Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20551 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.O., G.S., V.D.B.E.,

B.D., P.G.M., P.C., con

domicilio eletto in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso l’Avv.

FRISANI Pietro L., che li rappresenta e difende come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Torino n. R.G.

931/08 depositato il 3 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti de decreto della Corte d’appello che ha ritenuto inammissibile il ricorso dalle stesse presentato ex lege n. 89 del 2001 per carenza di sottoscrizione del difensore.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il P.G. ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i plurimi motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, si censura, sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione, il decreto della Corte d’appello che ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto, così come gli allegati mandati alle liti, carente di sottoscrizione autografa del difensore, essendosi riscontrata nell’originale la sola apposizione di un timbro con la dicitura “Pietro Frisani”.

Le censure sono infondate essendo principio acquisito quello secondo cui “Deve qualificarsi atto affetto da nullità assoluta e, perciò insanabile, l’atto di intervento che sia, simultaneamente, mancante sia della procura “ad litem”, sia della certificazione dell’autografìa del difensore, sia della sottoscrizione del difensore medesimo. (Cassazione civile, sez. 1^, 13/01/2010, n. 388).

Da tale principio si desume che la carenza dei requisiti prescritti dagli artt. 125 e 83 c.p.c., non debbono essere valutate singolarmente ma nel loro complesso al fine di verificare se l’atto sia comunque univocamente attribuibile a difensore munito di valida procura.

Nella fattispecie difettano la sottoscrizione del difensore sia per autentica della firma della parte sia in calce al ricorso con la conseguenza che da un lato manca la certezza dell’attribuzione della procura a difendere all’Avv. Frisani e dall’altro che non è attribuibile univocamente al medesimo il ricorso stesso e quindi, implicitamente, la responsabilità dell’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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