario i pesi riferiti e riferibili agli immobili che erano attribuiti al Comune nonchè quelli relativi alla cappella funeraria di famiglia (ancorchè tale ultimo bene non rientrasse tra quelli legati). La precisazione che le somme dovute erano quelle “a qualsiasi titolo” anticipate, ha indotto i giudici di appello a reputare che vi rientrassero non solo le spese sostenute per la manutenzione in senso stretto, ma ogni spesa che l’erede non avrebbe avuto motivo di sostenere, in quanto strettamente inerente alla proprietà del bene, orami spettante al legatario.

Orbene, alla luce di tale interpretazione delle volontà testamentarie, che non appare adeguatamente censurata in motivo, va sicuramente disattesa la doglianza che attiene alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per la lapide funeraria che, come si ricava dalla stessa lettura del ricorso (cfr. pag. 53), risulta essere stata collocata all’interno della cappella, rientrando quindi a ben vedere tra le spese di manutenzione del bene in questione, essendo sorta la necessità di adeguarne l’aspetto per effetto del ricevimento delle spoglie mortali anche del de cuius.

Non altrettanto giustificata risulta invece la decisione della Corte di merito di attribuire al Comune anche l’obbligo di rimborso per intero della bollette per consumi di energia elettrica.

Ed, invero se in relazione agli immobili legati il diritto al rimborso compete all’erede per tutte le somme anticipate, che invece avrebbero dovuto fare immediato carico al legatario, una volta divenuto ex lege proprietario del bene per effetto dell’apertura della successione, non si comprende la ragione per la quale tali bollette, che sono riferite ai consumi per il periodo tra luglio ed ottobre 1999, debbano interamente essere poste a carico del Comune, ancorchè il decesso del de cuius risalga al (OMISSIS).

Ed, infatti, di anticipazione da parte dell’erede è dato parlare, solo per i consumi maturati in epoca successiva alla morte del testatore, dovendo invece i consumi anteriori a tale evento gravare unicamente sull’erede in quanto debiti ereditari, per i quali non può operare la clausola testamentaria che condiziona al previo rimborso l’esecuzione del legato.

Il giudice di merito, nell’ambito dei consumi documentati dalle bollette in questione avrebbe quindi dovuto distinguere tra consumi anteriori e successivi al decesso, ponendo a carico del legatario solo questi ultimi.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto nei termini che precedono, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Messina.

5. Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1359 c.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Assume il ricorrente che i giudici di merito nel negare l’attualità del diritto del Comune alla consegna dei beni legati, avrebbe anche negato il diritto al risarcimento dei danni da mancato godimento dei beni, trascurando di considerare il comportamento del convenuto che era chiaramente idoneo a violare il precetto di cui all’art. 1359 c.c., dovendosi per l’effetto reputare fittiziamente avverata la condizione sospensiva cui era subordinata la consegna dei beni legati.

Il motivo è inammissibile attesa l’assoluta novità della questione che esso pone.

In tal senso va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7048/2016) il ricorrente per cassazione che riproponga una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, senza che rilevi che la circostanza integri una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, atteso che essa non può essere oggetto di esame ove comporti accertamenti di fatto (Cass. n. 8206/2016).

Della possibilità di applicare la previsione di cui all’art. 1359 c.c., che impone evidentemente accertamenti in fatto, essendo necessario verificare l’imputabilità colpevole all’erede del mancato avveramento della condizione, non vi è menzione alcuna in sentenza, nè il ricorrente indica se ed in quale occasione la questione medesima fosse già stata sollevata in sede di merito, il che determina all’evidenza l’inammissibilità del motivo.

6. Al giudice del rinvio, come sopra designato, è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetta i primi tre motivi e dichiara inammissibile il quinto motivo di ricorso, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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