Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20551 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. II, 19/07/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 19/07/2021), n.20551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27335/2016 proposto da:

GRANDINETTI S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANCARLO

FAZI, per procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IG.ME. IGIENICA MERIDIONALE S.R.L., rappresentata e difesa

dall’Avvocato UMBERTO CORVINO, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1066/2015 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA,

depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 3/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, su ricorso della Grandinetti s.r.l., ha ingiunto alla Igienica Meridionale s.r.l. il pagamento della somma di Euro 10.104,95, oltre interessi, per fornitura di materiali per pavimentazioni ed accessori.

La Igienica Meridionale s.r.l. ha proposto opposizione con la quale dispiegava anche domanda riconvenzionale, deducendo: – che la Grandinetti s.r.l. aveva fornito, per la posa in opera presso la cliente A.A., materiale “non conforme all’ordine” e di “colore sbagliato”, merce “incompleta o difettosa” ed in tempi “più lunghi” di quelli previsti; – per evitare di essere condannata al risarcimento dei danni nei confronti della sua cliente A.A., ha definito la vertenza con quest’ultima rinunciando al credito verso la stessa per Euro 10.632,34; – la Grandinetti aveva provocato alla Igienica Meridionale gravi danni patrimoniali.

Il tribunale, con sentenza del 19/3/2008, ha rigettato l’opposizione.

La Igienica Meridionale s.r.l. ha proposto appello deducendo che il tribunale aveva, tra l’altro, erroneamente applicato il principio generale dell’onere della prova.

La Grandinetti s.r.l. ha resistito al gravame, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza, e ne ha chiesto il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, portati in compensazione i crediti tra le parti, ha condannato l’appellata a pagare all’appellante la somma di Euro 527,39, oltre rivalutazione e interessi, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

La corte, in particolare, ha ritenuto l’erroneità della decisione di primo grado sul rilievo che il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dei principi che regolando la distribuzione dell’onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, in forza dei quali: – il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione); – nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà del pari sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.

In particolare, ha aggiunto la corte, nel contratto di compravendita, l’obbligazione di dare posta a carico del venditore è di risultato in quanto l’interesse perseguito dall’acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alla quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata, con la conseguenza che è sufficiente che l’acquirente alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene, per cui, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.

Nel caso in esame, ha osservato la corte, la società appellata non ha dimostrato di aver consegnato beni aventi caratteristiche di quelle contrattualmente pattuite.

Peraltro, ha aggiunto, sussistono chiari elementi per ritenere che almeno una parte della fornitura fosse viziata, come si desume dal carteggio tra le parti e con il terzo committente e dal fatto “indubbiamente significativo” che la stessa venditrice, pur non riconoscendo espressamente i vizi, aveva accettato di sostituire parte delle mattonelle oggetto della compravendita.

La corte, quindi, accertato il parziale inadempimento alla fornitura dedotto dall’appellante, ha esaminato la domanda con la quale la Igienica Meridionale s.r.l. ha chiesto il risarcimento dei danni e ne ha ritenuto la fondatezza.

La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che la società appellante aveva documentalmente dimostrato di essere stata costretta, in conseguenza dei vizi delle mattonelle fornite dalla Grandinetti, a risarcire il danno subito dalla sua committente, A.A., per difetti e ritardi nell’esecuzione delle opere di ristrutturazione cui le mattonelle erano destinate, rinunciando, in via transattiva, al credito di Euro 10.632,34 maturato nei confronti della stessa, ha ritenuto di determinare, “in via equitativa”, il danno subito dall’acquirente in Euro 10.632,34, restando, invece, del tutto sfornite di prova le ulteriori richieste di risarcimento per i dedotti “danni commerciali e all’immagine”.

La corte, quindi, ha ritenuto, per un verso, che l’appellata dovesse essere condannata al risarcimento dei danni subiti dall’acquirente e, per altro verso, che, una volta “portati in compensazione i rispettivi crediti (di valore dell’appellante per risarcimenti danni e di valuta dell’appellata per pagamento del corrispettivo)” e revocato il decreto ingiuntivo opposto (con condanna dell’appellata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado), residuasse, in favore dell’appellante, la somma di Euro 527,39, oltre rivalutazione e interessi.

La corte, infine, in ragione della soccombenza, ha condannato l’appellata al rimborso, in favore della società appellante, delle spese di lite maturate nei due gradi di giudizio.

La Grandinetti s.r.l., con ricorso notificato il 23/11/2016, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

La Igienica Meridionale s.r.l. ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza esporre le ragioni di fatto e le ragioni di diritto che rendono esistente la motivazione della sentenza, ha ritenuto che la società appellante avesse il diritto al risarcimento dei danni sul rilievo, quanto all’an, che sussistessero chiari elementi per affermare che almeno parte della fornitura fosse viziata, senza, tuttavia, considerare che la sostituzione della merce viziata aveva eliminato il vizio. La corte, peraltro, neppure precisa se si tratta di vizi o di mancanza di qualità, né chiarisce se ha inteso fare riferimento all’art. 1490 c.c., oppure all’art. 1497 c.c.. La corte, poi, ha aggiunto la ricorrente, ha quantificato il danno riconoscendo in via equitativa la somma di Euro 10.632,34, senza, tuttavia, fornire alcuna spiegazione sulle ragioni che avevano determinato il ricorso all’equità, tanto più che l’altra parte aveva chiesto sul punto la prova ma tale prova non era stata ammessa dal giudice. La corte d’appello, infine, pur avendo accertato la sussistenza del credito rivendicato dalla Grandinetti, ha contemporaneamente disposto, senza fornire alcuna spiegazione, la revoca del decreto ingiuntivo che la stessa aveva sul punto chiesto e ottenuto.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha determinato in via equitativa il risarcimento dovuto dalla Grandinetti alla Igienica Meridionale pur in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 1226 c.c., vale a dire la prova dell’esistenza del danno e l’oggettiva impossibilità di una sua precisa quantificazione.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’appellata non aveva dimostrato di aver consegnato beni aventi le caratteristiche di quelle contrattualmente pattuite, senza, tuttavia, considerare che tale fatto è contraddetto dalla documentazione prodotta con il decreto ingiuntivo, e cioè i documenti di trasporto e le fatture. I fatti attestati da tali documenti, e cioè la consegna della merce, la tempestività delle relative consegne e la conformità della merce, oggetto di discussione in primo grado ed ampiamente richiamati e valorizzati dal giudice di primo grado nella sentenza, sono stati completamente trascurati pur se decisivi perché attestano il pieno e puntuale adempimento da parte del venditore.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, a fronte della contestazione da parte dell’acquirente di aver ricevuto materiale “non conforme all’ordine”, di “colore sbagliato”, “incompleto o difettoso” ed in tempi “più lunghi” di quelli previsti, la venditrice non aveva fornito prova sufficiente di avere assolto la sua obbligazione, senza, tuttavia, considerare che, nella compravendita di cose mobili, ove il venditore abbia esattamente consegnato le cose ordinate, l’acquirente che eccepisca l’esistenza di vizi della merce e chieda il risarcimento del danno, ha l’onere, in conformità dell’art. 2697 c.c., di provare sia l’esistenza di una valida e tempestiva denuncia di vizi, sia l’esistenza di vizi redibitori, sia, infine, l’esistenza del danno e dell’entità dello stesso. L’Igienica Meridionale, invece, limitandosi ad eccezioni generiche e di nessuna consistenza, non ha dimostrato nulla di tutto questo. Per contro, ha aggiunto la ricorrente, dalle prove prodotte in giudizio, che il giudice di primo grado aveva valorizzato senza che sul punto sia stata formulata impugnazione, risulta in modo pacifico ed incontestato che la Grandinetti aveva consegnato merce conforme all’ordine, che la consegna era avvenuta dopo brevissimo termine dall’ordine stesso, il quale peraltro non stabiliva un termine per la consegna, e che la consegna è avvenuta con accettazione della merce da parte dell’acquirente, per cui la venditrice aveva dimostrato di aver esattamente e completamente adempiuto la propria obbligazione.

5.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

5.2. La corte d’appello, dopo aver premesso che: – nel contratto di compravendita, l’obbligazione di dare posta a carico del venditore è di risultato in quanto l’interesse perseguito dall’acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alla quali, secondo quanto pattuito, la prestazione di preordinata; – e’, di conseguenza, sufficiente che l’acquirente alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene, per cui, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore; ha, in effetti, ritenuto che, nel caso di specie, la società venditrice, a fronte (evidentemente) dell’inadempimento allegato dalla compratrice (e cioè che Grandinetti s.r.l. aveva fornito, per la posa in opera presso la cliente, materiale “non conforme all’ordine” e di “colore sbagliato” nonché merce “incompleta o difettosa”), non aveva provato in giudizio di aver consegnato beni aventi caratteristiche di quelli contrattualmente pattuiti.

5.3. La sentenza impugnata, così facendo, si è attenuta all’orientamento che questa Corte, in applicazione dei principi sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, come esposti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001, ha di recente ribadito: lì dove, in particolare, ha ritenuto che, in tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore la dimostrazione dell’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. n. 20110 del 2013; Cass. n. 21927 del 2017, la quale, peraltro, ha rilevato l’esistenza di orientamento giurisprudenziale di segno specularmente opposto, sostenuto da Cass. n. 18125 del 2013, secondo cui, al contrario, “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza”, evidenziando, tuttavia, che, come si evince dalla lettura delle relative motivazioni, l’orientamento da ultimo riportato richiama acriticamente la giurisprudenza formatosi in epoca anteriore alla citata sentenza delle Sezioni Unite, dalla quale, invece, erroneamente prescinde).

5.4. La corte d’appello, peraltro, ad (ulteriore) conferma dell’inosservanza da parte della venditrice all’onere della prova gravante sulla stessa, ha rilevato che, alla luce delle prove (documentali ed indiziarie) acquisite in giudizio, sussistevano tutti gli elementi per ritenere che almeno una parte della fornitura fosse viziata e che, dunque, la società venditrice avesse parzialmente inadempiuto alle obbligazioni conseguenti al contratto di compravendita stipulato con la compratrice. Si tratta, com’e’ evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata. Nel caso in esame, al contrario, la ricorrente, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente rappresentato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia ad essa favorevole.

5.5. Quanto al resto, la Corte non può che ribadire il principio per cui la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (non invocato, come visto, nel caso in esame) consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. In effetti, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, illustrando le ragioni di tale convincimento in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, che una parte dei beni consegnati fossero viziati. Ed una volta accertato (ormai definitivamente) che la venditrice aveva consegnato beni parzialmente viziati, così parzialmente inadempiendo gli obblighi conseguenti al contratto di compravendita stipulato con l’appellante, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell’art. 2697 c.c., la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda (riconvenzionale) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti vizi (non importando, a tal fine, la loro natura, posto che il risarcimento dei danni è dovuto dal venditore tanto nel caso di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso a cui è destinata, come si evince dagli artt. 1490 e 1494 c.c., quanto nel caso di mancanza delle qualità essenziali per l’uso a cui è destinata, come è stabilito dagli artt. 1497 e 1453 c.c. e segg.) proposta dalla società compratrice in corrispondenza del pregiudizio di cui la stessa aveva dovuto, a sua volta, rispondere nei confronti della committente per i difetti e i ritardi nell’esecuzione delle opere di ristrutturazione cui le mattonelle erano destinate.

5.6. Ne’, del resto, sono fondate le censure che la ricorrente ha sollevato nei confronti della sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, una volta accertata (nei termini appena esposti) la sussistenza, in capo all’acquirente, dei danni conseguenti ai vizi dei beni forniti, ne ha liquidato l’ammontare, “in via equitativa”, in corrispondenza, cioè, dell’importo che la compratrice aveva transattivamente definito con la sua committente: poiché proprio il dichiarato ricorso a tale criterio lascia, evidentemente, trasparire il suo implicito ma inequivoco presupposto, vale a dire che i danni, così liquidati, non potessero essere altrimenti determinati.

5.7. Ed una volta accertato il credito della compratrice al risarcimento dei danni, nella misura (oramai definitivamente) accertata di Euro 10.632,34, non si espone ad ulteriori censure la sentenza impugnata lì dove la corte d’appello, una volta operata l'(incontestata) compensazione tra tale credito con quello della venditrice (pur sempre sussistente, a fronte di un contratto di compravendita del quale non è stata pronunciata la risoluzione o la riduzione del prezzo) al pagamento del corrispettivo pattuito, pari ad Euro 10.104,95, ha (inevitabilmente) revocato il decreto ingiuntivo (che costituiva il titolo per il pagamento di tale ultima pretesa, della quale, in effetti, ha disposto la restituzione) e condannato la venditrice al pagamento della differenza, pari ad Euro 527,39.

6. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato l’appellata al rimborso delle spese di lite, laddove, al contrario, a fronte della reciproca soccombenza (avendo l’acquirente dovuto pagare il prezzo della merce mentre la venditrice ha dovuto risarcire il danno per un importo pari al prezzo da pagare), la corte avrebbe dovuto disporre, a norma dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese.

7. Il motivo è infondato. In tema di spese processuali, invero, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329 del 2019).

8. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i suoi motivi, dev’essere, quindi, rigettato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

10. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

 

 

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