Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20550 del 06/08/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20550 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA
sul ricorso 12327-2014 proposto da:
TEC

EUROPE

s.r.1.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

VIA GERMANICO 197,

presso lo studio

dell’avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO
2018

REPETTI;
– ricorrente –

1472

contro

G.N.G. s.r.1., in persona dell’Amministratore Unico e
legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso

Data pubblicazione: 06/08/2018

lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
MARZI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1744/2013 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, difensore
della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato CAROLINA VALENSISE, difensore della
controricorrente, che ha depositato nota spese ed ha
chiesto il rigetto del ricorso.

di TORINO, depositata il /2013;

Fatti di causa
La srl G.N.G. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la somma di C
69.452,48 nei confronti della srl Tec Europe,società alla quale aveva fornito
impianto oleodinamico per la realizzazione di un macchinario più complesso.
La società ingiunta ebbe a proporre opposizione, rilevando come la società

contratto, in ritardo sul termine essenziale pattuito e non era stato eseguito il
collaudo per la presenza di vizi non emendati.
Inoltre la srl Tec Europe chiedeva il ristoro dei danni patiti, rappresentati dal
costo delle opere di emenda dei vizi eseguite da soggetto terzo.
Ad esito del primo giudizio il Tribunale di Torino ebbe ad accogliere l’opposizione
e rigettare ogni altra domanda, compensando le spese di lite tra le parti.
Interpose gravame la srl G.N.G. mentre la srl Tec Europe propose impugnazione
incidentale e la Corte d’Appello di Torino ebbe ad accogliere il gravame principale
rigettando l’originaria opposizione al decreto ingiuntivo nonché l’appello
incidentale.
Osservava la Corte subalpina come non risultava pattuito alcun termine
essenziale in relazione alla consegna e,comunque, come la questione risultava
superata dall’accettazione della fornitura tardivamente effettuata;
come l’accettazione dell’impianto fornito era questione superata poiché in effetti
il bene assemblato nell’ambito del più complesso macchinario realizzato dalla srl
Tec Europe per conto di cliente terzo;
come le inadempienze effettivamente esistenti – mancata consegna documenti erano di marginale importanza nell’economia complessiva dell’affare, sicché
l’eccezione ex art 1460 cod. civ. non era stata proposta secondo buona fede;
come i difetti effettivamente rilevati erano correlati alla cattiva progettazione del
meccanismo fornito, ma la progettazione non era stata commissionata al
soggetto fornitore;

fornitrice fosse rimasta inadempiente poiché consegnati i beni,oggetto di

come i danni richiesti con il gravame incidentale non erano dovuti, stante
l’imputabilità alla cattiva progettazione – opera di terzi – e non già alla cattiva
realizzazione del meccanismo, siccome progettato.
Avverso la sentenza della Corte territoriale4proposto impugnazione la srl Tec
Europe,articolando otto ragioni di doglianza.

Ambedue le parti hanno anche presentato note difensive, ex art 378 cod. proc.
civ.
All’odierna udienza pubblica,sentite le parti presenti ed il P.G. che hanno
concluso come in epigrafe riportato,questa Corte ha adottato decisione siccome
illustrato in presente sentenza.

Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dalla srl Tec Europe s’appalesa privo di fondamento giuridico e
va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia omesso esame
di fatto decisivo, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., poiché la Corte cisalpina ha
valutato di marginale importanza le inadempienze,rispetto alla corretta fornitura,
individuate dal consulente discostandosi dalla valutazione tecnica dell’ausiliario
senza adeguata motivazione.
La doglianza appare siccome inammissibile posto che non si lamenta in effetti
omesso esame di un fatto – la Corte torinese esamina puntualmente la rilevanza
della mancata consegna di documenti afferenti l’impianto oleodinamico fornito bensì la motivazione resa al riguardo dai Giudici che assegnarono al fatto una
valenza marginale rispetto al complesso del rapporto contrattuale così – a dire
del ricorrente – andando di contrario avviso rispetto al consulente.
Evidente appare come la censura non s’attaglia allo schema tipico del vizio ex art
360 n° 5 cod. proc. civ. siccome novellato, poiché attinge, non già, la valutazione
di un fatto,bensì la motivazione al riguardo espressa dai Giudici.

La srl G.N.G. ha resistito con controricorso.

Con la seconda ragione di censura la srl Tec Europe deduce violazione del
disposto ex artt. 1460 e 1181 cod. civ. poiché la Corte subalpina non ha
esaminato la questione sotto il profilo dell’adempimento parziale della fornitura
pattuita per mancata consegna dei documenti necessari, sicché bene il
committente poteva rifiutare l’adempimento parziale siccome espressamente

cod. civ.
La doglianza s’appalesa siccome infondata.
Difatti l’asserto difensivo risulta corretto e fondato sulle citate norme di legge,ma
non si confronta con l’effettiva ragione posta alla base della statuizione sul punto
adottata dalla Corte torinese.
Difatti i Giudici del gravame hanno messo in evidenza come la società
committente ebbe a ricevere l’impianto, prodotto dalla srl G.N.G., nonché ad
assemblarlo sulla pressa da essa realizzata ed a vendere il così realizzato
macchinario a soggetto terzo.
Dunque all’evidenza non v’è stato rifiuto del parziale adempimento – art 1181
cod. civ. – siccome postulato nel mezzo d’impugnazione, bensì accettazione della
fornitura, siccome accertato dalla Corte di merito.
Dunque la doglianza elevata sotto il profilo di violazione delle norme indicate non
sussiste poiché diversa la fattispecie concreta accertata e valutata dalla Corte di
merito – eseguita fornitura – rispetto a quella astratta presupposta
dall’argomentazione critica sviluppata dalla società ricorrente – adempimento
parziale -.
Con il terzo mezzo d’impugnazione la srl Tec Europe postula violazione della
norma in art 1665 “cod. civ. poiché la Corte cisalpina ebbe a confondere la
consegna con l’accettazione,pur essendo certo che non fu eseguito il collaudo,
così ponendosi in contrasto con il consolidato insegnamento di questo Supremo
Collegio.
La censura mossa non coglie nel segno.

consentito dall’art 1181 cod. civ.,nonché avvalersi dell’eccezione ex art 1460

Difatti la Corte territoriale non ha ritenuto di individuare nella mera consegna del
bene commissionato anche la sua accettazione,ai sensi dell’art 1665 cod. civ.,
bensì ha operate valutazione della condotta contrattuale tenuta dalla
committente ed ha così individuato la concorrenza di situazione fattuale
lumeggiante con certezza l’intervenuta accettazione tacita del bene fornito.

commissionare impianto oleodinamico alla società resistente da assemblare sul
macchinario più complesso che essa staia realizzando pressa – per
consegnarla a proprio committente-destinatario finale.
La Corte cisalpina ha,ancdra, messo in rilievo come il sistema oleodinamico
commissionato fu effettivamente installato ed macchinario,così completo, fu
anche effettivamente consegnato al terzo committente,presso il cui stabilimento
ancora era utilizzato anni dopo al momento dell’espletamento della consulenza
tecnica in questo procedimento.
Da tali dati di fatto la Corte torinese ha tratto la conclusione che v’era stata
accettazione tacita del bene fornito,sicché non assumeva rilievo il fatto accertato
che non fu effettuato il collaudo.
Dunque il ragionamento della Corte territoriale supera l’osservazione critica
mossa dalla società ricorrente e la censura mossa si risolve nella richiesta a
questa Suprema Corte di una valutazione sul merito della lite.
Con la quarta ragione di censura la srl Tec Europe lamenta violazione del
disposizione in art 1218 cod. civ. poiché la Corte subalpina appare aver opinato nel ritenere inutile la consulenza espletata – che fosse stato onere della
committente dar prova dei vizi palesati dal bene fornito e,non già,che tale onere,
come disposto in art 1218 cod. civ., ricadesse sul fornitore una volta allegata
l’esistenza di vizi e difetti.
La doglianza su ricordata, in effetti, non s’incentra su vizio correlato a statuizione
adottata dalla Corte ovvero argomento giuridico effettivamente presente nella
motivazione, bensì su deduzione tratta dalla stessa parte ricorréte dalla
4

I giudici subalpini hanno messo in evidenza come la srl Tec Europe ebbe a

complessiva motivazione esposta dalla Corte di merito circa la rilevanza delle
conclusioni precisate dal consulente tecnico,che in effetti non ebbe a visionare il
macchinario,sul quale era stato posto in opera l’impianto oggetto di causa,poiché
venduto ed utilizzato da soggetto terzo.
Dunque la censura s’appalesa inammissibile poiché la violazione della norma

motivazione di sentenza, mentre Corte di merito mai ha affermato che era
onere del committente, che allega e dettaglia vizi e difetti, dar anche la prova
della loro sussistenza.
Più semplicemente la Corte cisalpina ha evidenziato come al riguardo dei vizi e
difetti denunziati,i1 consulente non ebbe modo di verificare in concreto la loro
esistenza, poiché il macchinario ceduto a terzi e funzionante da anni presso lo
stabilimento del soggetto destinatario.
A,C
Con 4,3 quinto mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia omesso
esame di fatto decisivo individuato nel mancato apprezzamento delle risultanze
della consulenza tecnica, nella quale era riprodotto documento decisivo
proveniente dal soggetto progettista dell’impianto oggetto di causa e che
illustrava con puntualità i vizi e difetti palesati dallo stesso.
La doglianza elaborata con il citato motivo d’impugnazione non appare rientrare
nello schema tipico del vizio denunziabile,ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. siccome
novellato nel 2012, che afferisce a fatto e,non già, a valutazione di elementi
probatori ed istruttori.
Non conforta la censura elevata l’arresto di legittimità evocato,poiché afferente ratione temporis – alla formulazione dell’art 360 n° 5 cod. proc. civ. ante
riforma.
Con la sesta ragione d’impugnazione la srl Tec Europe deduce violazione delle
norme in artt. 1218 e 2697 cod. civ. e mancato esame di fatto decisivo, poiché la
Corte subalpina ha ritenuto fondata la pretesa relativa all’intero ammontare del
somma indicata dalla srl G.N.G., benché la stessa non supportata da adeguata

denunziata appare correlata alla mera valutazione della parte circa la

prova, in quanto dichiaratamente solo parte dell’importo preteso – e portato sul
decreto ingiuntivo – afferente al rapporto relativo alla fornitura dell’impianto
viziato mentre altra parte della somma era,dichiaratamente, afferente ad altri
rapporti di affari tra le parti.
Inoltre la Corte territoriale non aveva rilevato come in atti risultasse versata una
sola delle più fatture,asseritamente depositate a sostegno della richiesta di

credito azionato.
La doglianza appare priva di fondamento sotto entrambi i profili.
Difatti la Corte cisalpina ebbe a puntualmente vagliare la questione della
quantificazione del credito azionato ed a sottolineare come la srl Tec Europe non
ebbe mai a contestare l’ammontare della somma richiesta da contro—parte con il
decreto ingiuntivo e come,se anche non più presenti nel fascicolo di parte,tutte
le fatture azionate risultavano depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo, poi
emesso.
Dunque non concorre alcuna lesione del principio in art 1218 cod. civ. né erronea
applicazione dell’onere della prova ex art 2697 cod. civ. ovvero omesso esame
della mancanza delle fatture afferenti i diversi rapporti contrattuali intercorsi tra
le parti rispetto alla fornitura dell’impianto assunto siccome viziato.
La Corte di prossimità ha appositamente valutata la mancanza in atti di causa
delle citate fatture ed ha ritenuta la questione superata stante la mancata
contestazione, da parte della società opponente, dell’ammontare del credito
avversario,così anche utilizzando correttamente la condotta processuale della
parte a fini di prova del fatto non contestato.
Con la settima ragione di doglianza la srl Tec Europe deduce violazione delle
norme in artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in quanto la Corte territoriale non ha
rilevato che essa opponente contestava l’esistenza di più rapporti contrattuali
alla base della somma pretesa dalla società avversaria, sicché non poteva esser
considerato fatto incontroverso l’esistenza di più rapporti pattizi, anche se
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decreto ingiuntivo, così omettendo esame su fatto decisivo per detta parte del

riconosceva come non risultava contestato l’ammontare complessivo del credito
vantato dalla controlparte.
In tal modo,ad opinione della società impugnante, concorre violazione del
disposto ex art 112 cod. proc. civ., poiché la condanna si correla a domanda
diversa rispetto a quella proposta da contro—parte, e violazione del disposto ex

essa opponente aveva riconosciuto esclusivamente l’esistenza di un unico
rapporto contrattuale e non più, siccome prospettato da contro.-parte senza alcun
altro supporto probatorio.
In effetti il vizio denunziato non sussiste poiché nella motivazione illustrata dalla
Corte torinese non appaiono violate le norme citate.
Con riguardo all’art 112 cod. proc. civ., basta osservare come la Corte cisalpina
rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo e confermato il medesimo,sicché la
domanda accolta,palesemente,risulta esser quella portata nel provvedimento
monitorio,che come visto pacificamente si fondava su somme derivate da più
rapporti contrattuali ed indicate in una pluralità di fatture depositate a supporto.
Quindi all’evidenza non vi può esser accoglimento di domanda diversa rispetto a
quella azionata con il decreto ingiuntivo.
Con relazione alla norma in ex art 115 cod. proc. civ. in tema di valutazione della
non contestazione di fatti,appare evidente dall’argomento difensivo,siccome
sviluppato in ricorso,che in effetti parte ricorrente opera riferimento alla
formulazione del citato articolo successiva alla riforma del 2009,mentre nella
specie la causa fu introdotta nel 2007 sicché prosegue con l’applicazione della
disciplina processuale antecedente.
Disciplina che dava rilievo alla non contestazione siccome condotta processuale,
questione disciplinata della norma in art 116 cod. proc. civ.,e nella specie la
Corte torinese ha motivatamente illustrate le ragioni in base alle quali ha
ritenuto non contestata la questione dell’imputazione a più rapporti contrattuali

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art 115 cod. proc. civ., poiché controversi i fatti alla base della pretesa poiché

della somma globale richiesta con il decreto ingiuntivo, sicché non concorre
alcuna lesione della norma denunziata siccome non rispettata.
Con l’ottavo ed ultimo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia
violazione delle norme sostanziali in tema di interpretazione del contratto ed
omesso esame di fatto decisivo, ossia che la progettazione dell’impianto
oleodinamico fornito non fosse prevista in contratto e posta a carico del

Anche tale doglianza s’appalesa siccome priva di pregio giuridico poiché si fonda
sulla contrapposizione,rispetto all’operato ermeneutico della Corte di merito, di
propria valutazione delle pattuizioni in contratto,chiedendo quindi a questa Corte
Suprema una inammissibile valutazione sul merito della controversia.
Quanto alla denunzia di omesso esame di fatto decisivo,basta rilevare che il vizio
dedotto sarebbe relativo all’omessa valutazione di un documento, ossia di un
elemento probatorio e,non già,di un fatto con conseguente estraneità della
questione rispetto alla nuova formulazione del disposto in art 360 n° 5 cod. proc.
civ.
Al rigetto del ricorso segue,ex art 385 cod. proc. civ.,la condanna della srl Tec
Europe al pagamento in favore della società resistente delle spese di lite per
questo giudizio di legittimità,tassate in globali C 5.200,00 otre accessori di legge
e rimborso forfetario siccome precisato in dispositivo.
Concorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato da
parte della società ricorrente.
P. Q. M.

• Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alla società
resistente le spese di questo giudizio di legittimità,che liquida in globali C
5.200,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario
nella misura del 15%.

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fornitore.

Ai sensi dell’art 13 comma 1 quater dPR 115/2001 si dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma
dell’art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2018

Seri Gorjan

Il Presidente

Llina Matera

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

06 AbLi. 2018

Il ConsVi re estensore

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