Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20550 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, (ud. 15/04/2019, dep. 30/07/2019), n.20550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8694/2015 proposto da:

F.E., D.G., L.L., M.M.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROBERTO SCOTT 62, presso lo

studio dell’avvocato SANDRO CAMPAGNA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EUGENIO FORNI;

– ricorrenti –

contro

T.C., T.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

EMILIA 86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO FERRARI;

IMMOBILIARE S AGNESE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MELITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANSELMO SOVIENI;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2024/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

T.C. e T.R. chiamavano in giudizio davanti al Tribunale di Modena la (OMISSIS) S.p.A. per fare accertare e dichiarare l’esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia su terreno di proprietà della società convenuta e a favore del fondo appartenenti alle attrici: servitù da esercitarsi sullo stradello esistente sul fondo della (OMISSIS) S.p.A. convenuta per accedere e recedere dal fondo delle attrici dalla via pubblica (OMISSIS).

Nel corso del giudizio di primo grado intervenivano la Immobiliare AP s.r.l. (ora Immobiliare Sant’Agnese s.r.l.), avente causa delle attrici, F.E., D.G., M.M.P. e L.L., aventi causa della (OMISSIS) S.p.A..

Il tribunale rigettava la domanda.

Contro la sentenza proponevano separati appelli, poi riuniti, T.C. e R. e la Immobiliare S. Agnese s.r.l..

La corte di merito riconosceva ammissibile la produzione documentale effettuata da Immobiliare A.P. al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Essa rilevava che si trattava di documentazione formata dopo il decorso dei termini ex art. 184 c.p.c., in particolare dei verbali di prove orali di giudizi possessori.

La corte aggiungeva che tali prove, raccolte in un diverso processo fra le stesse parti, erano utilizzabili anche nel giudizio petitorio, non trattandosi di mere assunzioni di informazioni, ma di prove orali assunte nel rispetto delle formalità prevista dall’art. 244 c.p.c..

In base ad esse la corte riscontrava la ricorrenza di tutti i presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo i fondi originariamente di proprietà di T.M., dante causa delle attrici T.C. e T.R. e della (OMISSIS) S.p.A. e che aveva posto in essere la situazione di asservimento.

Conclusivamente la corte d’appello accoglieva la domanda, dichiarando l’esistenza della servitù in conformità alla richiesta attorea.

Per la cassazione della sentenza F.E., L.L., D.G. e M.M.P. hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi la Immobiliare S. Agnese s.r.l. (già Immobiliare A.P. s.r.l.), T.C. e T.R.. Il fallimento “I (OMISSIS)” S.p.A. è rimasto intimato.

Le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 184,268 e 704 c.p.c..

La sentenza è censurata nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto utilizzabili le prove raccolte nei giudizi possessori fra le stesse parti del giudizio petitorio.

Si evidenzia che i procedimenti possessori furono introdotte nel giudizio petitorio pendente. Ciò rendeva quei procedimenti assimilabili ai procedimenti cautelari in corso di causa. Il che a sua volta rendeva applicabile il principio di diritto secondo cui i documenti prodotti nel corso di un giudizio cautelare in corso di causa sono utilizzabili anche nel processo di merito “alla sola condizione che la produzione sia avvenuta prima che nel giudizio di merito siano maturate le preclusioni istruttorie” (Cass. n. 14338/2009).

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2729 c.c. e degli artt. 116 e 244 c.p.c..

Si sostiene che i provvedimenti adottati e le prove raccolte in un giudizio possessorio non sono utilizzabili nel giudizio petitorio fra le stesse parti.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1062 c.c..

La destinazione del padre di famiglia, quale modo di costituzione della servitù volontaria, implica l’appartenenza dei due fondi a un unico proprietario al momento della separazione.

In contrasto con tale principio la corte di merito ha ritenuto sufficiente la prova che la originaria proprietaria T.M. era proprietaria del supposto fondo servente nel 1984 e del supposto fondo dominante nel 1994.

Il quarto motivo denuncia omessa decisione su un punto decisivo della controversia.

Le controparti avevano fornito la prova che T.M. era la sola proprietaria della porzione asservita, mentre mancava la prova che fosse, al momento della cessione, contemporaneamente proprietaria esclusiva anche del supposto fondo dominante.

Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c..

Lamentano i ricorrenti che la corte di merito non ha ritenuto necessaria verificare la esistenza delle opere visibili e permanenti all’epoca della separazione.

La corte si è contentata, sulla base di prove labili, di verificare la esistenza della strada, senza accertare la esistenza di opere idonee a manifestare in modo non equivoco l’assoggettamento del fondo vicino alla servitù.

Il secondo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.

Le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell’eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall’assoluta diversità degli ulteriori elementi costitutivi (causa petendi et petitum), e, conseguentemente, i provvedimenti e le soluzioni adottate in sede possessoria, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto di tutela, non possono influire sull’esito del giudizio petitorio. Nè le prove acquisite nel giudizio possessorio possono (salvo che non siano state richieste con riguardo a siffatta utilizzazione) essere richiamate nel giudizio petitorio, in favore dell’una o dell’altra parte (Cass. n. 5732/1994; n. 1281/1994; n. 2607/1999).

La corte non è attenuta a tali principi, che, diversamente da quanto si sostiene nel controricorso, non significano che la parte, vittoriosa in possessoria, non possa ritenersi esentata dall’onere della prova del diritto nel giudizio petitorio, ma significano esattamente che i provvedimenti adottati e le prove raccolte precedentemente in un giudizio possessorio non sono utilizzabili nel giudizio petitorio di seguito instaurato tra le stesse parti, “gli uni e gli altri non investendo il profilo del titolo discusso nel giudizio petitorio” (Cass. n. 9881/2012).

Essa ha ritenuto utilizzabili le prove raccolte in base ai principi generali in materia, non applicabili nel caso di specie, in relazione alla relazione esistente fra possessorio e petitorio come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, che si atterrà ai principi di cui sopra e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appelli di Bologna anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA