Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20550 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.T. e S.E., con domicilio eletto in Roma,

Via Sommacampagna n. 9, presso l’Avv. Oreste Carracino, rappresentati

e difesi dall’Avv. APICELLA Gaetano, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione dei decreto della Corte d’appello di Napoli n. 1871

VG depositato il 23 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generate Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento

parziale del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.T. e S.E. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando complessivamente Euro 16.450,00 per anni sedici e mesi cinque di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Vallo di Lucania da dicembre 1980 al 21.5.2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il P.G. ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale valutato ragionevole una durata di anni dieci del giudizio presupposto è fondato in quanto tale valutazione si discosta eccessivamente dal parametro indicato dalla Corte europea (anni tre per il primo grado) e la motivazione addotta (espletamento di una CTU, interruzione del giudizio e sua riassunzione) è del tutto insufficiente a giustificare lo sforamento, trattandosi di eventi processuali del tutto normali e come tali inidonei a qualificare il giudizio come meritevole di una particolare considerazione quanto alla durata.

Il secondo motivo con il quale si censura la quantificazione del danno in Euro 500,00 in ragione d’anno per ciascuno dei ricorrenti e fondato, non avendo addotto la Corte di merito alcuna giustificazione al rilevante scostamento rispetto ai parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea.

Il terzo motivo con il quale si deduce la violazione di legge in cui è incorso il giudice a quo nel determinare la decorrenza degli interessi dalla data della pronuncia anzichè da quella della domanda è fondato in quanto è principio già affermato quello secondo cui “Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il quarto motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione all’affermazione del giudice del merito secondo cui in tema di indennizzo sarebbe applicabile la prescrizione decennale è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che nessuna prescrizione è stata in concreto applicata.

Il quinto motivo con il quale si censura la liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il sesto motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della particolare gravità del danno patrimoniale è anch’esso assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna delle parti di Euro 20.670,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni 21 e mesi cinque di irragionevole ritardo.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 20.670,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.549,00 di cui Euro 489,00 per diritti e Euro 1.010,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge;

spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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