Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2055 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 06/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22602/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende come;

– ricorrente –

contro

SOCOBIT DI B.L. S.A.S., (già Socobit s.r.l.), in

persona del legale rappresentante, e B.L.,

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso,

dagli avv.ti Vittorio Emanuele Falsitta e Mario Giannotta, nonché

dall’avv. Riccardo Pelliccia, ed elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’avv. Salvatore Spadaro, in Roma, Giovanni Vitelleschi,

n. 26;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 15/1/2012 della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria depositata il 20 febbraio 2012;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2021

dal Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale, Dott. Mucci Roberto, che ha chiesto

dichiararsi l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica presso la società Socobit di B.L. s.a.s., esercente l’attività di trasporto di merci su strada, notificava alla società ed al socio accomandatario, B.L., processo verbale di constatazione con cui contestava l’operazione elusiva di dividend washing che si era concretizzata nella stipulazione di un contratto di pronti contro termine sulle azioni della società B.N. s.p.a., di cui erano proprietari B.L. e B.N..

Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata: a) la Socobit s.r.l. si era impegnata ad acquistare in pronti conto termine l’intero pacchetto azionario della B.N. s.p.a., assumendo l’obbligo di retrocederlo entro un determinato termine ad un prezzo prestabilito, previa deduzione dei dividendi eventualmente distribuiti nel periodo di vigenza del contratto; b) la società Socobit s.r.l. aveva percepito i dividendi da parte della B.N. s.p.a., imputandoli in conto economico come proventi finanziari e, al momento della retrocessione dei titoli, aveva percepito un prezzo a termine diminuito dell’importo dei dividendi già percepiti; c) la società Socobit s.r.l. aveva quindi iscritto a conto economico tra gli oneri finanziari la differenza negativa tra il prezzo a termine percepito e quello corrisposto al tempo dell’acquisto a pronti; d) B.L. e B.N., avendo conseguito dall’operazione un provento finanziario derivante dal differenziale positivo tra il prezzo incassato a pronti e quello pagato a termine, avevano scontato l’imposta sostitutiva del 12,5 per cento sul capital gain, operata e versata dalla Socobit s.r.l. in qualità di sostituto d’imposta; e) la società aveva portato in deduzione come costo la differenza tra il prezzo di retrocessione e quello di acquisto (differenza pari ad Euro 1.608.463), sottoposto a tassazione i dividendi percepiti solo per il 5 per cento del loro ammontare, in forza dell’art. 89 t.u.i.r., ed indicato una variazione in diminuzione del reddito di Euro 1.528.040,00, chiudendo in tal modo con una perdita fiscale di Euro 1.025.691,00, che era stata riportata anche negli anni successivi; f) i soci avevano invece ottenuto un trattamento fiscale più favorevole (applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5 per cento) rispetto a quello a cui sarebbero stati sottoposti in caso di percezione diretta dei dividendi.

L’Ufficio finanziario, ritenendo che l’operazione di cessione di pronti contro termine fosse elusiva perché non supportata da valide ragioni economiche, la riconduceva alla fattispecie prevista dall’art. 67 t.u.i.r., comma 1, lett. c-quater, assumendo che l’aggiramento del principio della capacità contributiva dovesse individuarsi nel vantaggio fiscale conseguente alla deduzione dell’onere finanziario pari a Euro 1.608.463,00 e nell’utilizzo indebito di perdite fiscali nel triennio dal 2004 al 2006, di cui avevano beneficiato anche i soci.

Esperita la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, commi 4 e 5, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società tre distinti avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2004, 2005 e 2006 e a carico del socio B.L. altro avviso di accertamento per l’anno 2004.

2. La società contribuente ed il socio impugnavano separatamente gli avvisi emessi nei loro confronti e la Commissione tributaria provinciale di Perugia, con distinte pronunce, respingeva i ricorsi, rilevando che l’operazione di pronti contro termine era unicamente finalizzata all’ottenimento di benefici fiscali.

3. Interposti separati appelli dalla società e dal socio, la Commissione tributaria regionale, previa riunione, in riforma delle sentenze di primo grado, accoglieva le impugnazioni, annullando tutti gli atti impositivi. Osservava che correttamente l’Amministrazione finanziaria aveva affermato che per effetto dell’operazione in contestazione la Socobit s.r.l. aveva conseguito un maggior imponibile e non aveva subito una perdita fiscale; escludeva, tuttavia, che la contabilizzazione della minusvalenza dovuta al differenziale fra il prezzo di acquisto e quello di vendita delle azioni, detratti i dividendi, potesse essere inquadrata fra le operazioni elusive sanzionate con l’inopponibilità dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis. Riteneva, pertanto, illegittimo l’accertamento anche nella parte in cui si affermava che i dividendi della B.N. s.p.a. erano stati trasformati in plusvalenza da operazioni di pronto contro termine assoggettate ad Irpef sostitutiva del 12,5 per cento in luogo di quella ordinaria su imponibile del 40 per cento dei dividendi stessi.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione d’appello, con tre motivi, cui hanno resistito la Socobit s.r.l. e B.L. mediante controricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica del 10 febbraio 2020 la società contribuente ed il socio hanno fatto presente di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, allegando copia delle relative dichiarazioni di adesione e dei versamenti effettuati, ed il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, con ordinanza, ha sospeso il processo sino al 31 dicembre 2020, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Con ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c., depositata il 17 novembre 2021, la società ed il socio hanno insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la difesa erariale, censurando la decisione gravata per “motivazione contraddittoria ed insufficiente su fatti decisivi e controversi del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, sostiene che la C.T.R., al paragrafo 3.4 della motivazione della sentenza ha riconosciuto che il D.L. n. 5 del 2009, art. 7-quater, comma 4, “ha mantenuto ferma la potestà dell’amministrazione di sindacarne l’elusività fiscale secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis”, e al successivo punto 4.2.1., contraddicendo la precedente statuizione, ha affermato che “l’operazione di pronti contro termine…non è rapportabile ad alcuna delle fattispecie previste dal comma 3 (dello stesso D.P.R., art. 37-bis)…”. La statuizione di cui al punto 4.2.1., ad avviso della ricorrente, è poi a sua volta contraddetta dalle ulteriori argomentazioni svolte dalla C.T.R., cosicché l’intero contesto motivazionale rende la decisione irrimediabilmente viziata sotto il profilo logico, non essendo possibile ricostruire l’iter logico del giudice.

2. Con il secondo motivo, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, in relazione all’art. 67 t.u.i.r., lett. c-quater, l’Agenzia delle entrate sottolinea che la decisione gravata ha erroneamente affermato che l’operazione pronti contro termine non è inquadrabile in alcuna delle fattispecie previste dal citato art. 37-bis, comma 3, sebbene la medesima disposizione, lett. f), indichi tra le operazioni elusive inopponibili all’Amministrazione finanziaria le “operazioni da chiunque effettuate… aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all’art. 67 t.u.i.r., comma 1, lett. da c) a c-quinquies “. Soggiunge che lo stesso art. 109 t.u.i.r., al comma 3-quater (come aggiunto dal D.L. n. 203 del 2005, art. 5-quinquies), reca l’inciso “resta ferma l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis”, con ciò intendendo che l’indeducibilità delle minusvalenze sui dividendi non tassati può essere accertata dall’Amministrazione finanziaria in applicazione della norma generale antielusiva di cui al citato art. 37-bis, anche con riferimento a fattispecie diverse da quelle per le quali opera la presunzione legale in esame, qualora siano ispirate al medesimo intento elusivo.

3. Con il terzo motivo, rubricato: “motivazione insufficiente e contraddittoria su fatti decisivi e controversi del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, la ricorrente censura la sentenza impugnata là dove, analizzando le numerose circostanze che avevano indotto l’Ufficio ad affermare lo scopo elusivo dell’operazione, aveva preso in considerazione solo la tempistica dell’operazione e l’iscrizione in bilancio dei costi e delle perdite, attribuendo rilevanza alla circostanza che i dividendi fossero già stati sottoposti a tassazione al momento in cui erano stati prodotti in capo alla B. s.p.a. e pervenendo ad affermare l’insussistenza dell’elusione. Evidenzia, pure, che è parimenti censurabile la sentenza nella parte in cui afferma di ritenere fondate le ragioni esposte dalla contribuente in ordine alla “mancanza del requisito del risparmio patologico d’imposta e alla assenza di un reale risparmio di imposta”.

Secondo la ricorrente, la C.T.R., superando frettolosamente le argomentazioni dell’Ufficio, ha trascurato di considerare la decisiva circostanza che in realtà l’operazione era stata posta in essere nell’ambito della stessa famiglia e senza effettivo flusso monetario all’esterno del gruppo, sicché le varie compensazioni tra dare e avere avevano comportato la neutralizzazione dell’imposta laddove pagata e anche l’esposizione di una perdita ingente che aveva azzerato il reddito della Socobit s.r.l. anche negli anni successivi.

4. Come esposto in premessa, la società contribuente ed il socio hanno aderito alla definizione agevolata della lite di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, come emerge dalla documentazione allegata (domande di definizione e quietanze di versamento, allegate alle istanze depositate in prossimità delle udienze pubbliche).

Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, prevede che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali…” e, ai sensi del successivo comma 13, “in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto…”.

Nel caso di specie, non risulta che sia stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né che sia stato notificato atto di diniego della definizione entro il 31 luglio 2020 e, pertanto, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Spese del processo estinto a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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