Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2055 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16326/2010 proposto da:

BI EL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso

lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSIO PETRETTI con procura

notarile del Not. Dr.ssa R.L. in PESARO rep. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2009 della COMM. TRIB. REG. MARCHE,

depositata l’11/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PETRETTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Guardia di Finanza di Pesaro, a seguito di una verifica generale effettuata presso la BI-EL s.r.l., redigeva processo verbale di constatazione per violazioni in materia di imposta di bollo, rilevando che la società, nell’anno 2003, aveva negoziato e contabilizzato assegni bancari irregolarmente emessi da vari soggetti, in quanto privi del luogo e/o della data di emissione ovvero postdatati.

L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, che recepiva i rilievi della Guardia di Finanza, veniva impugnata dalla società BI-EL dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, che accoglieva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza dell’11.12.2009, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, rigettava il ricorso introduttivo della contribuente.

Riteneva il giudice di appello che, stante la conformità agli originali delle copie degli assegni acquisiti in sede di verifica fiscale, sussistessero i presupposti per l’assoggettamento della società all’imposta di bollo, di modo che si palesava legittimo l’accertamento effettuato.

Avverso detta sentenza, la BI-EL s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e ar. 112 c.p.c., in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e D.P.R. n. 642 del 1972, art. 36, per avere omesso la C.T.R. di pronunciarsi sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento fondata sulla mancata allegazione al suddetto avviso del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio giurisprudenziale acquisito quello in base al quale in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purchè senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (da ultimo, Cass. civ. (ord.), sez. 6, 08-10-2014, n. 21257). Nella specie, la pretesa avanzata dalla ricorrente è infondata, posto che “in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione” (Cass. civ., sez. trib., 14-012015, n. 407).

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimo ampliamento dell’oggetto dell’avviso di accertamento, avendo in sede giudiziale l’Agenzia delle Entrate esteso il thema decidendum, circoscritto sulla base dell’avviso di accertamento agli assegni privi di luogo e/o data di emissione, anche agli assegni postdatati.

Il motivo è infondato.

Richiamato l’orientamento giurisprudenziale in tema di nullità della sentenza per omessa pronuncia cui si è fatto cenno nell’esame del precedente mezzo di impugnazione, va osservato che la circostanza che l’avviso di accertamento concernesse tutti gli assegni irregolarmente emessi – sia perchè privi di luogo e/o data di emissione, sia perchè postdatati – si desume dal richiamo contenuto nella premessa dell’atto al processo verbale di constatazione notificato il 10 ottobre 2003 dalla Guardia di Finanza alla società ricorrente, relativo a “violazioni in materia di imposta di bollo conseguenti alla negoziazione di assegni di c/c post-datati”, nonchè dal riferimento, operato nell’avviso di accertamento, all’ammontare complessivo degli assegni, il cui elenco era allegato al processo verbale di constatazione notificato alla società contribuente.

3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 642 del 1972, art. 36, L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene la ricorrente che l’avviso di accertamento non era sorretto da adeguata motivazione, poichè la C.T.R. si era limitata a riportare il contenuto del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, senza operare alcun vaglio critico.

Il motivo è infondato, posto che “la motivazione dell’atto impositivo, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, neppure per asserita mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un’economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti alla parte contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., sez. trib., 16-05-2014, n. 10767).

4. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Censura la ricorrente la decisione impugnata per avere la C.T.R. ritenuto irrilevante che la durata dell’ispezione avesse superato il termine previsto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, illegittimità che rendeva invece inutilizzabili le prove acquisite.

Il motivo è infondato.

La violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5 – il quale recita: “la permanenza degli operatori (…), dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni” – non comporta la nullità dell’accertamento, nè l’inutilizzabilità dei dati acquisiti – trattandosi di effetti non previsti dall’ordinamento (in termini, Cass. civ., sez. trib., 15-04-2015, n. 75841, secondo cui “il protrarsi della presenza dei verificatori nella sede del contribuente oltre i termini previsti dall’art. 12, comma 5, dello statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000) non preclude, in assenza di una specifica norma sanzionatoria, l’utilizzo degli elementi acquisiti oltre la scadenza dei predetti termini e per l’effetto non determina l’invalidità del conseguente avviso di accertamento”. Questa Corte ha altresì rilevato che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta dagli operatori del fisco presso la sede del contribuente, escludendo, quindi, dal computo quei giorni impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi (Cass. civ., sez. trib., 21-05-2014, n. 11183).

5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, nonchè violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente che la C.T.R. aveva ritenuto raggiunta la prova della conformità agli originali delle copie degli assegni acquisite in sede di verifica fiscale sulla base di indizi privi dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., sicchè non risultava assolto l’onere probatorio posto a carico dell’amministrazione finanziaria.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha ritenuto raggiunta la prova della conformità agli originali delle copie degli assegni acquisite in sede di verifica fiscale sul rilievo che le copie erano state eseguite dai dipendenti della stessa società contribuente per uso interno nonchè della circostanza che i titoli erano stati negoziati a distanza di tempo dalla loro contabilizzazione.

La ricorrente, pur evocando anche un vizio di violazione di legge, prospetta una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito, il quale, sulla base di argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha espresso il proprio convincimento, insindacabile in sede di legittimità, in ordine alla ricorrenza nella specie, alla stregua degli elementi sopra indicati, di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la conformità agli originali delle copie degli assegni.

6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 642 del 1972, artt. 31, 20, 21 e 19, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Censura la ricorrente la decisione impugnata per avere disatteso i rilievi formulati dalla contribuente circa la c.d. cartolarità dell’imposta di bollo escludendo che la regolarizzazione degli assegni dovesse avvenire solo sull’originale del titolo.

Il motivo è infondato.

La normativa richiamata dalla ricorrente attiene alla disciplina della regolarizzazione dell’imposta di bollo, da eseguire sull’originale del titolo, da cui derivano determinati effetti, mentre in questa sede si controverte della verifica del contenuto dell’atto ai fini della ricorrenza del presupposto d’imposta, senza che sia dato rinvenire alcuna specifica disposizione normativa che richieda, in tal caso, la sussistenza del titolo in originale.

7. Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del combinato disposto dell’art. 2712 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. E’ censurato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata ove si afferma: “Giurisprudenza vuole (sentenza n. 22770 del 23 ottobre 2006) che nel caso di produzione di documenti in fotocopia da parte del ricorrente, nel procedimento di primo grado, e di relativa contestazione circa la conformità all’originale, sia il giudice a disporre la produzione dell’originale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4. Ciò è stato disatteso nel giudizio di prima istanza, perchè è stato ritenuto inutile, stante la presunta conformità delle fotocopie acquisite dalla Guardia di Finanza all’assegno bancario (titolo originale)”. Sostiene la ricorrente che, sulla base di tali argomentazioni, la conformità agli originali delle fotocopie acquisite agli atti è giustificata dalla C.T.R. affermando che la mancata richiesta da parte del giudice di primo grado di produzione degli originali dei titoli di credito contestati aveva automaticamente avallato la presunzione di conformità delle copie degli assegni agli originali.

Il motivo è infondato.

Invero, il passaggio motivazionale censurato – di difficile comprensione, come rilevato dalla stessa ricorrente – non involge la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla conformità dei titoli agli originali sulla base delle presunzioni – contestate con il quinto motivo di ricorso – rivenienti dal rilievo che le copie erano state eseguite dai dipendenti della stessa società contribuente per uso interno nonchè dalla circostanza che i titoli erano stati negoziati a distanza di tempo dalla loro contabilizzazione.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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