Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20551 del 06/10/2011
Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20551
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.O., G.S., V.D.B.E.,
B.D., P.G.M., P.C., con
domicilio eletto in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso l’Avv.
FRISANI Pietro L., che li rappresenta e difende come da procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Torino n. R.G.
931/08 depositato il 3 marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti de decreto della Corte d’appello che ha ritenuto inammissibile il ricorso dalle stesse presentato ex lege n. 89 del 2001 per carenza di sottoscrizione del difensore.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il P.G. ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i plurimi motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, si censura, sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione, il decreto della Corte d’appello che ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto, così come gli allegati mandati alle liti, carente di sottoscrizione autografa del difensore, essendosi riscontrata nell’originale la sola apposizione di un timbro con la dicitura “Pietro Frisani”.
Le censure sono infondate essendo principio acquisito quello secondo cui “Deve qualificarsi atto affetto da nullità assoluta e, perciò insanabile, l’atto di intervento che sia, simultaneamente, mancante sia della procura “ad litem”, sia della certificazione dell’autografìa del difensore, sia della sottoscrizione del difensore medesimo. (Cassazione civile, sez. 1^, 13/01/2010, n. 388).
Da tale principio si desume che la carenza dei requisiti prescritti dagli artt. 125 e 83 c.p.c., non debbono essere valutate singolarmente ma nel loro complesso al fine di verificare se l’atto sia comunque univocamente attribuibile a difensore munito di valida procura.
Nella fattispecie difettano la sottoscrizione del difensore sia per autentica della firma della parte sia in calce al ricorso con la conseguenza che da un lato manca la certezza dell’attribuzione della procura a difendere all’Avv. Frisani e dall’altro che non è attribuibile univocamente al medesimo il ricorso stesso e quindi, implicitamente, la responsabilità dell’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011