Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20549 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. I, 06/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C., con domicilio eletto in Roma, Via Valadier n. 39,

presso l’Avv. SABIA Vincenzo che lo rappresenta e difende come da

procura a margine del ricorso in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, come sopra domiciliato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

G.C., come sopra rappresentato e difeso;

– controricorrente a ricorso incidentate –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia n.

E.R. 233/08 depositato il 28 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 8.150,00 per anni otto e mesi due di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Velletri dal 28.10.1992 al 15.4.2003 e in secondo grado avanti alla Corte d’appello di Roma a far tempo dal 31 maggio 2004 e non ancora concluso alla data di proposizione della domanda (28 giugno 2007).

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale.

Il P.G. ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce, sotto il profilo della carenza di motivazione, l’errore in cui sarebbe incorso il giudice del merito nel considerare quale data ultima, ai fini del calcolo della durata del giudizio presupposto, quella della proposizione della domanda ex L. n. 89 del 2001 e non già quella, di gran lunga posteriore, fissata per la decisione dell’appello.

Il motivo è infondato in quanto l’indennizzo non può che essere parametrato alla durata del giudizio presupposto già certa al momento della decisione e non a quella presunta, posto che non può esservi certezza in ordine alla successiva evoluzione del giudizio, anche sotto il profilo della legittimazione del ricorrente.

Gli ulteriori motivi con i quali si deduce violazione di legge sono inammissibili in quanto non corredati da prescritto quesito di diritto.

Il primo motivo del ricorso incidentale con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte di merito determinato il perìodo di irragionevole durata sulla base di una mera operazione aritmetica, detraendo dalla durata complessiva quella ritenuta ragionevole, è inammissibile in quanto la determinazione della durata ragionevole, una volta che siano stati rispettati i parametri indicati dalla giurisprudenza, è questione che attiene al merito e nessuna argomentazione concreta è stata offerta per contrastare la valutazione della corte territoriale.

Il secondo motivo del ricorso incidentale con cui si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla mancata considerazione del differimento dell’udienza di comparizione dovuto alla necessità di rinotificare l’atto è manifestamente infondato dal momento che, non essendo ipotizzata una volontaria dilatazione dei tempi processuali ad opera della parte, la necessità di rinnovare la citazione è evento non straordinario che dunque non può incidere sulla durata ragionevole che l’ordinamento deve assicurare.

Entrambi i ricorsi debbono dunque essere rigettati e ciò giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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