Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20551 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 29/09/2020), n.20551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13336-2016 proposto da:

Z.A., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

TERNULLO;

– ricorrente –

contro

A.M., Z.P.M., A.M., Z.G.,

Z.G., Z.G., rappresentati e difesi dall’avvocato

GIANLUIGI BONFANTE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 407/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE

ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Maurizio DI STEFANO, con delega scritta

dell’Avvocato Francesco TERNULLO, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Elisabetta DI PIETRO, con delega orale dell’Avvocato

BONFANTE Gianluigi, difensore dei resistenti che si è riportata

agli scritti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 25 febbraio 2013 il Tribunale di Verona ha accolto, la domanda proposta da Z.G., A.M. e A.M., la prima in proprio e quale erede di A.A., la seconda e la terza, quali eredi di quest’ultimo, nei confronti della sorella di Z.G., Z.A., la quale, secondo il giudice di primo grado, con scrittura privata del 24 dicembre 1991, si era impegnata a rimborsare le somme che il cognato A.A. e la sorella G. avevano restituito, in favore della Cassa rurale di Alba, in dipendenza di un mutuo chirografario di lire 150.000.000, contratto da Z.A., padre di A., assistito da fideiussione di quest’ultima, reale beneficiaria dell’operazione, e dell’ A..

Tenuto conto che la debitrice aveva restituito la somma di Lire 94.100.000, la condanna era contenuta nell’importo residuo di Lire 56.900.00, pari a 29.386,38 Euro.

Il Tribunale, inoltre, aveva condannato Z.A., in solido con il padre A. al pagamento, in favore della sole Z.P.M. e Z.G., sorelle della prima, a titolo di arricchimento ingiustificato, della somma di 90.569,79 Euro, portata da assegni circolari da loro versati per ottenere la rinuncia degli istituti di credito all’esercizio dell’azione revocatoria, accolta in primo grado dal medesimo Tribunale di Verona, con distinta sentenza, in relazione alla vendita, da parte di Z.A. e in favore di A.A. e di Z.G., dell’immobile e dei terreni di sua proprietà.

Tali atti dispositivi erano stati posti in essere, approssimandosi il fallimento di Z.A., imprenditrice individuale, dal momento che Z.A. aveva prestato la propria fideiussione in favore della figlia.

Z.A. è stato, inoltre, condannato alla restituzione della somma di 1925,27 Euro in favore di Z.P.M. per anticipazioni di spese legali.

2. Con sentenza depositata il 29 febbraio 2016 la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da Z.A., in proprio e quale erede testamentaria del padre, Z.A., nel frattempo deceduto, nei confronti di Z.G., Z.P.M., Z.G., Z.G., A.M. e A.M..

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che non era ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità logico – giuridica tra il presente procedimento e quelli aventi ad oggetto l’apocrifia del testamento in favore di Z.A. e la divisione del compendio ereditario; b) che il gravame avrebbe dovuto essere reputato inammissibile, per mancanza di elencazione e trattazione dei necessari specifici motivi di impugnazione; c) che l’impugnazione era comunque infondata; d) che l’appellante non aveva riproposto l’eccezione di prescrizione, ma si era limitato a contestarne la ritenuta tardività; e) che, tuttavia, l’eccezione era tardiva, in quanto proposta solo in sede di comparsa di risposta depositata in prima udienza, e comunque era infondata, dovendo il termine decennale decorrere dalla scadenza dell’ultima rata; f) che il Tribunale aveva esattamente escluso l’ipotesi dell’adempimento di un’obbligazione naturale, vista l’oggettiva sproporzione tra quanto pagato e la situazione familiare esistente; g) che andava respinta la domanda di sospensione del giudizio per la proposizione della querela di falso nei confronti della scrittura privata che avrebbe dimostrato la ricezione, da parte di Z.A., del corrispettivo della compravendita degli immobili sopra ricordati; h) che, infatti, le domande degli attori erano state accolte prescindendo da tale documento e valorizzando soltanto la scrittura privata del 24 dicembre 1991.

3. Avverso tale sentenza Z.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, al quale hanno resistito con controricorso Z.G., Z.P.M., Z.G., Z.G., A.M. e A.M.. Questi ultimi hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I controricorrenti hanno posto preliminarmente la questione del rispetto del termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, che, tuttavia, risulta essere stato osservato, dal momento che la notifica del ricorso è avvenuta in data 15 maggio 2016, mentre il deposito presso la cancelleria della Corte, ai sensi della citata previsione del codice di rito, è intervenuta in data 31 maggio 2016.

I controricorrenti pongono, altresì, la questione del deposito della copia autentica della sentenza, con la relazione di notifica, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, limitandosi a rilevare che la ricorrente ha dedotto di avere notificato una mera “copia autentica” della sentenza.

Ora, posto che risulta nel fascicolo della ricorrente copia notificata telematicamente della sentenza – e gli stessi controricorrenti ammettono che l’adempimento è avvenuto in data 16 marzo 2016 -, occorre ribadire, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva, come nella specie, di attestazione di conformità del difensore la L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312).

Ne resta confermata la procedibilità del ricorso.

2. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza della motivazione o sua mera apparenza, rilevando che la sentenza impugnata si era intrattenuta: a) sulla questione della eccezione di prescrizione, che, come la stessa Corte distrettuale aveva rilevato, doveva intendersi rinunciata; b) sul tema della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, ormai superata dal fatto che la causa era stata trattenuta in decisione; c) su altre istanze di sospensione del processo che non erano state sollevate da parte appellante.

In definitiva, erano rimaste prive di risposta le doglianze sviluppate nei due atti di appello.

La doglianza è fondata, dal momento che gli appellanti avevano prospettato censure sia con riferimento ai presupposti dell’arricchimento ingiustificato, alla luce dei reali beneficiari dell’operazione, sia con riguardo al tema del significato della scrittura privata del 24 dicembre 1991; censure che la Corte territoriale, concentrandosi su questioni o marginali o del tutto irrilevanti (come l’esame dell’eccezione di prescrizione, dopo l’avvenuto rilievo del suo abbandono), ha del tutto trascurato.

Nè, d’altra parte, siffatta considerazione è superata dall’iniziale rilievo, da parte della sentenza impugnata, dell’inammissibilità del gravame, se si considera che la stessa Corte territoriale ha poi concluso nel merito, anche se, come si diceva, dedicandosi ad alcune soltanto delle questioni poste e non ai temi centrali della controversia sollevati dagli atti di appello.

Al riguardo, va ribadito che sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 10 agosto 2017, n. 19956).

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti, con i quali si lamenta: a) violazione o falsa applicazione degli artt. 1988,1292,1298 e 1362 c.c.; b) violazione o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.; c) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; d) violazione o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.; e) violazione o falsa applicazione degli artt. 1253 e 1292 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; f) violazione o falsa applicazione dell’art. 2034 c.c., riproponendo le questione destinate ad essere affrontate dal giudice di secondo grado.

4. In relazione al disposto accoglimento, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa, in relazione al disposto accoglimento, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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